Tribunale di Udine, banca


Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.

Data di riferimento: 
24/02/2011

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - dott. Francesco Venier - presidente - dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.

Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.

Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Procedimento d'ingiunzione - Diritto alla consegna di documenti riferibili a diritti di credito.

Data di riferimento: 
17/01/2011

Tribunale di Udine, sentenza n. 64 del 17 gennaio 2011 - dottoressa Annamaria Antonini Drigani.

E' possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

E' prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con un istituto bancario dal quale (estratto) si evince una rimessa effettuata dalla fallita a favore di un intermediario finanziario a titolo di "rimborso anticipato prestito" in particolare nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non contesti di aver concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuti semplicemente di consegnare alla curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine - sent. n. 904/08 - Conto corrente bancario - interessi usurari:criteri per la determinazione del tasso.

Data di riferimento: 
16/06/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 904/2008 dd. 20.05/16.06.2008

G.I dott. Paolo Petoello

È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basata su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 preleggi), come tale inidoneo a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Il rinvio puro e semplice all'uso piazza è senz'altro una previsione indeterminata e per l'effetto inutilizzabile; la clausola stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria di cui alla L. n. 154 del 17.2.1992 che preveda la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore al tasso legale è divenuta inoperante.

Con riferimento alla prescrizione decennale per reclamare le somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (anatocismo bancario), l'azione di indebito può essere esercitata dal momento dell'addebito degli interessi asseritamente non dovuti e quindi in occasione delle operazioni di annotazione corrispondenti alla chiusura trimestrale del conto. L'annotazione a debito riportata nel conto corrente equivale infatti ad un pagamento, sia relativamente al debito della banca che a quello del cliente.

Le operazioni materiali effettuate dalla banca devono ritenersi incontrovertibilmente accertate in virtù dell'accettazione tacita del correntista. L'intervenuto decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale impedisce al correntista di far valere eventuali vizi delle pattuizioni negoziali che costituiscono fondamento degli addebiti.

Tribunale di Udine - sent. n. 809/08 - Conto corrente bancario: interessi ultralegali

Data di riferimento: 
10/05/2008

Tribunale di Udine, sentenza n. 809/2008 dd. 10.05.2008

G.I. dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò

Tribunale di Udine - sent. n. 842/08 - Conto corrente bancario - azione di ripetizione di indebito

Data di riferimento: 
20/05/2007

Tribunale di Udine, sentenza n. 842/2008 dd. 20.05.2008