Tribunale di Udine, danno
Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine – Int. Fin. – Polizze index linked, nullità e responsabilità del promotore.
Tribunale di Udine, 24 giugno 2011(data dec.) - Pres. dott. Pellizzoni, rel. dott.ssa Grisafi.
Sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in un giudizio vertente sull'accertamento della nullità di ordini di negoziazione, ove tale accertamento sia funzionale non a richiedere la ripetizione dell'indebito, bensì a fondare la responsabilità dell'intermediario stesso per la violazione degli obblighi su esso gravanti. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La mancanza di sottoscrizione delle polizze vita index linked, che dà luogo a nullità delle stesse ai sensi dell'art. 30 TUF, non può essere sanata dall'approvazione degli estratti conto in cui risultano gli addebiti derivanti dalla stipulazione delle suddette polizze. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Le disposizioni concernenti gli obblighi informativi e le "operazioni non adeguate" trovano applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi operatore che non sia un operatore qualificato, anche quando il servizio prestato consista nella mera esecuzione degli ordini dell'investitore. Il promotore finanziario deve, pertanto, offrire la prova di aver fornito una completa informazione circa i rischi connessi a ciascuna operazione, specificando anche quali informazioni sono state fornite. Tale obbligo informativo non può ritenersi ovviato dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.
Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi
Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.
Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.
L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine
L'omessa menzione della possibilità, per quanto lontana potesse apparire, del mancato rimborso del capitale comporta una inadeguata informazione non solo sui rischi, ma sulla natura stessa della specifica operazione suggerita, che non può ritenersi ovviata dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.
L'intermediario finanziario che è venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte, la informazione sui rischi cui si esponeva, è responsabile delle conseguenze dannose dell'investimento effettuato.
Il mancato integrale assolvimento dell'obbligo informativo attivo, da cui deriva la responsabilità della Banca. per le perdite subite dagli investitori, in conseguenza dell'acquisto delle obbligazioni argentine, è sanzionabile solamente sul piano risarcitorio.
Il danno emergente risarcibile corrisponde all'importo investito nell'acquisto delle obbligazioni argentine, maggiorato delle spese dell'operazione, detratto l'importo incassato a titolo di cedole maturate ed il valore residuo dei titoli.
Il danno da lucro cessante, corrisponde a quanto gli attori avrebbero guadagnato dalla data dell'investimento, se avessero investito il denaro impiegato per l'acquisto delle obbligazioni argentine in altri titoli obbligazionari.
Sugli importi liquidati a titolo risarcitorio, che già tengono conto dell'effettivo lucro cessante e non vanno quindi maggiorati né degli interessi compensativi, né della rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali solamente dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.


