Tribunale di Udine, amministratore
Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.
Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare ( con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinunzia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).
L'amministratore deve rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, qualora abbia gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e grava sullo stesso l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ( v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori). Spetta per contro al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenza immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - AMMINISTRATORE DI S.R.L. - CONSEGUENZE DELLA CONDANNA
Non essendo applicabile né l'art. 2382 c.c. né alcuna altra norma, nel caso delle s.r.l. una eventuale condanna di un amministratore all'inabilitazione all'esercizio di uffici direttivi, non comporta l'automatica decadenza ddalla carica, a meno che tale requisito non sia specificamente previsto dallo statuto della società.

