Tribunale di Udine, concordato preventivo
Tribunale di Udine – Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atti di frode e abuso del diritto.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. dott.ssa Alessandra Bottan Griselli, rel. dott.ssa Mimma Grisafi.
La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal Commissario Giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta.( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per fatti "accertati" dal Commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate -non sono state rappresentate nella domanda dal proponente,così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore.(Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo con cessione dei beni: natura di procedimento di esecuzione forzata.
Tribunale di Udine - 23 settembre 2011 - dott. Alessandra Bottan Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice rel. - dott. Francesco Venier - giudice.
Concordato preventivo con cessione dei beni e nomina di liquidatore; natura di procedimento di esecuzione forzata in senso lato; assimilabilità in parte qua alla procedura fallimentare; conseguenze: effetti conservativi del pignoramento a vantaggio dei creditori concorrenti; inopponibilità ai creditori concorrrenti dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato.
Tribunale di Udine, Concordato Preventivo e Transazione fiscale – Presupposti per l’ammissibilità della proposta.
Tribunale di Udine, 15 giugno 2011 - dott. Alessandra Bottan presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni giudice, dott. Mimma Grisafi Giudice rel.
Le disposizioni regolamentari che relativamente alla possibilità della transazione fiscale hanno previsto per i crediti contributivi ed assistenziali ( ex art 3 del D.M. 4/8/2009) che la proposta di concordato preventivo, per poter essere accettata dagli enti previdenziali ed assistenziali, deve prevedere anche il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778 n.1 cc), dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL e il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS e INAIL, non possono essere considerate mere "norme di azione", ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate, per imporre un certo voto nell'ambito del concordato, ma sono vere e proprie norme imperative che impongono, in funzione dell'interesse pubblico sotteso, dei precisi limiti all'imprenditore che proponendo un concordato preventivo, oltre ad un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, intenda ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria e la definizione del contenzioso anche relativamente ai debiti E' pertanto inammissibile una domanda di concordato preventivo che non sia conforme alle previsioni della predetta normativa. (avv. Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Ammissibilità della nuova proposta di concordato preventivo
Tribunale di Udine, 10 maggio 2011 - Pres. Bottan, Est. Pellizzoni.
Qualora sia presentata una nuova proposta di concordato preventivo in seguito al rigetto da parte del Tribunale della precedente domanda, appare preliminare l'esame di questa seconda proposta, anche in presenza di un'istanza di fallimento, atteso che la domanda di concordato - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito - deve essere trattata per prima, conformemente alla funzione dell'istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il concordato componimento del dissesto, previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il principio della prevenzione della domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza che la domanda di concordato sia stata depositata in pendenza della richiesta del P.M. di fallimento della società, in esito al precedente rigetto da parte del Tribunale della prima e meno favorevole proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss. LF non prevedono alcuna preclusione di sorta alla presentazione di una nuova domanda di concordato fintanto che il Tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo, indicazione del tempo del pagamento per i pagamenti monetari.
Tribunale Udine, 14 febbraio 2011 - Pres. Bottan - Est. Grisafi.
Concordato preventivo - Proposta di concordato - Oggetto del contratto - Determinatezza dell'oggetto del contratto - Contenuto.
Concordato preventivo - Proposta di concordato - Trattamento dei creditori privilegiati - Ratio legis.
Concordato preventivo - Proposta di concordato preventivo - Trattamento dei creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Inammissibilità.
Dovendo la proposta concordataria conformarsi al criterio di determinatezza dell'oggetto del contratto, quella che preveda il soddisfacimento dei creditori in termini monetari, deve contenere la specifica indicazione non solo della percentuale di pagamento offerta ma anche del tempo del pagamento in termini di ragionevole certezza. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento integrale, da effettuarsi in denaro ed immediatamente, fatti salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Un proposta di concordato preventivo che preveda un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati tra i dodici ed i ventiquattro mesi è inammissibile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale di Udine, 19.03.2010dott. Alessandra BOTTAN Presidentedott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatoredott. Mimma GRISAFI Giudice
Qualora la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. si limiti ad affermare testualmente che : "...la contabilità del ricorrente, rilevatasi regolarmente tenuta ed intrinsecamente idonea a costituire parametro di raffronto in ordine alle premesse e alle deduzioni effettuate nel piano", senza alcuna analisi critica delle poste contabili e senza alcuna attestazione dei risconti contabili e documentali effettuati, anche in contraddittorio con i creditori, essa si risolve in una mera petizione di principio, come tale assolutamente non rispondente ai dettami della legge. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
La relazione dell'esperto deve ritenersi insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, anche in merito alla fattibilità del piano, qualora non esamini la concreta realizzabilità dell'attivo indicato nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, non analizzando in maniera critica l'esigibilità dei crediti , per lo più in contenzioso, e, per i beni immobili, basandosi su presunti valori di mercato, senza tuttavia allegare una stima giurata sull'effettivo valore di tali cespiti, ma solo delle offerte ferme di acquisto per alcuni immobili, con la conseguenza che il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Diritti dei creditori esclusi. - Determinazione delle modalità di liquidazione.
Tribunale di Udine, decreto del 26 febbraio 2010dott. Alessandra Bottan Presidente dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.dott. Francesco Venier giudice
I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronunzia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Credito del professionista - Imprededucibilità.
Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009 (Pubblicata in data 6 marzo 2010)Dott.ssa Alessandra Bottan - presidenteDott. Gianfranco Pellizzoni - giudice estensoreDott. Francesco Venier - giudice
Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha predisposto in veste di esperto la relazione di cui all'articolo 161 terzo comma l.f., il presupposto richiesto dalla legge per riconoscere la prededuzione appare essere quello dell'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto solo con il decreto di ammissione vi può essere una continuità di procedure, mentre nel caso di rigetto dell'istanza e di contestuale dichiarazione di fallimento ( su istanza dei creditori o del P. M.), la domanda di concordato e i connessi oneri, rimane una mera istanza, che non ha trovato accoglimento e non implica alcun vantaggio per la massa dei creditori. Nella fase di predisposizione della domanda e di deposito della stessa sussiste infatti esclusivamente un interesse del debitore, il quale pone in essere una attività meramente privata, tendente a risolvere la crisi dell'impresa e/o a evitare il fallimento ( secondo modelli alternativi di soddisfazione dei creditori tipicamente liquidatori o di risanamento dell'impresa), che non ha ancora ricevuto il vaglio dell'autorità giudiziaria e tantomeno dei creditori e solo con il decreto di ammissione può dirsi integrato il presupposto della continuità delle procedure. (Francesco Gabassi. Riproduzione riservata)(Il provvedimento massimato conferma il provvedimento della dott.ssa Grisafi dd. 15.10.2008 in questo sito - http://unijuris.it/node/154 )
Tribunale di Udine - Concordato preventivo e poteri di controllo del tribunale.
Decreto dd.6-13.3.2009 Tribunale di Udine, Presidente
dott.ssa Alessandra Bottan, Giudice dott. Franceso Venier, Giudice
relatore dott.ssa Mimma Grisafi.
(Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti)
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 169/07 alla
disciplina del concordato preventivo l'esame del Tribunale è esteso
alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160
e 161 L.F., con la conseguenza che ad esso spetta, oltre che un
controllo di stretta legittimità, anche un controllo in ordine al
presupposto di ammissibilità della "fattibilità" del piano
concordatario proposto, inteso come concreta idoneità della proposta
concordataria a realizzare le varie ipotesi dell'art. 160 L.F.
attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti:
oggetto del controllo deve pertanto essere anche il contenuto della
relazione redatta dal professionista, la quale deve esprimere un vero
e proprio giudizio di veridicità dei dati indicati nella proposta ed
una seria prognosi di esito positivo del piano (cd. "fattibilità"). (FG)
Tribunale di Udine - Giudizio del Tribunale nel concordato preventivo e contenuto della relazione del professionista.
Il Tribunale ai sensi dell'art 162 l. fall. è tenuto a controllare non solo la regolarità formale della domanda, ma anche la completezza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di concordato ed in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile.
Se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. "cram down", allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell'esperto ( a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto.
Ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell'esperto, appare necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art.160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il conseguente piano.

