Tribunale di Udine, conflitto interessi


Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.

Data di riferimento: 
01/07/2011

Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.

L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
30/06/2006

Non vi è alcuna prova che la banca abbia operato in conflitto di interessi in relazione alla negoziazione di titoli, in violazione dell'art.21, primo comma , lett.c) del T U F, se l'istituto ha dimostrato di non aver avuto i titoli in portafoglio, ma di averli acquistati sul mercato non regolamentato, a mezzo dell'ICREA. Deve perciò convenirsi con la affermazione dell'istituto di credito convenuto secondo cui non è sufficiente che la negoziazione dei titoli avvenga in contropartita diretta per porre l'intermediario finanziario in conflitto di interessi con il cliente.
Tale conflitto sussiste solamente quando l'intermediario persegue interessi propri diversi ed ulteriori rispetto all'interesse del cliente, ovvero quando alla utilità conseguita dall'intermediario per sé o per un terzo corrisponde un danno per l'investitore. Ciò avviene, ad esempio, quando l'intermediario ha un interesse specifico ad immettere sul mercato i titoli acquistati dal cliente (come nel caso in cui esso, o una società collegata nell'ambito di un rapporto di gruppo, siano creditori dell'emittente o partecipino al consorzio di collocamento), ovvero quando l'obiettivo perseguito dall'intermediario è quello di liberarsi di titoli presenti in sovrabbondanza nel suo portafoglio o divenuti eccessivamente rischiosi o, ancora, quando il titolo viene venduto ad un prezzo superiore a quello di mercato o all'operazione vengono applicate commissioni, in violazione del disposto dell'art. 32 del regolamento Consob.

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