arbitrato
T. Torino- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro ed esecuzione da parte della banca.
Tribunale Torino, 29 settembre 2010 - Pres. Maria Dolores Grillo - Est. Maria Dolores Grillo.
Contratto quadro - Forma scritta - Mancata sottoscrizione - Nullità - Principio di esecuzione - Equipollente - Esclusione.
Contratto quadro - Forma scritta - Produzione in giudizio di contratto non sottoscritto dalla banca - Equipollente - Esclusione - Controparte diversa dall'originario contraente - Eccezione di nullità antecedente alla produzione - Revoca implicita - Sussistenza.
Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all'azione nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Oggetto diverso.
Il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; il requisito obbligatorio della forma scritta non esclude tuttavia che la conclusione del contratto quadro possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti, purché esse siano scritte e non orali, con la conseguenza che non può valere come accettazione scritta il principio di esecuzione dato al contratto medesimo dalla banca. (ts) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto quadro da essa non sottoscritto non può valere come equipollente della sottoscrizione del contratto, richiesta dalla legge a pena di nullità, se la controparte del giudizio non è la stessa che aveva già sottoscritto il contratto (nella fattispecie, l'attrice era una dei quattro contraenti originali) e se il consenso prestato con la originaria sottoscrizione sia stato revocato prima della produzione. In tal senso, l'eccezione di nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione della banca, proposta dall'attrice prima della produzione del contratto da parte della convenuta, deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato. (ts) (riproduzione riservata)
T. Ferrara- Int. fin.- Camera di conciliazione ed arbitrato ed obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Tribunale di Ferrara, 14 aprile 2010 - Pres. Sangiuolo - Est. Giusberti.
Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni
Intermediazione finanziaria - Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori - Camera di conciliazione ed arbitrato - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione.
Il mancato utilizzo della procedura arbitrale introdotta dal decreto legislativo n. 179 del 2007, che ha istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Detta disciplina prevede, infatti, unicamente la facoltà in capo all'investitore di ricorrere all'arbitrato, avente natura rituale, in alternativa all'esercizio dell'azione civile, fermo restando poi la facoltà per lo stesso investitore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario, in aggiunta all'indennizzo già stabilito dalla Consob. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Pistoia - Int. fin. - Mandato alla Task Force Argentina e improcedibilità dell’azione individuale.
Tribunale di Pistoia, 8 febbraio 2010 - Pres. Ghelardini - Est. Daniela Garufi.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Improcedibilità dell'azione nei confronti dell'intermediario - Sussistenza.
E' improcedibile nei confronti dell'istituto di credito intermediario la domanda proposta dall'investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l'Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito, e mai revocato, alla TFA (Task force Argentina - Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina). (ns) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Forlì - Int. fin. - Forma del contratto quadro e nullità.
Tribunale di Forlì, 20 gennaio 2010 - Est. Pazzi.
Intermediazione finanziaria - Prescrizioni di forma - Contratto quadro - Necessità - Ordini di acquisto - Esclusione - Convalida del contratto - Esclusione.
La prescrizione di forma, a pena di nullità, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell'art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita al c.d. contratto quadro o master agreement, con la conseguenza che i singoli ordini di borsa costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti di mandato. La mancata stipulazione del contratto-quadro fra l'intermediario autorizzato ed il cliente determina, pertanto, la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. Il difetto di forma in questione comporta la nullità del negozio e non è ammissibile la convalida dello stesso stante la previsione di cui all'art. 1423 cod. civ.. (mb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Saluzzo - Intermediazione finanziaria - Adesione alla Task Force Argentina e rinuncia all'azione.
Tribunale di Saluzzo 28 aprile 2009 - Pres. Pasi - Est. Franconiero.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all'azione nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Contenuto della lettera di istruzione agli obbligazionisti - Natura di mera raccomandazione - Estraneità all'accordo dell'intermediario.
Contratto quadro - Mancato adeguamento alla normativa di natura inderogabile successiva alla stipulazione - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Singole operazioni di negoziazione eseguite in forza del contratto quadro - Natura di singoli contratti - Nullità del contratto di commissione - Oggetto della restituzione.
Trib. di Cuneo - Intermediazione finanziaria - Swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - validità
Tribunale di Cuneo 9 febbraio 2009 - Pres. Bonaudi - Est. Pisanu.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro stipulato da società - Contratto di swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - Validità.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante - Onere di verifica dell'intermediario - Esclusione.
Deve essere decisa da arbitri la controversia promossa da una società in relazione a contratti di swap qualora nel contratto quadro sia contenuta una clausola compromissoria (sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.) che devolve ad arbitri rituali ogni controversia derivante dal contratto normativo o da ciascun contratto specifico. (fb)
La veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 reg. Consob da legale rappresentante della società con riferimento al fatto che la società sia munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria è affidata alla autoresponsabilità di chi la rende ed è quindi idonea a sollevare l'intermediario da ogni verifica al riguardo. (fb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
T. Vicenza- Int. fin.- Natura aleatoria dello swap e obblighi informativi.
Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Natura aleatoria - Conseguenze.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Derivati - Rinegoziazione - Natura speculativa - Sussiste.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Obblighi informativi - Operatore qualificato - Dichiarazione di possesso dei requisiti - Caratteristiche.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri.
Contratti (in genere) - Arbitrato - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Clausola compromissoria - Applicabilità agli ordini - Esclusione.
Rapporti bancari - Segnalazione alla Centrale Rischi - Conseguenze - Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente - Modalità.
Contratti in genere - Principi generali - Buona fede e correttezza - Solidarietà - Rilievo costituzionale - Immediata precettività.
Lo swap è uno strumento finanziario aleatorio, che soggiace perciò alla normativa TUIF e CONSOB, obblighi informativi ivi previsti inclusi. (gl) (riproduzione riservata)
Trib. Vicenza. Int. fin.- Swap, rinegoziazione e aumento del rischio; limiti della clausola arbitrale.
Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Natura aleatoria - Conseguenze (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Derivati - Rinegoziazione - Natura speculativa - Sussiste (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Obblighi informativi - Operatore qualificato - Dichiarazione di possesso dei requisiti - Caratteristiche (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998; artt. 1337, 1338 c.c.).
Contratti (in genere) - Arbitrato - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Clausola compromissoria - Applicabilità agli ordini - Esclusione (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998; art. 808 c.p.c.).
Rapporti bancari - Segnalazione alla Centrale Rischi - Conseguenze - Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente - Modalità (delibera del CICR del 16 maggio 1962, istitutiva della Centrale Rischi).
Contratti in genere - Principi generali - Buona fede e correttezza - Solidarietà - Rilievo costituzionale - Immediata precettività (artt. 2 Cost.; 1337, 1338 c.c.).

