dovere di astensione


Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
29/09/2011

Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Casale Monferrato- Int. fin.- Generica dicitura sull'ordine di acquisto e ammissione di rischiosità del titolo negoziato.

Data di riferimento: 
04/03/2011

Tribunale Casale Monferrato, 04 marzo 2011 - - Pres., est. Patrizia Baici.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Informazioni relative alla singola operazione - Ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato - Fattispecie.

La generica dicitura contenuta sull'ordine di acquisto dalla quale risulta che l'intermediario ha evidenziato la natura e i rischi della singola operazione costituisce di fatto un'ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato e comporta la necessità di fornire all'investitore informazioni necessarie ed adeguate a comprendere la rischiosità degli investimenti. L'intermediario ha, infatti, il dovere di fornire specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei titoli negoziati ed ai connessi profili di rischio (nella fattispecie, l'intermediario avrebbe dovuto illustrare il rischio specifico inerente le emissioni di obbligazioni argentine illustrando l'andamento del titolo ed informando l'investitore della possibilità di totale perdita del capitale investito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Torino - Int. Fin.- Obblighi dell’intermediario, inadempimento e prova del nesso causale.

Data di riferimento: 
02/02/2011

Corte d'Appello di Torino, 2 febbraio 2011 - Pres. dott. M.Griffey, est. dott. G.Stalla.

T. Bari- Int. fin.- Adeguatezza dell'operazione sotto il profilo dimensionale.

Data di riferimento: 
01/02/2011

Tribunale Bari, 01 febbraio 2011 - Pres. Lucafò - Est. Scoditti.

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dicitura prestampata dal sistema informatico - Confessione stragiudiziale - Fattispecie relativa a Bond Cerruti Finance.

Uno dei parametri da valutare ai fini dell'adeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è la dimensione della stessa: è inadeguata sotto il profilo dimensionale l'operazione che comporti l'impiego di circa un terzo del patrimonio complessivo dell'investitore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanna Carrozzo

(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.

Data di riferimento: 
30/11/2010

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010

La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T.Torino- Int. fin.- Grey market, gruppo societario e conflitto di interessi.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Torino, 11 novembre 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Rapporti tra gruppo societario di appartenenza dell'intermediario ed emittente - Grey Market - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Onere della prova a carico dell'intermediario - Danno in re ipsa - Responsabilità risarcitoria - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Mancanza dell'informazione e violazione dell'obbligo di astensione - Momento d'insorgenza del danno - Criteri di determinazione del quantum risarcibile.

T. Torino- Int. fin.- Collocamento fuori sede, operazione al di fuori dei mercati regolamentati e autorizzazione scritta.

Data di riferimento: 
03/11/2010

Tribunale Torino, 03 novembre 2010 - - Pres., rel. Giovanna Dominici.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico - Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati - Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo - Violazione - Risarcimento del danno - Nesso causale in re ipsa - Sussistenza.

Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (cr) (riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni Argentine, doveri di informazione e offering circulars, inadeguatezza.

Data di riferimento: 
13/10/2010

Appello Torino, 13 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Rel. Manna.

Intermediazione finanziaria - Dovere di informazione - Documento sui rischi generali degli investimenti - Informazioni specifiche - Offering circulars.

Intermediazione finanziaria - Dovere di informarsi sulle caratteristiche degli dell'investitore - Dovere di aggiornamento.

Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Offering circulars - Clientela retail.

Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Forma scritta.

Intermediazione finanziaria - Mancata adesione OPSE Argentina - concorso di colpa dell'investitore.

L'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è assolto né dalla consegna del documento generale sui rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario, che l'intermediario, acquisite le informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le offering circulars, le riferisca al cliente, informandolo quindi della natura altamente speculativa delle operazioni di investimento. (pf) (riproduzione riservata)

L'intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve ritenere adeguate solo le operazioni a basso rischio. (pf) (riproduzione riservata)

In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come "adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali" sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)

T. Torre Annunziata- Int. fin.- Doveri informativi e irrilevanza del profilo di rischio del cliente.

Data di riferimento: 
22/09/2010

Tribunale Torre Annunziata, 22 settembre 2010 - Pres. Pentangelo - Est. Palescandolo.

Doveri informativi dell'intermediario finanziario - Articolo 28 regolamento Consob - Irrilevanza delle qualità soggettive del cliente e della sua esperienza in materia finanziaria.

Il dovere informativo posto a carico dell'intermediario dall'articolo 28 regolamento Consob prescinde dalle qualità soggettive del cliente e deve, pertanto, essere adempiuto anche nell'ipotesi in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sul proprio profilo finanziario ed altresì nell'ipotesi in cui il cliente abbia maturato una determinata esperienza in strumenti finanziari. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)