ritardato trasferimento titoli


Trib. Ferrara- Inadempimento del dovere informativo- Risoluzione degli ordini di acquisto.

Data di riferimento: 
26/05/2009

Tribunale di Ferrara, 26 maggio 2009 - Pres. Rel. Sangiuolo.

Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Diversità delle norme che regolano l'emissione di un titolo - Omessa informazione - Inadempimento - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Compatibilità con il profilo di rischio del cliente - Nesso di causalità - Presunzione.

Costituisce grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione dell'ordine di acquisto, la mancata informazione relativa al fatto che l'obbligazione acquistata (Parmalat 98/05 FR EU) sia stata emessa da società di diritto olandese, in quanto tale circostanza comporta una radicale diversità del quadro normativo di riferimento e quindi del titolo. (fb)

L'acquisto di un prodotto finanziario le cui caratteristiche di rischio si discostano notevolmente dal profilo dell'investitore, consente di presumere che, se lo stesso fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione ed avrebbe optato per titoli più consoni al proprio profilo di rischio. (Nella specie, il CTU ha ritenuto che le obbligazioni Parmalat 98/05 FR EU non fossero adatte al profilo, definibile come quello di un risparmiatore oculato, non incline al rischio ma con finalità speculative sempre garantite da una diversificazione di portafoglio in grado di bilanciare i rischi di mercato).

( provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

Data di riferimento: 
16/11/2007

L'eventuale comportamento colpevole della banca, rappresentato dal presunto ritardato trasferimento dei titoli presso il nuovo istituto di credito scelto dal cliente, non provoca alcun danno al cliente in quanto questi mantiene la piena disponibilità dei titoli, anche in pendenza della procedura di trasferimento e può quindi sempre impartire l'ordine di vendita alla banca, nel momento in cui la quotazione del titolo sia particolarmente favorevole. Anche durante l'iter del trasferimento, infatti, qualora il cliente decida di alienare i titoli può informarsi, presso l'istituto di credito, circa il completamento o meno della pratica e, in caso negativo, impartire allo stesso l'ordine di vendita, che verrebbe eseguito nei normali termini previsti dagli usi di borsa.