Tribunale di Udine, cessazione attività


Trib. Udine - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente.

Data di riferimento: 
19/02/2010

Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010Dott. Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice RelatoreDott. Mimma Grisafi Giudice

Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

( si veda. sul punto in senso conforme, il decreto 7.01.2010, n. 1626/09 del Giudice del Registro del Tribunale di Udine, allegato).

(Assume rilevanza, con riferimento al caso specifico, anche l'allegata sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite,  dd. 22.02.2010 n. 4062)

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 L.F- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Data di riferimento: 
22/02/2008

La norma di cui all'art. 10, 2° comma l. fall. va interpretata nel senso che, poiché per le imprese individuali l'iscrizione nel registro delle imprese non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa, il debitore è sempre ammesso a provare di aver cessato di fatto l'attività in epoca anteriore al provvedimento di formale cancellazione ex art. 2193 , primo comma cod. civ, sempre che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, rimanendo invece legittimati i creditori e il P. M., in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2913 cod. civ. a provare, che anche dopo la formale cancellazione, l'imprenditore ha continuato di fatto a svolgere attività di impresa commerciale.