procedura societaria


Tribunale di Salerno - Revocatoria ordinaria di quote sociali e rito applicabile.

Data di riferimento: 
11/11/2008

Tribunale di Salerno, 11 novembre 2008 - Pres. Valitutti - Rel. Scarpa.

Processo societario - Revocatoria ordinaria di atti di donazione di quote sociali - Applicazione del rito ordinario - Esclusione.

Deve essere trattata con il rito societario la domanda di revocatoria ordinaria concernente donazioni ed atti di costituzione di pegno di quote societarie. La previsione dell'art. 1 del d.lgs. n. 5/2003 in ordine al "trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché di ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" deve, infatti, essere letta unitamente alla previsione contenuta nell'art. 12, comma 1, lett. a) della legge delega, la quale si riferisce a tutte le controversie "relative al trasferimento della partecipazione sociale", così che vanno trattate con il rito societario tutte le cause che, in ragione del petitum di domanda incidano direttamente sulla sorte del rapporto societario, ovvero indirettamente incidano sull'organizzazione della società. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA - NOTIFICA DEGLI ATTI TRA DIFENSORI A MEZZO FAX - VALIDITA'

Data di riferimento: 
09/05/2008

Processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Validità.

E' valida la notifica della comparsa di risposta effettuata ai sensi degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 5/03 mediante invio dell'atto a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'attore nell'atto di citazione ove attestata dalla ricevuta di corretto inoltro del documento.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA - NULLITA' DELLA CITAZIONE

Data di riferimento: 
06/05/2008

Atto di citazione - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mediante richiamo ad analoghe controversie - Nullità Sussistenza - Integrazione della domanda ex art. 164 cod. proc. civ. - Processo societario - Esclusione.

Non è consentito assolvere all'onere prescritto dall'art. 163, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) mediante il solo richiamo a fattispecie analoghe oggetto di altre controversie riportate in atti prodotti in causa. In detta ipotesi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nell'ambito del processo societario, la nullità non può essere sanata mediante ricorso alla norma di cui all'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., essendo l'istituto incompatibile con tale tipo di processo.
(Provvedimento e massime tratti dal sito on line http://www.ilcaso.it/)

Tribunale di Palermo - Opposizione a decreto ingiuntivo- Dimezzamento termini legali

Data di riferimento: 
05/03/2008

Tribunale di Palermo 5 marzo 2008 - Pres. Marino - Est. Daniela Galazzi.

Segnalazione dell'Avv. Marco Montalbano

Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti. 

L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti. 

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - PROCESSO SOCIETARIO E TERMINE LUNGO PER LE REPLICHE

Data di riferimento: 
21/02/2008

Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.

L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA - IMMEDIATA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA ED ECCEZIONI DEL CONVENUTO

Data di riferimento: 
22/01/2008

Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.

L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA

Data di riferimento: 
11/01/2008

La notificazione effettuata mediante telefax, in assenza della normativa regolamentare generale, che deve disciplinare le caratteristiche dell'atto e le sue modalità di trasmissione, richiesta dalla legge , rende la notificazione inesistente "... in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura"

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA: NON CONFIGURABILITA'

Data di riferimento: 
21/12/2007

Una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo fax", non sembra davvero possibile considerare "inesistente" - ovverosia del tutto difforme dal modello legale - una notificazione fatta proprio in quel modo.
La notificazione appare anche valida e regolare, qualora il difensore dell'attrice-opponente abbia integrato il suo atto con la "relata" dell'attività svolta, datata e sottoscritta. Ad ogni modo, una volta esclusa la sussistenza degli estremi della fattispecie giurisprudenziale dell'inesistenza, l'eventuale nullità della notificazione é del tutto irrilevante, nel caso in cui che il legale della convenuta abbia risposto, anch'egli a mezzo fax, per accusare ricevuta della memoria di controparte. Il che dimostra che la trasmissione dell'atto raggiunse lo scopo di portarlo a conoscenza del legale avversario e, come noto "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (art. 156, comma 3°, e art. 160 c.p.c.).

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - MANCATA NOTIFICA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO

Data di riferimento: 
16/11/2007

La causa va dichiarata estinta qualora l'attore non abbia notificato, come era suo onere, in assenza di replica dell'avversario, nel termine di venti giorni ( 28.01.2007) dalla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l'eventuale notifica della memoria di replica ( 8.01.2007), l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art 8, primo e quarto comma del d. lgs. n. 5/03.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO DEI TERMINI

Data di riferimento: 
05/10/2007

Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti.

L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti.

(sentenza e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)