Tribunale di Udine, liquidazione coatta amministrativa
Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità verso i creditori sociali e prescrizione.
Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE
L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento delle sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Società Assicurativa in liquidazione coatta amministrativa - chiamata in causa: inammissibilità.
Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno ed il convenuto chiami in causa l'assicurazione per il pagamento del premio di polizza secondo le regole ordinarie fissate dall'art. 1917 cod. civ. o dagli artt. 1919 e ss. in caso di assicurazione a favore di un terzo, vale il principio generale fissato dall'art. 51 ( e 201) della legge fallimentare del divieto di azioni di cognizione ( ovvero di accertamento e condanna), di esecuzione e cautelari, applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum".
Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Concordato preventivo
Anche le imprese sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono legittimate a presentare domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 3 e 195 l. fall..
Non è di ostacolo all'ammissione alla procedura la circostanza che la società cooperativa si trovi già in stato di liquidazione;

