Tribunale di Udine, esdebitazione


Tribunale di Udine – Esdebitazione e requisiti di ammissibilità

Data di riferimento: 
03/02/2012

Tribunale di Udine, 03 febbraio 2012 - Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di esdebitazione presentata dal debitore fallito, è necessario sentire tutti i creditori concorrenti ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, in ossequio a quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 30/05/2008 n. 181.
(avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine – Esdebitazione - Requisiti

Data di riferimento: 
13/01/2012

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Dott. Alessandra BOTTAN - Presidente - Dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice rel. - Dott. Mimma GRISAFI - Giudice

Il necessario requisito del pagamento di una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto nell'ipotesi in cui vi sia il complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e di uno dei soci ed il parziale significativo pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto di uno dei soci, a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari - tanto privilegiati, quanto chirografari - dell'altro socio, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Trib. Udine - Esdebitazione - Mancata previsione per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006: incostituzionalità.

Data di riferimento: 
14/11/2008

E' rilevante e non manifestamente infondata e pertanto va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 19 e 22 del d. lgs. n. 169 /'07 nella parte in cui non prevedono la possibilità, per i soggetti falliti, che abbiano visto chiuso il proprio fallimento , anteriormente alla data del 16.07.2006, di presentare domanda di esdebitazione, nel termine fissato dallo stesso art. 19, secondo comma.

Tribunale di Udine - Esdebitazione - Inammissibilità dell'istanza per omessa notifica del ricorso ai creditori

Data di riferimento: 
17/10/2008

In applicazione del disposto della sentenza di data 30.05.2008, n. 181 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 143 l. fall. nella parte in cui non prevede la notificazione del ricorso ai creditori, qualora il ricorrente non abbia provveduto nel termine concesso ad effettuare le previste notificazioni l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - I PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE - RETROATTIVITA':LIMITI

Data di riferimento: 
11/07/2008

Poiché, a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ("Disciplina transitoria in materia di esdebitazione"), le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano retroattivamente anche alle procedure di fallimento aperte in data precedente alla entrata in vigore della riforma, a condizione che le stesse siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1), mentre il termine di un anno dall'entrata in vigore (1/1/08) del D.lgs 12/9/07 è stato ivi previsto solo per le procedure fallimentari di cui al comma 1 (ossia "pendenti" alla data del 16/7/06) chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 169/07 (ossia il 1. gennaio 2008), e tale principio risulta ribadito e ulteriormente chiarito dall'art. 22 comma 4 del medesimo d.lgs. 169/07 cit. ("Entrata in vigore e disciplina transitoria"), il quale stabilisce al IV comma che l'art. 19, sopra citato, si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al 1° gennaio 2008, non può essere accolta la domanda di esdebitazione relativa a procedura fallimentare chiusa nel 1995 e quindi ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
06/06/2008

Poiché il procedimento di riabilitazione é stato definitivamente abolito anche per le procedure pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare e non vi é comunque alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimento di una tale pronunzia, la domanda di riabilitazione va respinta in quanto inammissibile.  

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - I PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE

Data di riferimento: 
21/12/2007

La condizione per la concessione del beneficio di cui all’art. 142, 2° c. può ritenersi integrata solamente ove tutti i creditori concorsuali, prededucibili, privilegiati e chirografari, come risultanti dal decreto di ripartizione finale dell’attivo, risultino parzialmente pagati, anche in misura minima.

 

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - I PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE

Data di riferimento: 
21/12/2007

Anche i soci persone fisiche illimitatamente responsabili di società di persone dichiarati falliti, possono accedere al beneficio della esdebitazione.

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
08/11/2006

La procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d.lgs. n. 5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142-145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150.