Tribunale di Udine
Tribunale di Udine – Esdebitazione - Requisiti
Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - Dott. Alessandra BOTTAN - Presidente - Dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice rel. - Dott. Mimma GRISAFI - Giudice
Il necessario requisito del pagamento di una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto nell'ipotesi in cui vi sia il complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati della società e di uno dei soci ed il parziale significativo pagamento dei creditori chirografari tanto della società, quanto di uno dei soci, a nulla rilevando il mancato pagamento dei soli creditori particolari - tanto privilegiati, quanto chirografari - dell'altro socio, atteso comunque che anche quest'ultimo socio, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società e dell'altro socio, ha comunque parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ.. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine – Criteri di valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Udine, 13 gennaio 2012 - dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente; dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice; dott. Mimma GRISAFI Giudice rel.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, tra cui quello relativo all'ammontare dell'attivo patrimoniale" degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, appare conforme alla "ratio" della legge, che li ha introdotti in funzione di una valutazione della dimensione dell'impresa, operare una verifica che tenga conto dell'effettivo "attivo patrimoniale" quale espressione della reale dimensione dell'impresa stessa; tale accertamento pertanto, per poter rispecchiare la realtà di un'impresa, deve poter prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione di bilanci ogni qual volta la loro rigorosa applicazione possa comportare una divergenza tra il dato "formale" contabile, e la realtà economica dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Esercizio provvisorio – presupposti.
Tribunale di Udine, 10 dicembre 2011 - Est. Pellizzoni
L'art. 104 l. fall. prevede l'opportunità, per il tribunale, di disporre con la sentenza dichiarativa di fallimento la continuazione dell'attività d'impresa non più in presenza di esclusivi interessi privati dei creditori al miglior risultato della liquidazione concorsuale ma anche a fronte di interessi generali di natura meramente pubblicistica, quali la tutela dei dipendenti della società ovvero l'espletamento di servizi pubblici, connessi all'attività svolta dalla società fallita. Saranno gli organi della procedura a dover valutare la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla norma: la necessità di evitare un danno grave ( ma non più irreparabile, secondo la precedente formulazione della norma) derivante dall'interruzione dell'attività e l'assenza di pregiudizio per i creditori, intesa quantomeno come risultato neutro della gestione sotto il profilo economico, non essendovi invece necessità che la continuazione dell'attività produca un utile. Ottenuto infatti il parere favorevole del comitato dei creditori alla prosecuzione dell'attività, spetterà al giudice delegato vagliare, tanto sotto il profilo della legittimità , quanto sotto il profilo del merito, la richiesta del curatore; giudice che potrà quindi autorizzare l'esercizio provvisorio e fissarne i limiti temporali, sulla base della relazione del curatore e del piano finanziario dettagliato, con illustrazione altresì delle modalità di conduzione dell'azienda da un punto di vista imprenditoriale. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.
Tribunale di Udine 12 ottobre 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. Pellizzoni
L'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ha natura legale e pertanto è esentata dalla revocatoria ex art. 67, I e II comma, l.f. ( nell'ambito del contrasto giurisprudenziale, una tale interpretazione è indotta non solo dalla lettera dell'art. 67 l.f., che non contempla la revocabilità delle ipoteche legali, ma anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute con la conseguenza che, a fortiori, deve essere esentata la costituzione dell'ipoteca) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro
Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani
Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni
La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atti di frode e abuso del diritto.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. dott.ssa Alessandra Bottan Griselli, rel. dott.ssa Mimma Grisafi.
La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal Commissario Giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta.( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per fatti "accertati" dal Commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate -non sono state rappresentate nella domanda dal proponente,così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore.(Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Concordato preventivo con cessione dei beni: natura di procedimento di esecuzione forzata.
Tribunale di Udine - 23 settembre 2011 - dott. Alessandra Bottan Presidente - dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice rel. - dott. Francesco Venier - giudice.
Concordato preventivo con cessione dei beni e nomina di liquidatore; natura di procedimento di esecuzione forzata in senso lato; assimilabilità in parte qua alla procedura fallimentare; conseguenze: effetti conservativi del pignoramento a vantaggio dei creditori concorrenti; inopponibilità ai creditori concorrrenti dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato.
Tribunale di Udine – Impugnazione di crediti ammessi e natura privilegiata del credito dell’agente in forma societaria.
Tribunale di Udine, 21 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Francesco Venier, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice rel.
Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.
Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente .
Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo ( ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta: in ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre verificare, pertanto, se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

