Tribunale di Udine, reformatio in peius
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS
Data di riferimento:
15/02/2008Il Curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può chiedere il rigetto parziale di una pretesa cui nella precedente fase aveva aderito nell'"an" e nel "quantum" formulando "conclusioni" nel depositato progetto dello stato passivo (che non risulta che siano state modificate dopo le sommarie informazioni assunte dal G.D.) che prevedevano solo l'esclusione del privilegio ex art. 2751 bis n.1 cc; senza quindi la formulazione di eccezioni, né in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente né all'effettiva esecuzione della prestazione, né in ordine al "quantum" della pretesa. Il curatore che voglia chiedere la modifica del provvedimento di ammissione di un credito del Giudice Delegato deve formalmente impugnarlo.

