notifica
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA - NOTIFICA DEGLI ATTI TRA DIFENSORI A MEZZO FAX - VALIDITA'
Processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Validità.
E' valida la notifica della comparsa di risposta effettuata ai sensi degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 5/03 mediante invio dell'atto a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'attore nell'atto di citazione ove attestata dalla ricevuta di corretto inoltro del documento.
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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - PROCESSO SOCIETARIO E TERMINE LUNGO PER LE REPLICHE
Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.
L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA - IMMEDIATA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA ED ECCEZIONI DEL CONVENUTO
Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.
L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA
La notificazione effettuata mediante telefax, in assenza della normativa regolamentare generale, che deve disciplinare le caratteristiche dell'atto e le sue modalità di trasmissione, richiesta dalla legge , rende la notificazione inesistente "... in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura"
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA: NON CONFIGURABILITA'
Una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo fax", non sembra davvero possibile considerare "inesistente" - ovverosia del tutto difforme dal modello legale - una notificazione fatta proprio in quel modo.
La notificazione appare anche valida e regolare, qualora il difensore dell'attrice-opponente abbia integrato il suo atto con la "relata" dell'attività svolta, datata e sottoscritta. Ad ogni modo, una volta esclusa la sussistenza degli estremi della fattispecie giurisprudenziale dell'inesistenza, l'eventuale nullità della notificazione é del tutto irrilevante, nel caso in cui che il legale della convenuta abbia risposto, anch'egli a mezzo fax, per accusare ricevuta della memoria di controparte. Il che dimostra che la trasmissione dell'atto raggiunse lo scopo di portarlo a conoscenza del legale avversario e, come noto "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (art. 156, comma 3°, e art. 160 c.p.c.).
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - MANCATA NOTIFICA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO
La causa va dichiarata estinta qualora l'attore non abbia notificato, come era suo onere, in assenza di replica dell'avversario, nel termine di venti giorni ( 28.01.2007) dalla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l'eventuale notifica della memoria di replica ( 8.01.2007), l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art 8, primo e quarto comma del d. lgs. n. 5/03.
Trib. di Milano- "Grey market"- Obbligo di informazione- Inadempimento- Danno- Fissazione dell'udienza.
Tribunale di Milano, Sez. VI civ. - Pres. Alda Vanoni, Rel. Carla Romana Raineri - 9 novembre 2005. (213)
Processo societario - Nullità dell'istanza di fissazione udienza - Acquiescenza.
Deve ritenersi che abbia prestato acquiescenza alla istanza di fissazione dell'udienza eventualmente viziata da nullità la parte che abbia presentato la nota contenente la definitiva formulazione delle istanze e delle conclusioni ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 3/05. (fb)
Processo societario - Immediata notifica dell'istanza di fissazione udienza - Compressione del diritto alla difesa - Insussistenza.
Non vi è compressione del diritto di difesa dell'attore nell'ipotesi in cui il convenuto notifichi l'istanza di fissazione dell'udienza unitamente alla comparsa di risposta con la quale chieda unicamente il rigetto della domanda avversaria, avendo l'attore la possibilità di replicare alle avverse difese nella nota ex art. 10 cit. e nella memoria conclusionale. (fb)
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Parmalat - Acquisto di prodotto diverso da quello indicato nell'ordine - Inadempimento - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui l'intermediario proceda all'acquisto di un titolo diverso da quello oggetto dell'ordine impartito dall'investitore, si versa in ipotesi di inadempimento del contratto e non di vizio della volontà. (fb)
Intermediazione finanziaria - Obbligo di fornire adeguate informazioni su prodotto negoziato al "grey market" prima dell'emissione della "offering circular".
Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica
Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.
Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell'atto deve ritenersi elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notificazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quando la parte si sia difesa nel merito. (fb)
Processo societario - Mutamento del rito - Omessa riassunzione - Notifica della memoria di contro replica - Estinzione del giudizio - Insussistenza.
Qualora venga disposto il mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il fatto che l'attore non abbia notificato al convenuto memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 5/03 non comporta l'estinzione del giudizio ove il convenuto si sia avvalso della facoltà di notificare all'attore memoria di contro replica ai sensi dell'art. 7, 1° co. con la quale, pur eccependo l'estinzione del giudizio abbia precisato nel merito le proprie difese. (fb)
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Tribunale di Milano - Mutamento del rito-Riassunzione del processo - Notifica della memoria di replica.
Ove sia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, la riassunzione del processo avviene mediante notifica della memoria di replica nei termini di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 5/03 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza. Detta notifica costituisce infatti al contempo atto di riassunzione e di prosecuzione del processo. (fb)
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