Tribunale di Udine, leasing
Tribunale di Udine - Leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento e riconvenzionale per l'equo indennizzo.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pelizzoni Giudice Rel.dott. Francesco Venier Giudice
In un contratto di leasing traslativo, ove il bene concesso in godimento sia un immobile, atto a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ( atteso che normalmente nel contratto di leasing immobiliare il valore del bene al termine della locazione finanziaria è più alto rispetto a quello iniziale, ma comunque sul punto v. anche ctu in atti), é applicabile in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, in via analogica l'art. 1526, secondo comma, cod. civ. con conseguente necessità di restituzione dei canoni versati, dedotto l'equo indennizzo per l'utilizzo del bene da parte della società fallita fino alla data di fallimento. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
Trib. di Udine - Locazione finanziaria (leasing) - Sorte dei canoni maturati dopo il fallimento.
Tribunale di Udine - 10.07.2009 - Presidente. Dott. Alessandra Bottan Griselli - Giudice dott. Francesco Venier - Giudice rel. dott. Mimma Grisafi.
Nell'ipotesi in cui la curatela dichiari di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, si determina nella sostanza una risoluzione ex tunc del rapporto pendente ed, alla luce di quanto dispone il secondo comma dell'art. 72 quater l.f., si deve escludere che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene.
Gli importi inerenti crediti per l'occupazione dell'immobile non ancora maturati al momento della decisione del giudice delegato vanno, se dovuti, eventualmente liquidati previa domanda tardiva di insinuazione al passivo da presentare al momento della loro definitiva maturazione. (FG)

