rito sommario


T. Torino- Int. fin.- Procedimento sommario e domanda di nullità del contratto quadro.

Data di riferimento: 
29/09/2010

Tribunale di Torino, 29 settembre 2010 - Est. Rossana Zappasodi.
Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Trenti e Claudio Maradei

Intermediazione finanziaria - Procedimento sommario di cognizione - Domanda di nullità del contratto - Assenza di istanze di prova orale o di CTU - Ammissibilità.

E' ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all'art. 702 bis, codice procedura civile, ove si chieda la declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari causata dalla mancanza e quindi dalla nullità del contratto quadro, le parti non abbiano avanzato alcuna richiesta di istruttoria orale o di CTU e la causa sia, pertanto, di natura esclusivamente documentale. (fb) (riproduzione riservata)

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Trib.Milano - Cessione di azienda bancaria e pretese relative a rapporti di intermediazione mobiliare.

Data di riferimento: 
12/02/2009

Tribunale di Milano 18 febbraio 2009 - Est. Amina Simonetti.
Segnalazione dell'Avv. Alberto Jarach

Rito sommario societario - Rapporti di intermediazione mobiliare - Questione di validità di atti negoziali - Ammissibilità.

Cessione di azienda bancaria - Pretese non azionate relative a rapporti di intermediazione mobiliare - Responsabilità della cessionaria - Sussistenza - Chiusura del rapporto in data precedente la cessione - Irrilevanza.

L'art. 19 del d. lgs. N. 5/2003, che preclude il procedimento speciale sommario solo alle azioni dir responsabilità, richiede come presupposto che l'azione abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro, anche non liquida, e non esclude che nel processo sia introdotta, quale causa petendi dell'azione di condanna, una questione di validità di atti negoziali. (fb)

In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del TUB realizza una successione piena di ogni rapporto inerente l'oggetto ceduto, ricomprendente anche gli oneri ed i rischi maturati alla data della cessione e le pretese non ancora azionate ma fondate su situazioni già storicamente realizzatesi; ne consegue che, in mancanza di allegazione e prova dell'avvenuta cessione della relativa posizione, la banca cessionaria risponde dei crediti vantati dagli investitori con riferimento a rapporti di intermediazione finanziaria e ciò anche se il rapporto bancario di conto corrente sia stato chiuso in data antecedente. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )