risoluzione


Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
29/09/2011

Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Perugia - Int. fin.- Inadeguatezza dell'operazione posta in essere da dipendente della banca intermediaria.

Data di riferimento: 
07/05/2011

Tribunale Perugia, 07 maggio 2011 - Pres. Rana - Est. Arianna De Martino.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio - Inadeguatezza dell'operazione - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Precedente acquisto di obbligazioni a rischio - Rilevanza - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Qualifica di bancario da parte dell'investitore - Rilevanza - Esclusione.

Deve considerarsi inadeguato l'investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all'epoca dell'investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In relazione all'acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l'inadeguatezza dell'operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall'altro rende ancor più grave l'inadempimento del dovere di segnalazione dell'inadeguatezza da parte dell'istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell'operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Verona - Int. fin.- Acquisto al grey market e doveri informativi.

Data di riferimento: 
10/03/2011

Tribunale Verona, 10 marzo 2011 - Pres. dott. V. Rizzo, rel. dott. P.P. Lanni.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Obbligazioni Cirio acquistate nella fase del "grey market" - Mancata informazione circa l'assenza del regolamento di emissione - Risoluzione e restituzione somme.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Investimenti pregressi (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari - Presunzione di conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie di investimento - Esclusione.

La generica indicazione contenuta nell'ordine di acquisto ed il richiamo dell'attenzione dell'investitore sul rischio tipico dei titoli obbligazionari non può certo ritenersi rispondente all'adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di obbligazioni al grey market, particolarmente quando manchino i richiami dell'attenzione dell'investitore circa l'assenza del regolamento di emissione del prestito obbligazionario e circa la provenienza dei titoli da una società di diritto lussemburghese e di riferimenti alle sue condizioni patrimoniali. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

T. Bari- Int. fin.- Adeguatezza dell'operazione sotto il profilo dimensionale.

Data di riferimento: 
01/02/2011

Tribunale Bari, 01 febbraio 2011 - Pres. Lucafò - Est. Scoditti.

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dicitura prestampata dal sistema informatico - Confessione stragiudiziale - Fattispecie relativa a Bond Cerruti Finance.

Uno dei parametri da valutare ai fini dell'adeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è la dimensione della stessa: è inadeguata sotto il profilo dimensionale l'operazione che comporti l'impiego di circa un terzo del patrimonio complessivo dell'investitore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanna Carrozzo

(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Monza - Int. Fin.- Profilo di rischio e adempimento degli obblighi informativi.

Data di riferimento: 
25/01/2011

Tribunale Monza, 25 gennaio 2011 - Pres. dott. Piero Calabrò, est. dott.ssa Serena Sommariva.

Il cliente, a prescindere dal profilo di rischio speculativo o conservativo, deve essere adeguatamente informato, ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998, circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, di modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa, non essendo a tal fine sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La dichiarazione del cliente di avere intenti speculativi e un'elevata propensione al rischio può esonerare l'intermediario dall'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998, ma non lo esonera dal fornire le informazioni preventive in merito al livello di rischiosità dei titoli, in modo da consentire al cliente di determinarsi con la necessaria consapevolezza all'acquisto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino- Int. fin.- Collocamento fuori sede, operazione al di fuori dei mercati regolamentati e autorizzazione scritta.

Data di riferimento: 
03/11/2010

Tribunale Torino, 03 novembre 2010 - - Pres., rel. Giovanna Dominici.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico - Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati - Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo - Violazione - Risarcimento del danno - Nesso causale in re ipsa - Sussistenza.

Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (cr) (riproduzione riservata)

T. Milano- Int. fin.- Polizze index linked e inadeguatezza dell'informazione impartita contestualmente alla sottoscrizione.

Data di riferimento: 
23/07/2010

Tribunale di Milano, 23 luglio 2010 - Pres. Laura Cosentini - Est. Macripò.

Segnalazione dell'Avv. Martino Bianchi

Polizze index linked - Distribuzione della polizza tramite sportelli bancari - Domanda di risoluzione ed annullamento del contratto - Legittimazione passiva della banca - Esclusione - Domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale - Legittimazione della banca - Sussistenza.

Polizze index linked - Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica - Necessità - Informazione impartita prima della stipulazione - Tempo sufficiente per effettuare una consapevole scelta di negoziazione - Necessità.

Le domande di annullamento e di risoluzione di una polizza index linked emessa da compagnia di assicurazione per il tramite di sportelli bancari devono essere proposte nei confronti della compagnia emittente, mentre contro la banca potranno essere svolte le domande di accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per violazione, nel rapporto con il cliente, dei doveri informativi e di buona fede. (fb) (riproduzione riservata)

T. Prato - Int. fin. - Obbligazioni argentine e livello di rischio.

Data di riferimento: 
05/06/2010

Tribunale di Prato, 5 giugno 2010 - Pres. Genovese - Rel. Davia.
Segnalazione dell'Avv. Roberto Bartolini

Intermediazione finanziaria - Negoziazione di obbligazioni argentine - Rischio di livello speculativo - Classificazione risalente al 1997.

Gli obblighi dell'istituto di credito intermediario non possono circoscriversi ad una generica informativa sui rischi di investimento ed all'assunzione di informazioni sul profilo del cliente connessi al c.d. contratto quadro originario, ma devono attuarsi a mezzo di un'informativa sull'operazione di borsa in concreto richiesta dal cliente o suggerita dall'istituto di credito stesso. (GG - Riproduzione riservata)

La violazione dell'obbligo di corretta informativa non è un vizio riconducibile alla fase genetica del rapporto negoziale, bensì alla fase del funzionamento della causa, risolvendosi in un'anomalia della corrispettività che legittima la risoluzione del contratto quando l'inadempimento sia grave. (GG - Riproduzione riservata)

(Titolo e provvedimento tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)