mala fede


T. Firenze- Int. fin.- Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Firenze, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Conseguenze - Nullità del contratto di intermediazione - Nullità delle operazioni di negoziazione.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite - Infondatezza.

Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

Trib. Ravenna- Int. fin.- Inadeguatezza dell’operazione e nullità, forma degli ordini e legittimazione ad agire del fiduciante.

Data di riferimento: 
12/10/2009

Tribunale di Ravenna, 12 ottobre 2009 - Pres. Lacentra - Est. Vicini.
Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Bontempi

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Avvertenza - Requisiti di forma - Violazione - Nullità - Sussistenza.
Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma scritta - Forme equivalenti - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di titoli tramite società fiduciaria - Legittimazione ad agire del fiduciante - Sussistenza.

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98, il quale pone a carico dell'intermediario l'onere di informare l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l'attuazione, ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, un elemento costitutivo attinente alla struttura e al contenuto - che deve risultare da atto scritto o con forma equivalente - posto a tutela di interessi pubblicistici di rango costituzionale (quali il risparmio e l'esigenza di trasparenza dei mercati finanziari), con la conseguenza che la violazione di tale precetto comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.. (fb)

Trib. di Modena- L’investitore in buona fede non deve restituire le cedole percepite.

Data di riferimento: 
15/06/2009

Tribunale di Modena, 15 giugno 2009 - Pres. Eleonora De Marco - Est. Pasquariello.
Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti

Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto per mancanza di forma scritta - Conseguenze.

Intermediazione finanziaria - Nullità dell'acquisto di obbligazioni - Buona fede dell'investitore - Obbligo di restituzione delle cedole - Insussistenza.

La mancanza della forma prescritta dall'art. 23 del TUF comporta la nullità del contratto di mandato tra cliente ed intermediario e non anche quello di compravendita tra intermediario ed il terzo dal quale i titoli vengono acquistati. (fb)

In caso di dichiarazione di nullità dell'acquisto di obbligazioni, l'investitore in buona fede non è tenuto alla restituzione delle cedole incassate. (fb) 

( Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

T. Torino- Int. fin.- Ripetizione delle cedole e prova della mala fede.

Data di riferimento: 
04/06/2009

Tribunale di Torino, 4 giugno 2009 - Pres. Federica La Marca - Rel. Liberati.
Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri

Contratto di intermediazione finanziaria - Nullità - Ripetizione delle cedole percepite dall'investitore - Mala fede dell'accipiens - Prova - Necessità.

Conformemente ai principi che regolano l'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della dichiarazione di nullità del contratto quadro di negoziazione, la domanda con cui l'intermediario finanziario chiede, ex art. 2033 c.c., la restituzione delle cedole obbligazionarie percepite dall'investitore prima del default, può essere accolta solo nel caso in cui riesca a fornire la prova della mala fede dell'accipiens nella percezione di tali somme, costituendo le stesse frutti civili dell'investimento. (cr) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Intermediazione finanziaria - Restituzione delle cedole e prova della mala fede.

Data di riferimento: 
09/04/2009

Tribunale di Milano 9 aprile 2009 - Pres. Di Blasi - Rel. Angela Bernardini.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Risoluzione per inadempimento - Restituzione delle cedole - Mala fede dell'investitore - Prova - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Domanda di risoluzione - Ammissibilità.

In ipotesi di accoglimento della domanda dell'investitore di risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di obbligazioni argentine, non potrà essere accolta la domanda riconvenzionale della banca di restituzione delle cedole nel frattempo incassate ove non venga dimostrata la mala fede dell'investitore secondo quanto disposto dall'art. 2033 codice civile. (fb)

E' configurabile l'azione di risoluzione proposta con riferimento all'acquisto in contropartita diretta di obbligazioni, trattandosi di negozio bilaterale concluso per effetto dell'esecuzione da parte dell'intermediario della proposta di acquisto del cliente. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Appello Milano - Doveri informativi generali e specifici per tutta la durata del rapporto - Correttezza e buona fede.

Data di riferimento: 
16/02/2009

Corte d'Appello di Milano, 16 febbraio 2009 - Pres. Patrone - Rel. Negri della Torre.
Segnalazione Avv. Giuseppe E. Lozupone

Procedimento sommario societario - Nullità, annullabilità e inadempimento quale presupposto della condanna - Pronuncia di condanna come strumento principale della tutela invocata - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Documento sui rischi generali di investimento - Consegna - Conformità al modello Consob - Prova - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Rischi e implicazioni della singola operazione - Doveri informativi dell'intermediario - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi generali e specifici dell'intermediario - Rapporto di durata - Permanenza durante tutta la vigenza del rapporto - Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il ricorso al procedimento di cui all'art. 19 d.lgs. n. 5/03 è ammesso quando la pronuncia di condanna sia richiesta quale strumento principale e diretto per la realizzazione della tutela giurisdizionale e non quando la condanna sia solo consequenziale a quella di nullità, annullamento o risoluzione. (fb)

Perché possa dissi assolto l'obbligo di consegna del documento generale sui rischi di investimento, è necessaria la prova che il documento consegnato sia conforme al modello predisposto dalla Consob, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione dell'investitore di aver ricevuto la consegna di un documento con tale denominazione. (fb)

L'intermediario è tenuto ad allegare e provare di aver assolto agli obblighi di informazione previsti dall'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 aventi ad oggetto la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione. (fb)

Trib. Vicenza - Intermediazione finanziaria, livello di rischio, operatore qualificato e buona fede.

Data di riferimento: 
29/01/2009

Tribunale di Vicenza 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Segnalazione degli Avv.ti Giancarlo Schiavo e Maria Cristina Costa

Intermediazione finanziaria - Contratto di swap - Funzione - Livello di rischio.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Contenuto della dichiarazione ex art. 31 reg. Consob 11522/98 - Preesistenza di competenza ed esperienza - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Onere dell'intermediario di verificare l'effettiva sussistenza di competenza ed a esperienza - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Pregressa operatività in swap - Valutazione - Conseguenze - Qualifica di operatore qualificato - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi informativi - Natura - Buona fede contrattuale - Rilevanza contrattuale - Sussistenza.

Banca - Contratto di mutuo - Recesso senza preavviso - Violazione del principio di correttezza e buona fede - Sussistenza.

Il livello di rischio di un contratto di swap è strettamente legato alla sua funzione, nel senso che sarà sicuramente maggiore il rischio di un swap con finalità di copertura di altre variabili di rischio rispetto ad uno con finalità meramente speculativa. (fb)

Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto quadro e maggior danno ex art. 1224 c.c.

Data di riferimento: 
11/12/2008

Tribunale di Mantova 11 dicembre 2008 - Pres. Rel. Laura De Simone.

Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta - Obblighi restitutori dell'intermediario - Mala fede - Computo degli interessi dal giorno del versamento.

Intermediazione finanziaria - Liquidazione all'investitore del maggior danno ex art. 1224, II comma, codice civile - Differenza tra rendimento annuo dei BOT e interessi legali - Prova contraria - Ammissibilità.

Qualora venga dichiarata la nullità del cd. contratto quadro per violazione del requisito della forma scritta, non potrà ritenersi improntato a buona fede il comportamento dell'intermediario che provvede a predisporre unilateralmente la documentazione da sottoporre al cliente e non può non conoscere la previsione normativa che impone l'uso della forma scritta; pertanto, in osservanza al disposto degli artt. 2033 e 1224 cod. civ., l'intermediario sarà tenuto anche alla restituzione degli interessi sulla somma versata dal cliente con decorrenza dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato. (lds)

Poiché può presumersi che l'investitore avrebbe comunque proceduto all'investimento dei propri risparmi acquistando quanto meno titoli di stato, qualora ne faccia richiesta potrà essergli riconosciuto il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. costituito dalla differenza tra il tasso del rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ., ferma restando la possibilità per l'intermediario di provare che l'investitore non avrebbe effettuato alcun investimento o avrebbe conseguito risultati peggiori di quelli ottenuti. (lds)

Trib. di Marsala- Nullità dell'ordine- Restituzioni- Interessi e risarcimento del danno.

Data di riferimento: 
21/03/2008

Tribunale di Marsala 21 marzo 2008 - Pres. Giaimo, Rel. Caterina D'Osualdo. Segnalazione dell'Avv. Giacomina Picheo

Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Effetti restitutori Riconoscimento dell'interesse legale - Mala fede dell'accipiens - Sussistenza - Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.

Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall'emittente - Legittimazione della banca - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli - Ricorso a presunzioni e fatti notori - Rendimento medio dei titoli di stato.

E' nullo, per violazione dell'art. 1352 cod. civ., l'ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l'acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell'acquisto, posto che versa in mala fede l'intermediario che ha dato corso all'ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall'investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)

Trib. Genova- Nullità per mancanza di forma scritta- Risoluzione per inadempimento di obbighi dell'intermediario.

Data di riferimento: 
26/06/2006

Tribunale di Genova, sez. I civ., 26 giugno 2006, n. 2525 - Pres. Vigotti - Rel. Casanova - Associazione Sportello del Consumatore e altri (Avv. Vignolo) c. Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. (Avv. Mariconda e Avv. Genovesi)
segnalazione dell'Avv. Stefano Andrea Vignolo

Intermediazione finanziaria - ordine di borsa - forma scritta - necessità

La forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari. (av)

Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari del Gruppo Parmalat - obbligo di informazione a carico dell'intermediario - violazione - sussistenza

L'intermediario deve garantire una informazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e l'obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente sottocapitalizzata. (av)

Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari emessi all'estero - offering circular - obbligo di consegna al risparmiatore - sussistenza