rischio, Tribunale di Livorno

Trib. di Livorno - Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Età avanzata dell'acquirente e dovere di informazione

Va accolta la domanda di risoluzione contrattuale nell'ipotesi in cui la convenuta banca non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 23 D.L.vo 58/98, ed in particolare qualora la convenuta non abbia informato l'attrice dei rischi dell'investimento compiuto.

Data di riferimento: 
20/05/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]