Tribunale di Udine


Tribunale di Udine - Revocatoria delle rimesse in conto corrente e distinzione tra conto passivo e conto scoperto.

Data di riferimento: 
16/04/2012

Tribunale di Udine, 16 aprile 2012 - dott. Francesco Venier

Ai fini della revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario, la distinzione tra rimesse aventi natura solutoria (effettuate su conto scoperto) e rimesse aventi natura meramente ripristinatoria (effettuate su conto soltanto passivo) mantiene la sua rilevanza anche nell'alveo della nuova normativa. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Quando la banca procede alla revoca dell'affidamento, ogni rimessa successiva costituisce un pagamento parziale che interviene su un conto non più meramente passivo, bensì scoperto ed è pertanto revocabile, se produce l'effetto di ridurre in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

(Viene allegato al provvedimento un breve commento del dott. Giuseppe Rebecca)

Tribunale di Udine – Accordi di ristrutturazione dei debiti - Istanza ex art. 182 bis sesto comma: effetti e presupposti.

Data di riferimento: 
30/03/2012

Tribunale di Udine, 30 marzo 2012 (data decisione) - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - giudice, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice relatore.

Le istanze di fallimento e il relativo procedimento non possono essere sospesi dalla presentazione della proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti, né tantomeno dalla presentazione del ricorso volto a ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la concessione del termine per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall., non solo perché la norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari, ma anche perché la ratio della novellata disciplina è volta ad impedire che nel tempo intercorrente fra la predisposizione del piano e il raggiungimento dell'accordo e il suo deposito in Tribunale ai fini dell'omologazione singoli creditori possano acquisire posizioni preferenziali sul patrimonio del debitore, impedendo di fatto la possibilità di dare esecuzione all'accordo volto a comporre l'insolvenza, senza peraltro incidere sul diverso e preminente interesse di natura pubblicistica che il debitore insolvente venga assoggettato a fallimento, risultando estromesso dal mercato, atteso che la procedura fallimentare mantiene uno carattere latamente inquisitorio e pubblicistico. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine – Lettera di “patronage” ed ammissione di credito con postergazione.

Data di riferimento: 
16/03/2012

Tribunale di Udine, 16 marzo 2012 - Dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente - Dott. Francesco Venier - Giudice - Dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice rel.

La "postergazione" deve essere indistintamente applicata sia ai finanziamenti direttamente erogati dal socio sia a quelli "indiretti", ossia in buona sostanza a quei finanziamenti erogati da terzi, ma garantiti dal socio; l' art. 2467 c.c. si considera infatti applicabile ad ogni forma di sostegno finanziario reso dal socio alla società (ovviamente in momenti in cui sarebbe esigibile un conferimento), che implichi, alla fine, un diritto alla restituzione; sono comprese pertanto tutte le fattispecie negoziali aventi ad oggetto la prestazione, nell'interesse della società, di una garanzia reale o personale che consenta alla società di ricorrere a prestiti, o anche a garanzie di terzi, altrimenti non ottenibili, ovvero fattispecie che comportino una successione del socio in una preesistente posizione creditoria di un terzo nei confronti della società, quali possono essere, a titolo esemplificativo, fideiussioni, lettere di "patronage" e cessioni di credito. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Leasing e ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
24/02/2012

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - Pres. Bottan, rel. Pellizzoni.

E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione.(dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente ( ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine – Recesso dal contratto di agenzia e diritto alle indennità.

Data di riferimento: 
24/02/2012

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2012 - Dott. Alessandra Bottan - Presidente, Dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice rel., Dott.Francesco Venier - Giudice

Nell'ipotesi in cui l'agente abbia comunicato il recesso del contratto per giusta causa in data anteriore alla dichiarazione di fallimento per mancato pagamento delle provvigioni maturate ed abbia anche avviato la conseguente azione giudiziale per l'accertamento della risoluzione del contratto e il pagamento delle indennità dovute, e detto recesso appaia giustificato e sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo (nel caso specifico il gravissimo inadempimento del preponente), all'agente spettano entrambe le indennità di mancato preavviso e sostitutiva di clientela in quanto, in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine – Revocabilità della transazione avvenuta davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Data di riferimento: 
17/02/2012

Tribunale di Udine, 17 febbraio 2012 - dott. Gianfranco Pellizzoni - pres. rel. - dott. Francesco Venier - dott. Paolo Pettoello.

La transazione contenuta in un verbale di conciliazione redatto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro può essere impugnata dalla curatela fallimentare - anche in via di eccezione in base al disposto dell'art. 95, primo comma l. fall - essendo un contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni, sia ai sensi dell'art. 66 l. fall, secondo le regole ordinarie del codice civile, quale atto dispositivo posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, sia ai sensi dell'art. 67, n. 1, l. fall, quale atto a titolo oneroso relativo a obbligazioni sproporzionate posto in essere nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine – Leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento e art. 72 quater l.f.

Data di riferimento: 
10/02/2012

Tribunale di Udine, 10 febbraio 2012 - Pres. dott.ssa Bottan, rel. dott.ssa Grisafi

L'art. 72 quater l.f. ( spec. commi II e III), che disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing ancora pendente alla data del fallimento, dev'essere applicato in via analogica anche ove il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine – Dichiarazione di insolvenza di impresa assoggettabile a fallimento: esclusione.

Data di riferimento: 
10/02/2012

Tribunale di Udine, 10 febbraio 2012, dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI - Presidente; dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice; dott. Mimma GRISAFI - Giudice rel.

La preventiva dichiarazione di insolvenza ai sensi dell'art. 195 lf implica l'accertamento della esclusiva assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e quindi, in ipotesi di società cooperativa, che quest'ultima non svolga in concreto attività commerciale. Il tribunale adito su richiesta dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, di un'impresa assoggettabile sia al fallimento che alla liquidazione coatta amministrativa, in mancanza di istanze di soggetti legittimati (creditori o PM), deve respingere la domanda non potendo dichiarare d'ufficio il fallimento ai sensi dell'art. 6 l.f. come novellato. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine – Esdebitazione e requisiti di ammissibilità

Data di riferimento: 
03/02/2012

Tribunale di Udine, 03 febbraio 2012 - Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di esdebitazione presentata dal debitore fallito, è necessario sentire tutti i creditori concorrenti ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, in ossequio a quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 30/05/2008 n. 181.
(avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine – Crediti verso il datore di lavoro per malattia professionale del lavoratore.

Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Pres. Bottan Griselli - Rel. Pellizzoni.

Opposizione a stato passivo - Crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. - Credito per danno patrimoniale terminale del lavoratore - Trasmissibilità agli eredi iure successionis - Ammissibilità in via privilegiata - Altri crediti maturati dai congiunti iure proprio - Ammissibilità in via chirografaria.

Il credito per danno morale terminale subito dal lavoratore in dipendenza di una malattia professionale, già presente nel patrimonio del defunto e trasmesso agli eredi iure successionis, deve essere ammesso al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c., sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 26.3.2002, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non munisce di privilegio il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro. Viceversa, i restanti crediti per danni patrimoniali e morali maturati dai congiunti iure proprio devono essere ammessi al passivo in via chirografaria, poiché la norma in oggetto, derogando al principio generale della par condicio creditorum, è eccezionale e dunque non applicabile analogicamente. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Condividi contenuti