termine
Tribunale di Palermo - Opposizione a decreto ingiuntivo- Dimezzamento termini legali
Tribunale di Palermo 5 marzo 2008 - Pres. Marino - Est. Daniela Galazzi.
Segnalazione dell'Avv. Marco Montalbano
Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti.
L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - PROCESSO SOCIETARIO E TERMINE LUNGO PER LE REPLICHE
Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.
L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA - IMMEDIATA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA ED ECCEZIONI DEL CONVENUTO
Processo societario - Istanza di fissazione udienza - Termine per la notifica - Applicazione degli ulteriori termini di cui all'art. 8 d. lgs. 5/03 - Esclusione.
L'attore che non intende replicare alla memoria avversaria ha l'onere di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni dalla notifica di tale scritto, così come prescritto dall'art. 8, comma I, non essendo applicabili a tale ipotesi gli ulteriori termini previsti dal quarto comma di detto articolo, la cui funzione, dopo la modifica operata dal d. lgs. 310/04 è solo quella di prevedere la sanzione dell'estinzione del processo per l'inutile decorso dei termini.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DIMEZZAMENTO AUTOMATICO DEI TERMINI
Processo societario - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dimezzamento automatico dei termini - Distinzione tra termini previsti dalla legge e termini modificabili dalle parti.
L'art. 2, comma 3 del d. lgs. 5/03 prevede, per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria, il dimezzamento automatico dei termini e tale dimezzamento riguarda solo i termini previsti dalla legge e non quelli modificabili dalle parti.
(sentenza e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
Trib. Firenze - Opposizione a decreto ingiuntivo-Riduzione termini-Mutamento del rito -Termine per la riassunzione
La disposizione contenuta nell'art. 2, 3° co. del d. lgs. n. 5/03, la quale dispone che in caso di opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. i termini sono ridotti alla metà, deve intendersi riferita non solo al termine a comparire di cui all'art. 163 bis, ma a tutti i termini del procedimento, ivi compreso quindi quello per la riassunzione del processo a seguito di mutamento del rito.
Pertanto, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del nuovo processo societario, il termine per la notifica dell'atto di riassunzione è di quindici giorni decorrenti dall'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. (fb)
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Tribunale di Siracusa - Opposizione ad ingiunzione di pagamento - Abbreviazione dei termini-Termine di costituzione dell'attore
Fallimento - Versamento dei soci a responsabilità limitata - Processo societario - Opposizione ad ingiunzione di pagamento - Abbreviazione dei termini - Termine di costituzione dell'attore
In seguito alla modifica del testo originario dell'art. 3, comma 1 d. lgs. n. 5/03, che ha soppresso le parole "ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis, secondo comma, del codice di procedura civile", qualora, a norma dell'art. 163-bis, comma 2 c.p.c., venga disposta l'abbreviazione alla metà dei termini del procedimento, deve intendersi ridotto alla metà anche il termine per la costituzione dell'attore di cui all'art. 3, comma 2 d. lgs. n. 5/03.
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