Trib. di Livorno - Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Età avanzata dell'acquirente e dovere di informazione
Inserito da Francesco Gabassi il Dom, 08/02/2009 - 10:05Va accolta la domanda di risoluzione contrattuale nell'ipotesi in cui la convenuta banca non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 23 D.L.vo 58/98, ed in particolare qualora la convenuta non abbia informato l'attrice dei rischi dell'investimento compiuto.
Data di riferimento:
20/05/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]