Tribunale di Udine, istruttoria prefallimentare
Tribunale di Udine – Criteri di valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente; dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice; dott. Mimma GRISAFI Giudice rel.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, tra cui quello relativo all'ammontare dell'attivo patrimoniale" degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, appare conforme alla "ratio" della legge, che li ha introdotti in funzione di una valutazione della dimensione dell'impresa, operare una verifica che tenga conto dell'effettivo "attivo patrimoniale" quale espressione della reale dimensione dell'impresa stessa; tale accertamento pertanto, per poter rispecchiare la realtà di un'impresa, deve poter prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione di bilanci ogni qual volta la loro rigorosa applicazione possa comportare una divergenza tra il dato "formale" contabile, e la realtà economica dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Determinazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità.
Tribunale di Udine, 19 maggio 2011 - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice relatore, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi.
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.
I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio ( ove presenti ) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine - Fallimento della società, del socio persona giuridica e dei soci illimitatamente responsabili.
Tribunale di Udine, 11 marzo 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan Griselli, giudice dott.ssa Mimma Grisafi, rel. dott. G. Pellizzoni
Ai sensi dell'art. 147 l.f., il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili e quindi anche della società partecipante illimitatamente responsabile (ed eventualmente dei suoi soci, a loro volta illimitatamente responsabili), indipendentemente dal loro stato di insolvenza ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Fallimento della società e morte del socio illimitatamente responsabile.
Tribunale di Udine, 14 gennaio 2011
dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - presidente
dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice
dott.ssa Mimma Grisafi - giudice
Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Estensione del fallimento a componente di impresa familiare: termine e presupposti.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010Dott. Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Mimma GRISAFI Giudice
Il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. e 147 l. fall. nel caso di fallimento del socio di fatto di una società di fatto, non può essere fatto decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa, ma eventualmente solo dalla data di invio della comunicazione formale dello scioglimento del rapporto da parte del socio di fatto ai creditori o dalla data in cui i creditori ne siano comunque venuti a conoscenza, non determinando il fallimento della società di persone lo scioglimento del vincolo sociale, con la conseguenza che lo spirare del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento non impedisce l'estensione del fallimento sociale al socio di fatto. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sè societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, "l'affectio societatis", si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis. cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente.
Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010Dott. Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice RelatoreDott. Mimma Grisafi Giudice
Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
( si veda. sul punto in senso conforme, il decreto 7.01.2010, n. 1626/09 del Giudice del Registro del Tribunale di Udine, allegato).
(Assume rilevanza, con riferimento al caso specifico, anche l'allegata sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, dd. 22.02.2010 n. 4062)
Tribunale di Udine - Presupposti per l'estensione del fallimento al socio receduto.
Tribunale di Udine, 30 ottobre 2009Dott. Alessandra Bottan Presidente Dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.Dott. Mimma Grisafi Giudice
Presupposti dell'estensione del fallimento della società al socio receduto illimitatamente responsabile devono ritenersi l'esistenza dello stato di insolvenza della società all'epoca della dichiarazione di fallimento e l'esistenza di obbligazioni sociali che abbiano concorso a determinare tale stato all'epoca del recesso, senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza che, "medio tempore" (nel tempo, cioè, intercorrente tra la dichiarazione di fallimento della società e la dichiarazione di fallimento in estensione del socio receduto), lo stato di dissesto della società sia stato rimosso, trovando l'estensione del fallimento al socio receduto il suo fondamento necessario e sufficiente nella prima procedura, con riguardo alla quale soltanto va valutata, in via esclusiva, la sussistenza o meno dello stato di insolvenza della società. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. - Onere della prova - Potere d'ufficio del tribunale.
Istruttoria prefallimentare - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti dell'art.1- Onere della prova - Potere d'ufficio del Tribunale.
L'art. 1, co.2, L.fall. nella parte in cui afferma che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali *dimostrino* il possesso congiunto" dei requisiti ivi previsti non impone un onere della prova ( ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in capo agli imprenditori stessi. E' infatti potere del tribunale indagare sempre d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti da cui dipende l'assoggettamento dell'imprenditore alle procedure concorsuali.
Il termine "dimostrino" è da intendersi esclusivamente come indice legislativo atto a chiarire che l'onere probatorio non deve mai gravare sul creditore, ovvero come criterio per risolvere casi dubbi. Un'interpretazione letterale, che facesse gravare rigidamente l'onere della prova sull'imprenditore, contrasterebbe con la ratio della riforma, la quale ha ritenuto d'interesse generale evitare il dispendio di risorse e mezzi per procedure di minima consistenza economica e di nessun interesse per i creditori. Lasciare la scelta circa la propria fallibilità all'imprenditore stesso ( cui basterebbe non produrre prove) sarebbe viziata da irragionevolezza (considerando inoltre che l'istituto dell'esdebitazione potrebbe così doversi applicare anche a soggetti che non sono fallibili). (FG)
Tribunale di Udine - istruttoria prefallimentare - provvedimenti cautelari - nomina di amministratore giudiziario
Poiché l'art. 15 della legge fallimentare consente l'adozione di provvedimenti cautelari di qualsiasi natura ( anche atipici), in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di società, appare anche possibile nominare un amministratore giudiziario delle società attraverso le quali, nell'imminenza del fallimento sono stati posti in essere una serie di atti volti a spogliare il patrimonio della società e dei soci in danno dei creditori.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - TRIBUNALE COMPETENTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Ai fini della determinazione del Tribunale competente a dichiarare di fallimento, la quale va operata con riferimento al luogo della sede principale dell'impresa, intesa come sede reale di questa, sussiste una presunzione "juris tantum" di coincidenza tra la sede legale e quella effettiva, presunzione che può essere superata solo con il raggiungimento della prova che la sede effettiva, cioé il luogo in cui é esercitata l'attività direttiva ed amministrativa dell'impresa, sia situata o sia stata trasferita altrove, ovvero della prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale.

