Tribunale di Udine, riabilitazione


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
06/06/2008

Poiché il procedimento di riabilitazione é stato definitivamente abolito anche per le procedure pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare e non vi é comunque alcun interesse giuridicamente apprezzabile all'ottenimento di una tale pronunzia, la domanda di riabilitazione va respinta in quanto inammissibile.  

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIABILITAZIONE

Data di riferimento: 
08/11/2006

La procedura di riabilitazione deve ritenersi definitivamente abrogata anche per i fallimenti già chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, (pur in assenza di una dichiarazione espressa del d.lgs. n. 5/06), non solo per il venir meno degli aspetti sanzionatori prima esaminati, che devono necessariamente essere applicati a tutti i soggetti falliti, ma anche perché agli artt. 142-145 vecchio testo della legge fallimentare, non può certamente essere applicato il principio dell'ultrattività sancito dall'art. 150 della disciplina transitoria, che attiene ai soli procedimenti di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, che vanno definiti secondo la legge anteriore e non alla procedura di riabilitazione (ivi non menzionata) e attinente a procedure concorsuali necessariamente già definite e quindi non rientranti nell'ambito dell'art. 150.