Tribunale di Udine, prova
Tribunale di Udine – Impugnazione di crediti ammessi e natura privilegiata del credito dell’agente in forma societaria.
Tribunale di Udine, 21 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Francesco Venier, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice rel.
Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.
Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente .
Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo ( ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta: in ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre verificare, pertanto, se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Determinazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità.
Tribunale di Udine, 19 maggio 2011 - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice relatore, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi.
Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.
I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio ( ove presenti ) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.
Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - dott. Francesco Venier - presidente - dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.
Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Procedimento d'ingiunzione - Diritto alla consegna di documenti riferibili a diritti di credito.
Tribunale di Udine, sentenza n. 64 del 17 gennaio 2011 - dottoressa Annamaria Antonini Drigani.
E' possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
E' prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con un istituto bancario dal quale (estratto) si evince una rimessa effettuata dalla fallita a favore di un intermediario finanziario a titolo di "rimborso anticipato prestito" in particolare nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non contesti di aver concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuti semplicemente di consegnare alla curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Accertamento del passivo - Rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice del difetto di data certa.
Tribunale di Udine, 22 novembre 2010 dott. Alessandra Bottan Griselli Presidente;dott. Francesco Venier Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice rel.
L'eccezione di difetto di data certa dei documenti prodotti da parte del ricorrente, sollevata in sede di adunanza dei creditori dal G.D. (e non dal Curatore che nel progetto di stato passivo aveva concluso per l'ammissione del credito pari al controvalore dei beni non rivendicati e non rinvenuti) non configura nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo, così come invece nell'ambito di un ordinario giudizio, una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. (Gabassi Francesco. - riproduzione riservata).
Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse la non rilevabilità d'ufficio del difetto di data certa da parte del G.D., va rilevato che l'eccezione sollevata dalla curatela in sede di costituzione del giudizio di opposizione è da ritenersi tempestiva in quanto nella fase dell'opposizione allo stato passivo entrambe le parti (l'opponente con l'atto di opposizione ex art. 99 II co n. 4 e la curatela con la memoria depositata nel termine di giorni 10 prima dell'udienza ex art. 99 VII co lf), possono sollevare nuove (rispetto alla fase della verifica dinanzi al G.D.) eccezioni, così come produrre - secondo la più recente giurisprudenza - nuovi documenti e proporre nuovi mezzi di prova. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
I documenti di trasporto e le bolle di consegna, poichè per tali documenti, "con valenza commerciale e fiscale", non sussiste alcun obbligo di vidimazione o di attribuzione di data certa, non offrono alcuna certezza in ordine alla loro data nel senso precisato dall'art. 2704 cc. (Gabassi Francesco - riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Estensione del fallimento a componente di impresa familiare: termine e presupposti.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010Dott. Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Mimma GRISAFI Giudice
Il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. e 147 l. fall. nel caso di fallimento del socio di fatto di una società di fatto, non può essere fatto decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento dell'impresa, ma eventualmente solo dalla data di invio della comunicazione formale dello scioglimento del rapporto da parte del socio di fatto ai creditori o dalla data in cui i creditori ne siano comunque venuti a conoscenza, non determinando il fallimento della società di persone lo scioglimento del vincolo sociale, con la conseguenza che lo spirare del termine annuale dalla dichiarazione di fallimento non impedisce l'estensione del fallimento sociale al socio di fatto. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sè societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, "l'affectio societatis", si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis. cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Redazione della domanda di insinuazione in lingua straniera (intracomunitaria):ammissibilità.
Tribunale di Udine, 6 dicembre 2009Dott.ssa Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.Dott. Francesco Venier Giudice
Con l'introduzione del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza ( v. Regolamento CE del Consiglio di data 29.05.00, n. 1346) è stata superata qualsiasi questione circa la formulazione in una lingua straniera ( ma comunitaria) della domanda. (fg riproduzione riservata)
la deduzione di nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, devono ritenersi ammissibili, perché nella fase della verificazione del passivo non vi è la necessità della difesa tecnica, potendo il creditore stare in giudizio personalmente, con la conseguenza che solo in fase di opposizione il creditore istante di fronte alle contestazioni del curatore è tenuto a dimostrare in maniera stringente, secondo il principio dell'onere della prova i fatti costitutivi del proprio diritto, senza incorrere nelle decadenze e preclusioni prodottesi in precedenza, con il solo limite del divieto della mutatio libelli (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. - Onere della prova - Potere d'ufficio del tribunale.
Istruttoria prefallimentare - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti dell'art.1- Onere della prova - Potere d'ufficio del Tribunale.
L'art. 1, co.2, L.fall. nella parte in cui afferma che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali *dimostrino* il possesso congiunto" dei requisiti ivi previsti non impone un onere della prova ( ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in capo agli imprenditori stessi. E' infatti potere del tribunale indagare sempre d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti da cui dipende l'assoggettamento dell'imprenditore alle procedure concorsuali.
Il termine "dimostrino" è da intendersi esclusivamente come indice legislativo atto a chiarire che l'onere probatorio non deve mai gravare sul creditore, ovvero come criterio per risolvere casi dubbi. Un'interpretazione letterale, che facesse gravare rigidamente l'onere della prova sull'imprenditore, contrasterebbe con la ratio della riforma, la quale ha ritenuto d'interesse generale evitare il dispendio di risorse e mezzi per procedure di minima consistenza economica e di nessun interesse per i creditori. Lasciare la scelta circa la propria fallibilità all'imprenditore stesso ( cui basterebbe non produrre prove) sarebbe viziata da irragionevolezza (considerando inoltre che l'istituto dell'esdebitazione potrebbe così doversi applicare anche a soggetti che non sono fallibili). (FG)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PROVA DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA
Ai fini della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni professionali, non è sufficiente la mera allegazione dell'avviso di parcella, pur vistato dall'ordine, che è mero titolo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, ma non costituisce prova valida, di fronte alle contestazioni anche generiche di controparte, nell'ordinario giudizio di cognizione e quindi anche nella analoga fase di opposizione allo stato passivo.

