Tribunale di Udine, azione di responsabilità


Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità verso i creditori sociali e prescrizione.

Data di riferimento: 
16/04/2011

Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE

L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento delle sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti del liquidatore: presupposti.

Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Udine - decisione del 26 febbraio 2010Dott.ssa Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Francesco VENIER Giudice

L'azione di responsabilità del liquidatore, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, può ritenersi fondata qualora si dimostrino degli atti di mala gestio dello stesso, quali ad esempio il compimento di nuove operazioni sociali nel corso della liquidazione, la distrazione di somme a vantaggio proprio o di terzi, il pagamento dei propri compensi di liquidatore a scapito delle ragioni dei creditori ( o più in generale l'esistenza di falsi in bilancio, con la creazione di crediti fittizi, ecc..), ma non é sufficiente a tal fine la sola rilevazione che l‘attivo liquido risultante dal bilancio sia stato destinato al presumibile soddisfacimento - a stralcio - di altri creditori, senza provvedere invece al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile ( essendo fondato su titolo giudiziale).La liquidazione ordinaria della società non ha, infatti, lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto. (Francesco Gabassi- riproduzione riservata)

E' onere dell'attore dimostrare che il liquidatore ha omesso di provvedere al suo pagamento con dolo o colpa, non avendo seguito il principio prior in tempore potior in iure. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.

Data di riferimento: 
17/10/2008

Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare ( con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinunzia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).

L'amministratore deve rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, qualora abbia gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e grava sullo stesso l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ( v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori). Spetta per contro al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenza immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore