Tribunale di Udine


Tribunale di Udine - Opposizione allo stato passivo, principio di non contestazione ed altre problematiche processuali.

Data di riferimento: 
21/05/2010

Tribunale di Udine, 21 maggio 2010
Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.
Dott. Francesco Venier Giudice
Dott. Paolo Petoello Giudice

Il principio di non contestazione non opera in sede di verifica del passivo nei termini in cui opera nel processo di cognizione ordinaria, data la partecipazione alla verifica di tutti i creditori concorrenti, i quali ugualmente - così come il fallito - possono contestare le conclusioni prese da ciascuna delle parti, presentando osservazioni scritte fino all'udienza. (Riproduzione riservata - G.F.)

La mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non costituisce ostacolo preclusivo alla presentazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, in quanto la legge prevede esclusivamente che il creditore possa esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni fino al giorno dell'udienza, in tal modo attribuendogli la facoltà ( e non l'obbligo) di replicare, sotto il profilo argomentativo e documentale alle obiezioni del curatore, senza attribuire alcun significato di acquiescenza alla mancata presentazione di tale istanza, dato che il curatore - nella novellata disciplina - riveste la qualità di parte processuale, che rappresenta la massa dei creditori e si limita a formulare una progetto di stato passivo, con le sue conclusioni, mentre la decisione di natura giurisdizionale sulla domanda spetta al giudice delegato ed è contro tale statuizione che il creditore ha titolo per proporre opposizione ex art. 98, primo comma, l. fall. (Riproduzione riservata - G.F.)

Tribunale di Udine - Limiti entro i quali può essere appresa al fallimento la pensione del fallito.

Data di riferimento: 
21/05/2010

Tribunale di Udine, 21 maggio 2010
Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.
Dott. Francesco Venier Giudice
Dott. Paolo Petoello Giudice

Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 primo comma n. 2 l.f., la disponibilità del reddito del fallito va individuata in una misura intermedia far il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori ed in tale prospettiva, anche nel caso di procedure con scarso o nessun attivo, il diritto del fallito e della suo nucleo famigliare ad un'esistenza dignitosa non può pertanto essere compresso, se non nei limiti dei criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione, contemperando tanto le esigenze del debitore, quanto la tutela dei creditori, al cui soddisfacimento è in tutti i casi diretta la procedura concorsuale. (Riproduzione riservata - G.F.)

Tribunale di Udine - Apposizione di sigilli e decreto di acquisizione: presupposti.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Udine, 26 marzo 2010
Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.
Dott. Francesco Venier Giudice
Dott. Paolo Petoello Giudice

Il nuovo testo dell'art. 84 l. fall. prevede che l'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore ( o meglio dei locali in cui gli stessi sono contenuti), venga effettuata dal curatore ( eventualmente delegando parte delle operazioni a uno o più coadiutori designati dal giudice) secondo le norme dettate dal codice di procedura civile agli artt. 752 e ss. e quindi che l'apposizione possa avvenire esclusivamente sui beni in una situazione - esteriormente palese - di disponibilità del debitore, esistenti presso la sede principale e le sedi secondarie e gli altri luoghi appartenenti al debitore, in applicazione analogica della presunzione di cui all'art. 513 cpc, mentre negli altri casi, di beni detenuti da terzi, che ne rivendichino la proprietà o comunque che si oppongano all'acquisizione all'attivo fallimentare, non è possibile procedere, né alla loro sigillatura, né tantomeno alla loro inventariazione o alla loro acquisizione con i c. d decreti di acquisizione del giudice delegato, la cui legittimità è ora esplicitamente esclusa nell'ipotesi in cui i terzi rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione, dal novellato disposto di cui all'art. 25, n. 2, l. fall., che ha limitato i poteri del giudice di emettere atti conservativi del patrimonio del debitore, dovendo in questo caso farsi ricorso alle forme ordinarie del sequestro e del giudizio di cognizione ordinaria disciplinate dal codice di procedura civile. (Riproduzione riservata - G.F.)

Tribunale di Udine - Int. fin.-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecuzione di contratto derivato.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi

Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.

È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (GG - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.

Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (GG - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.

Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.

Data di riferimento: 
19/03/2010

Tribunale di Udine, 19.03.2010
dott. Alessandra BOTTAN Presidente
dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
dott. Mimma GRISAFI Giudice

Qualora la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. si limiti ad affermare testualmente che : "...la contabilità del ricorrente, rilevatasi regolarmente tenuta ed intrinsecamente idonea a costituire parametro di raffronto in ordine alle premesse e alle deduzioni effettuate nel piano", senza alcuna analisi critica delle poste contabili e senza alcuna attestazione dei risconti contabili e documentali effettuati, anche in contraddittorio con i creditori, essa si risolve in una mera petizione di principio, come tale assolutamente non rispondente ai dettami della legge. (gf - Riproduzione riservata)

La relazione dell'esperto deve ritenersi insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, anche in merito alla fattibilità del piano, qualora non esamini la concreta realizzabilità dell'attivo indicato nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, non analizzando in maniera critica l'esigibilità dei crediti , per lo più in contenzioso, e, per i beni immobili, basandosi su presunti valori di mercato, senza tuttavia allegare una stima giurata sull'effettivo valore di tali cespiti, ma solo delle offerte ferme di acquisto per alcuni immobili, con la conseguenza che il giudizio prognostico appare non logicamente motivato, sotto tutti i profili voluti dalla legge. (gf - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Privilegio ipotecario per le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e per le spese di registrazione.

Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Udine, decreto del 26.02.2010
dott. Alessandra Bottan presidente
dott. Gianfranco Pelizzoni giudice rel.
dott. Francesco Venier giudice

Sia le spese liquidate in sentenza o nel decreto ingiuntivo, sia le spese di registrazione del titolo, possono essere collocate in via di prelazione ipotecaria, solo ove vi sia una corrispondente autonoma iscrizione sulla base del principio fissato dall'art. 2818 cod. civ. mentre le spese di iscrizione hanno collocazione ipotecaria ope legis ex art. 2855, primo comma, cod. civ. (gf Riproduzione riservata)

 

Tribunale di Udine - Concordato preventivo - Diritti dei creditori esclusi. - Determinazione delle modalità di liquidazione.

Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Udine, decreto del 26 febbraio 2010
dott. Alessandra Bottan Presidente
dott. Gianfranco Pellizzoni giudice rel.
dott. Francesco Venier giudice

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronunzia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti (gf Riproduzione riservata)

Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.

Data di riferimento: 
05/03/2010

Tribunale di Udine, 5 marzo 2010

Presidente dott. Francesco Venier

Giudice estensore dott. Mimma Grisafi

Giudice dott. Paolo Pettoello

Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.

Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (GG)

Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.

L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (GG)

Trib. Udine - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente.

Data di riferimento: 
19/02/2010

Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010
Dott. Alessandra Bottan Presidente
Dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice Relatore
Dott. Mimma Grisafi Giudice

Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo. (FG riproduzione riservata)

( si veda. sul punto in senso conforme, il decreto 7.01.2010, n. 1626/09 del Giudice del Registro del Tribunale di Udine, allegato).

(Assume rilevanza, con riferimento al caso specifico, anche l'allegata sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite,  dd. 22.02.2010 n. 4062)

Tribunale di Udine - Legittimazione del fallito a richiedere la revoca del curatore ex art. 37 l.f. - Insussistenza

Data di riferimento: 
19/02/2010

Tribunale di Udine
Dott. Alessandra BOTTAN Presidente
Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
Dott. Mimma Grisafi Giudice

Legittimazione del fallito a richiedere la revoca del curatore ex art. 37 l.f. - Insussistenza

Il fallito non è legittimato ad avanzare istanza di revoca del curatore ai sensi dell'art.37, primo comma, l. fall., essendo legittimati a richiedere tale provvedimento solamente il giudice delegato, il comitato dei creditori, o lo stesso Tribunale d'ufficio, di talché l'interesse del fallito viene tutelato indirettamente, potendo egli sollecitarne la revoca, ma non avendo un diritto soggettivo ad ottenere la sostituzione del curatore, sostituzione che può per contro essere richiesta anche dalla maggioranza dei creditori ammessi, conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 37 bis l. fall, che è stato introdotto con la riforma della legge fallimentare del 2006; (FG - Riproduzione riservata).

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