riconvenzionale
T. Brescia- Int. fin.- Profitti da operazioni, nullità del contratto ed eccezione dell’intermediario.
Tribunale di Brescia, 29 aprile 2010 - Est. Spartà.
Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva
Contratto quadro - Nullità - Profitti derivanti da operazioni eseguite in presenza di contratto nullo - Nullità eccepita dall'intermediario e domanda riconvenzionale - Infondatezza.
La nullità delle operazioni effettuate sulla base di un contratto quadro nullo può essere fatta valere soltanto dall'investitore; deve pertanto essere respinta la domanda riconvenzionale dell'intermediario volta ad ottenere la restituzione dei profitti derivanti all'investitore da operazioni compiute in assenza di valido contratto. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Milano - Intermediazione finanziaria - Restituzione delle cedole e prova della mala fede.
Tribunale di Milano 9 aprile 2009 - Pres. Di Blasi - Rel. Angela Bernardini.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Risoluzione per inadempimento - Restituzione delle cedole - Mala fede dell'investitore - Prova - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Domanda di risoluzione - Ammissibilità.
In ipotesi di accoglimento della domanda dell'investitore di risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di obbligazioni argentine, non potrà essere accolta la domanda riconvenzionale della banca di restituzione delle cedole nel frattempo incassate ove non venga dimostrata la mala fede dell'investitore secondo quanto disposto dall'art. 2033 codice civile. (fb)
E' configurabile l'azione di risoluzione proposta con riferimento all'acquisto in contropartita diretta di obbligazioni, trattandosi di negozio bilaterale concluso per effetto dell'esecuzione da parte dell'intermediario della proposta di acquisto del cliente. (fb)
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Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto ed estensione ad altre operazioni.
Tribunale di Mantova 22 gennaio 2009 - Pres. Est. Bernardi.
Intermediazione mobiliare - Nullità del contratto per vizi formali - Restituzione ai risparmiatori dell'importo investito - Debito di valuta - Criterio di liquidazione del maggior danno - Rendistato calcolato al netto della ritenuta fiscale.
Domanda riconvenzionale proposta dalla banca - Legittimazione a far valere la nullità di operazioni distinte da quelle oggetto della domanda del risparmiatore - Esclusione.
Nel caso di nullità del contratto di intermediazione ai risparmiatori vanno restituite le somme versate al tempo dell'investimento maggiorate degli interessi ragguagliati al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato (c.d. rendistato). (mb)
La nullità prevista dall'art. 23 del d. lgs. 58/1998 è, per espressa previsione normativa, di carattere relativo in quanto solamente il cliente è legittimato ad eccepirla e da ciò consegue che l'intermediario non è legittimato né ad eccepire la nullità del contratto di negoziazione per vizi formali né a far valere la nullità di operazioni distinte e autonome rispetto a quelle investite dalla domanda del risparmiatore. (mb)
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