recesso
T. Torino- Int. fin.- Collocamento fuori sede, operazione al di fuori dei mercati regolamentati e autorizzazione scritta.
Tribunale Torino, 03 novembre 2010 - - Pres., rel. Giovanna Dominici.
Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico - Interpretazione della nozione ex art. 1336 c.c. - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati - Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo - Violazione - Risarcimento del danno - Nesso causale in re ipsa - Sussistenza.
Ai fini della sussitenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma VI della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla ratio di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazione all'investimento, la presenza di un'attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza ulteriori indicazioni ex lege, deve desumersi dal tenore degli artt. 94 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferenziatamente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (cr) (riproduzione riservata)
T.Rimini- Int. fin.- Contratto IRS sottoscritto da ente comunale assistito da advisor e dichiarazione di operatore qualificato.
Tribunale di Rimini, 12 ottobre 2010 - Pres. Carla Fazzini - Rel. Cortesi.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'articolo 31 reg. Consob 11522 del 1998 - Competenza ed esperienza in strumenti finanziari derivante dall'assistenza di un advisor - Appartenenza dell'advisor allo stesso gruppo dell'intermediario - Validità della dichiarazione - Esclusione.
Non vale ad attestare il possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari la dichiarazione con la quale l'investitore dichiari di avere tale requisito in quanto supportato dalla consulenza di un advisor appartenente al medesimo gruppo bancario dell'intermediario. (Fattispecie in tema di contratto IRS - Interest swap rate sottoscritto da ente comunale). (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Zamagni
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App. Palermo- Int. fin.- Vendita fuori sede di obbligazioni Giacomelli e interpretazione ex art. 36 reg. Consob.
Corte d'Appello di Palermo, 6 luglio 2010 - Pres. Marino - Est. Caterina Ajello.
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini
Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Negoziazione di obbligazioni - Diritto di recesso - Sussistenza - Interpretazione del termine collocamento - Articolo 6 del regolamento.
La disciplina dettata dall'articolo 30, commi 6 e 7 del TUF per "i contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede" si applica anche alla semplice vendita di obbligazioni (nella specie Giacomelli); a favore di tale interpretazione depone anche la disposizione contenuta nell'articolo 36 del regolamento attuativo del TUF, il quale espressamente include nei servizi di collocamento, "l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari" e statuisce, altresì, che gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari per illustrare agli investitori la facoltà di recesso. (fb) (riproduzione riservata)
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Trib. Verona - Int. fin. - Swap, rinegoziazione, domanda di risoluzione ed interesse ad agire.
Tribunale di Verona, 3 marzo 2010 - Pres. Rizzo - Est. Vaccari.
Contratti di Swap - Domanda di risoluzione - Vigenza nel contratto - Necessità - Rinegoziazione dei contratti - Risoluzione - Esclusione.
Contratti di swap - Rinegoziazione - Modifica dei parametri - Cumulo della perdita - Stipula dell'ultimo contratto - Interesse ad agire - Sussistenza.
La domanda di risoluzione postula necessariamente la vigenza del contratto che ne costituisce l'oggetto; detta domanda deve quindi essere respinta una volta che gli effetti di quell'accordo siano venuti meno per l'iniziativa di una o di entrambe le parti contrattuali. (Nella specie, il Tribunale ha respinto la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma dei differenziali negativi derivanti dalla stipula di vari contratti di swap convenzionalmente risolti dalle parti e le cui perdite venivano addebitate al cliente nell'ambito dei contratti successivi). (fb) (riproduzione riservata)
Qualora si faccia luogo alla rinegoziazione di più contratti di swap con modifica dei relativi parametri di riferimento e quindi con caratteristiche via via differenti, è solo all'atto della conclusione dell'ultimo rapporto contrattuale che la perdita potenziale cumulata nei vari contratti può diventare effettiva per il cliente poiché solo in quel momento l'intermediario può richiedere la corresponsione del valore negativo accumulatosi. (fb) (riproduzione riservata)
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T. Mondovì- Int. fin.-Il collocamento, anche se ripetuto, non richiede il contratto quadro.
Tribunale di Mondovì, 10 febbraio 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
Intermediazione finanziaria - Collocamento - Collocamento fuori sede - Rapporto duraturo - Ripetute operazioni di collocamento - Necessaria sottoscrizione di contratto quadro - Esclusione.
L'art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all'intermediario di prestare il servizio di collocamento - ivi compresa l'offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza - anche senza che con l'investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)
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C. App. Milano- Int. fin.- Visione Europa e 4You e portata della clausola di recesso.
Corte d'Appello di Milano, 22 gennaio 2010 - Pres. Tarantola - Est. Elena Riva Prugnola.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Santarcangelo
Piani finanziari 4you e Visione Europa - Natura complessa del contratto - Valutazione unitaria - Contratto concluso fuori sede - Previsione del diritto di recesso - Necessità - Clausola contenuta nel prospetto informativo dei fondi - Insufficienza.
I piani finanziari 4you e Visione Europa hanno natura di prodotto finanziario sintetico (nella specie erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie in fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e ciò comporta specifici adattamenti delle formule con le quali deve essere resa chiara (id est indicata) all'investitore la sua facoltà di recesso dall'investimento in strumenti finanziari: il che equivale a dire che l'indicazione della possibilità di recesso per il cliente debba essere riferita al piano finanziario nel suo complesso in quanto composto da operazioni tutte funzionalmente volte al conseguimento di un organico risultato economico. (fc) (riproduzione riservata)
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T. Bologna- Int. fin.- Swap sottoscritti dai comuni, natura dell’operazione e poteri del dirigente.
Tribunale di Bologna, 14 dicembre 2009 - Pres. Est. Melania Bellini.
Segnalazione dell'Avv. Stefania Piacentini - Clifford Change
Contratti di swap - Enti comunali - Natura - Previsione di clausola di up front - Natura di finanziamento - Esclusione - Poteri del dirigente di sottoscrivere i contratti - Sussistenza.
Nell'ambito dei contratti di swap, la clausola up front, concretandosi nella attualizzazione degli interessi con l'ovvio sconto dei tassi dovuto all'anticipazione, non è tale, di per sé sola, da trasformare un contratto che ha la sua specifica funzione economica in un altro tipo di contratto, quale il mutuo, che le parti non hanno voluto. (fb) (riproduzione riservata)
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T. Cremona- Int. fin.- Phone banking e nozione di “collocamento”.
Tribunale di Cremona, 3 dicembre 2009 - Pres. Colace - Rel. Serena Nicotra.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione di cui all'art. 30 TUF - Inclusione di tutte le attività di cui all'art. 1.
Negoziazione di strumenti finanziari - Utilizzo del servizio cd. phone banking - Obbligo di informazione dell'intermediario - Onere della prova - Sussistenza.
La nozione di "collocamento" di cui al sesto comma dell'art. 30 del TUF non è limitata al collocamento inteso in senso tecnico ma ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari delineate dall'art. 1 del TUF, con conseguente applicazione della disciplina sul diritto di recesso anche alla semplice negoziazione di obbligazioni argentine. (fb) (riproduzione riservata)
Il fatto che l'investimento sia avvenuto tramite il servizio di phone banking non esonera l'intermediario dall'onere di dare la prova di aver assolto agli obblighi informativi di portata generale ed inderogabile previsti dagli artt. 28 e 29 del reg. Consob n. 58/1998 che impongono di fornire all'investitore tutte le notizie relative a natura, rischi ed implicazioni della singola operazione di investimento. (fb) (riproduzione riservata)
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T. Isernia- Int. fin.- Contratto My Way e tendenziale conclusione fuori sede.
Tribunale di Isernia, 21 ottobre 2009 - Pres. Ghionni - Est. Penta.
Segnalazione dell'Avv. Roberto Cicerone
Contratto My Way - Conclusione nel luogo ove il cliente ha conoscenza dell'accettazione - Conclusione fuori sede.
Contratto My Way - Diritto di recesso - Applicazione - Distinzione tra promozione e pubblicità.
Il contratto "My Way" deve tendenzialmente ritenersi concluso fuori sede poiché la fattispecie contrattuale si perfezione, di regola, mediante invio da parte della banca al cliente formalmente proponente, dell'accettazione della "proposta di adesione al piano finanziario"; ed in base al disposto di cui all'art. 1326 c.c. il contratto deve intendersi concluso al momento e nel luogo in cui il cliente-proponente ha avuto notizia dell'accettazione da parte della banca. (rc) (riproduzione riservata)
Al contratto "My Way" stipulato fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l'omessa indicazione della facoltà di recesso. La garanzia dello ius poenitendi deve intendersi espressamente estesa sia alla promozione che al collocamento di strumenti e prodotti finanziari, sicché la distinzione che interessa è ormai solo quella tra promozione e ciò che non ha ancora le caratteristiche minime per essere qualificata tale quale ad esempio la pubblicità. (rc) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
T. Roma- Int. fin.- Piano finanziario con contratti collegati e clausola di recesso.
Tribunale di Roma, 8 giugno 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Maria Gabriella Marcello.
Segnalazione dell'Avv. Maria De Giorgio
Piano finanziario (Visione Europa) - Collegamento negoziale - Offerta fuori sede - Clausola di recesso riferibile al solo contratto di acquisto delle quote dei fondi di investimento - Nullità - Sussistenza.
E' nullo per difetto di forma il piano finanziario (nella specie denominato "Visione Europa") che non preveda la clausola di recesso prescritta per le offerte fuori sede dall'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998. Deve, infatti, considerarsi a tal fine insufficiente, il rinvio al prospetto informativo delle quote del fondo investimento nel quale detta clausola di recesso è inserita, sia perché il prospetto è un atto esterno al contratto, sia perché in tal modo la clausola di recesso è riferibile alla sola sottoscrizione di fondi comuni e non, come dovrebbe essere in considerazione del collegamento negoziale tra i vari contratti, all'intero piano finanziario. (mdg) (riproduzione riservata)
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