Tribunale di Udine, art. 10
Tribunale di Udine - Fallimento della società e morte del socio illimitatamente responsabile.
Tribunale di Udine, 14 gennaio 2011
dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - presidente
dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice
dott.ssa Mimma Grisafi - giudice
Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Estensione del fallimento a componente di impresa familiare: termine e presupposti.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010Dott. Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Mimma GRISAFI Giudice
Il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. e 147 l. fall. nel caso di fallimento del socio di fatto di una società di fatto, non può essere fatto decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa, ma eventualmente solo dalla data di invio della comunicazione formale dello scioglimento del rapporto da parte del socio di fatto ai creditori o dalla data in cui i creditori ne siano comunque venuti a conoscenza, non determinando il fallimento della società di persone lo scioglimento del vincolo sociale, con la conseguenza che lo spirare del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento non impedisce l'estensione del fallimento sociale al socio di fatto. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sè societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, "l'affectio societatis", si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis. cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 L.F- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
La norma di cui all'art. 10, 2° comma l. fall. va interpretata nel senso che, poiché per le imprese individuali l'iscrizione nel registro delle imprese non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa, il debitore è sempre ammesso a provare di aver cessato di fatto l'attività in epoca anteriore al provvedimento di formale cancellazione ex art. 2193 , primo comma cod. civ, sempre che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, rimanendo invece legittimati i creditori e il P. M., in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2913 cod. civ. a provare, che anche dopo la formale cancellazione, l'imprenditore ha continuato di fatto a svolgere attività di impresa commerciale.

