Tribunale di Udine, prededuzione


Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.

Data di riferimento: 
14/07/2011

Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.

Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.

Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.

Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.

E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.

Data di riferimento: 
16/05/2011

Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.

Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione

Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Credito del professionista - Imprededucibilità.

Data di riferimento: 
06/12/2009

Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009 (Pubblicata in data 6 marzo 2010)Dott.ssa Alessandra Bottan - presidenteDott. Gianfranco Pellizzoni - giudice estensoreDott. Francesco Venier - giudice

Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha predisposto in veste di esperto la relazione di cui all'articolo 161 terzo comma l.f., il presupposto richiesto dalla legge per riconoscere la prededuzione appare essere quello dell'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto solo con il decreto di ammissione vi può essere una continuità di procedure, mentre nel caso di rigetto dell'istanza e di contestuale dichiarazione di fallimento ( su istanza dei creditori o del P. M.), la domanda di concordato e i connessi oneri, rimane una mera istanza, che non ha trovato accoglimento e non implica alcun vantaggio per la massa dei creditori. Nella fase di predisposizione della domanda e di deposito della stessa sussiste infatti esclusivamente un interesse del debitore, il quale pone in essere una attività meramente privata, tendente a risolvere la crisi dell'impresa e/o a evitare il fallimento ( secondo modelli alternativi di soddisfazione dei creditori tipicamente liquidatori o di risanamento dell'impresa), che non ha ancora ricevuto il vaglio dell'autorità giudiziaria e tantomeno dei creditori e solo con il decreto di ammissione può dirsi integrato il presupposto della continuità delle procedure. (Francesco Gabassi. Riproduzione riservata)(Il provvedimento massimato conferma il provvedimento della dott.ssa Grisafi dd. 15.10.2008 in questo sito -  http://unijuris.it/node/154 )

Tribunale di Udine - dott.ssa Mimma Grisafi - Concordato preventivo - credito del professionista - imprededucibilità

Data di riferimento: 
15/10/2008

Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha redatto la domanda di concordato non accolta o che comunque ha predisposto in veste di esperto la relazione di cui all'articolo 161 terzo comma l.f., per potersi parlare di crediti sorti "in funzione" di una procedura, come testualmente recita l'art 111 lf, occorre che una procedura sia effettivamente aperta e che quindi, nel caso di concordato preventivo, vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione che, come dispone testualmente l'art. 163 lf, segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura. Deve pertanto ritenersi che la norma dell'art. 111 secondo comma lf. nella sua nuova formulazione, pone come presupposto implicito della prededuzione di un credito, l'avvenuta apertura della procedura (quindi il decreto di ammissione).

In ogni caso la prededuzione va esclusa in quanto trattasi di debito sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, al di fuori di un qualsiasi controllo sull' "an" e sul "quantum" del credito, da parte degli organi della procedura, a tutela dei creditori.

(Provvedimento confermato dal Tribunale di Udine con decisione dd. 6 dicembre 2009 in questo sito http://www.unijuris.it/node/534)