swap
T. Novara - Int. fin. - Obbligazioni Lehman Brothers, previsione del default e rilevanza della valutazione di rating.
Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.
Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.
La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Remigio Belcredi
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.
Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.
L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.
Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.
Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.
Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.
Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.
Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.
Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.
Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.
Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.
Trib. Milano - Int. fin.- Swap ed enti pubblici, mark to market negativo e funzione speculativa.
Tribunale Milano, 14 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Est. Ferrari.
Enti Pubblici - Contratti swap non par - Mancato riequilibrio sinallagmatico mediante corrispondente premio (up front) alla sottoscrizio - Nullità causale - Sussiste.
Sono nulli per difetto di causa in concreto i contratti swap sottoscritti da enti pubblici che alla data di sottoscrizione presentino mark to market negativo (c.d. swap non par) ove l'equilibrio sinallagmatico non sia ripristinato mediante erogazione di un premio corrispondente in sede di sottoscrizione del derivato. Il mtm negativo alla sottoscrizione dei contratti, tanto più se non esplicitato, attribuisce ai contratti swap una funzione speculativa in contrasto con la tipologia di contratti derivati rimessi alla possibile stipulazione da parte degli Enti Locali dall'art. 41 co. 1 L. 448/2001 e dall'art. 3 DM 389/2003. La dimensione particolarmente alta del mark to market iniziale (specie se anche superiore al limite posto dall'art. 3 lett. F del DM 389/2003) esclude la possibilità di attribuire a tale squilibrio la funzione causale di corrispettivo dell'intermediario finanziario. L'applicazione da parte dell'intermediario di commissioni non esplicitate è in contrasto con l'art. 61 del Reg. Consob 11522/98. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Torino - Int. fin. - "Collocamento" fuori sede e a distanza e contratti swap.
Tribunale Torino, 08 marzo 2011 - - Pres., est. Maria Dolores Grillo.
In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo - esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)
L'attività di collocamento di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli tramite contratti conclusi fuori sede o collocati a distanza prevista dall'articolo 30 del TUF si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, accordo finalizzato all'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi a determinate condizioni di prezzo e di tempo. Non rientra pertanto nella nozione di collocamento la stipula di contratti derivati (nella specie swap) tra intermediario e investitore ai quali non è pertanto applicabile la speciale disciplina che prevede la facoltà di recesso e la nullità del contratto e non la preveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Catanzaro- Int. fin.- Contratto IRS, poteri dell'institore, sospensione cautelare, periculum in mora, operatore qualificato.
Tribunale Catanzaro, 30 novembre 2010 - - Pres., est. Filardo.
Contratto di interest swap rate - Azione cautelare - Sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte - Ammissibilità.
Processo civile - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. - Riproposizione sulla base dei fatti parzialmente diversi - Ammissibilità - Formazione di giudicato - Esclusione.
Contratti di investimento in derivati finanziari - Sottoscrizione - Atto di straordinaria amministrazione - Procura institoria - Espressa previsione - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Comunicazione con finalità informativa - Ristrutturazione del contratto - Schema negoziale - Fattispecie - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Contratto di interest swap rate - Domanda cautelare ex articolo 700 c.p.c. di sospensione degli effetti del contratto - Periculum in mora - Fattispecie.
E' ammissibile l'azione cautelare proposta ex art 700 c.p.c. nell'ambito di un giudizio di merito, qualora la domanda di sospensione dell'efficacia delle obbligazioni assunte con i contratti di Interest Rate Swap, sia strumentale rispetto alla domanda di nullità o di inefficacia delle medesime obbligazioni, in quanto indubbiamente diretta alla conservazione della posizione dei contraenti. (gc) (riproduzione riservata)
E' ammissibile la riproposizione di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedente (nel caso di specie la precedente domanda cautelare era stata ritenuta fondata quanto al fumus boni iuris ma il Tribunale non aveva ritenuto sussistente il periculum in mora). (gc) (riproduzione riservata)
T.A.R. Toscana- Int. fin.- Contratti di swap non convenienti e annullamento dell'affidamento in via di autotutela.
T.A.R. Toscana, 11 novembre 2010 - Pres. Papiano - Est. Cacciari.
Intermediazione finanziaria - Pubblica amministrazione - Contratti swap - Disparità di trattamento - Contratti privi di convenienza per la amministrazione - Annullamento in via di autotutela - Legittimità.
Pubblica amministrazione - Autotutela - Rapporto con il contratto medio tempore stipulato - Effetti - Competenza del giudice civile - Sussistenza.
Sono legittimi i provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione provvede ad annullare, in via di autotutela, i propri atti di affidamento ad un intermediario finanziario di contratti derivati (interest swap rate) che si siano rivelati privi di convenienza a causa di una disparità tra le posizioni contrattuali iniziali che ha portato ad uno squilibrio a carico ed a sfavore della stazione appaltante. Detta situazione costituisce, infatti, violazione dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in quanto con la stipula di tali negozi non è stato raggiunto l'obiettivo di assumere condizioni di rifinanziamento dei mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari, che consentano una riduzione del valore delle passività a carico dell'ente. (fb) (riproduzione riservata)
Con riferimento ai rapporti tra esercizio del potere di autotutela ed il contratto medio tempore stipulato in forza degli atti annullati, deve essere affermato il principio secondo il quale l'autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte dell'amministrazione non comporta la caducazione dei negozi stipulati e ciò in quanto solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi. (fb) (riproduzione riservata)
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T. Urbino- Int. fin.- Contratto di interest swap rate, pattuizione di foro esclusivo e modifica della competenza.
Tribunale Urbino, 04 novembre 2010 - Pres. Savino - Est. Savino.
Contratto di interest swap rate - Deroga convenzionale della competenza per territorio - Di riduzione della nullità relativa ad altri contratti - Modifica della competenza - Ammissibilità.
La presenza in un contratto di interest swap rate di una clausola di deroga convenzionale della competenza per territorio non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata qualora nel medesimo giudizio sia stata dedotta la nullità per carenza della forma scritta di altri contratti quadro sottoscritti tra le stesse parti. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Liddo
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Bari- Int. fin.- Contratto di swap che incorpora passività pregresse e difetto genetico di causa.
Tribunale di Bari, 15 luglio 2010 - Est. Scoditti.
Segnalazione degli Avv.ti Andrea e Giuseppe Tucci
Operatore qualificato - Requisito di specificità - Contenuto della dichiarazione - Esclusione.
Operatore qualificato - Discordanza tra la dichiarazione resa dal investitore e la reale esperienza in strumenti finanziari - Conoscenza o conoscibilità da parte dell'intermediario - Onere di allegazione e di prova - Sussistenza.
Contratti - Forma scritta ad substantiam - Dichiarazione confessorie di ricezione di copia del contratto - Equipollente della sottoscrizione - Esclusione.
Contratti - Forma scritta ad substantiam - Produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto - Equipollente della sottoscrizione - Sussistenza - Condizioni - Sottoscrizione da intendersi effettuata al momento della produzione - Sanatoria della nullità con riferimento ad operazioni effettuate prima della produzione - Eclusione.
Operatore qualificato - Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Forma scritta ad substantiam - Esclusione.
Swap - Copertura del rischio di aumento del tasso variabile un contratto di investimento - Contratti che incorporano le passività derivanti da precedenti contratti - Incapacità dello schema negoziale di realizzare la copertura del rischio - Difetto genetico di causa - Sussistenza.
Il requisito di specificità contemplato dall'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998, deve intendersi riferito alla competenza ed esperienza in strumenti finanziari e non al contenuto della dichiarazione in base alla quale l'investitore può o meno essere classificato come operatore qualificato. (fb) (riproduzione riservata)
T. Modena- Int. fin.- Mancanza di contratto quadro e nullità dello swap.
Tribunale di Modena, 27 aprile 2010 - Est. Bruschetta.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Swap - Contratto quadro - Natura normativa - Necessità - Sussistenza.
Deve essere dichiarato nullo il contratto swap che non sia stato preceduto dalla conclusione in forma scritta del contratto quadro, il quale ha lo scopo di regolamentare il rapporto del cliente con l'intermediario. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

