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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA - NOTIFICA DEGLI ATTI TRA DIFENSORI A MEZZO FAX - VALIDITA'
Processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Validità.
E' valida la notifica della comparsa di risposta effettuata ai sensi degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 5/03 mediante invio dell'atto a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'attore nell'atto di citazione ove attestata dalla ricevuta di corretto inoltro del documento.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA
La notificazione effettuata mediante telefax, in assenza della normativa regolamentare generale, che deve disciplinare le caratteristiche dell'atto e le sue modalità di trasmissione, richiesta dalla legge , rende la notificazione inesistente "... in quanto effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura"
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AI DIFENSORI TRAMITE FAX - INESISTENZA: NON CONFIGURABILITA'
Una volta introdotta la previsione legislativa di una notificazione "con trasmissione dell'atto a mezzo fax", non sembra davvero possibile considerare "inesistente" - ovverosia del tutto difforme dal modello legale - una notificazione fatta proprio in quel modo.
La notificazione appare anche valida e regolare, qualora il difensore dell'attrice-opponente abbia integrato il suo atto con la "relata" dell'attività svolta, datata e sottoscritta. Ad ogni modo, una volta esclusa la sussistenza degli estremi della fattispecie giurisprudenziale dell'inesistenza, l'eventuale nullità della notificazione é del tutto irrilevante, nel caso in cui che il legale della convenuta abbia risposto, anch'egli a mezzo fax, per accusare ricevuta della memoria di controparte. Il che dimostra che la trasmissione dell'atto raggiunse lo scopo di portarlo a conoscenza del legale avversario e, come noto "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (art. 156, comma 3°, e art. 160 c.p.c.).
Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica
Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.
Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell'atto deve ritenersi elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notificazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quando la parte si sia difesa nel merito. (fb)
Processo societario - Mutamento del rito - Omessa riassunzione - Notifica della memoria di contro replica - Estinzione del giudizio - Insussistenza.
Qualora venga disposto il mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il fatto che l'attore non abbia notificato al convenuto memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 5/03 non comporta l'estinzione del giudizio ove il convenuto si sia avvalso della facoltà di notificare all'attore memoria di contro replica ai sensi dell'art. 7, 1° co. con la quale, pur eccependo l'estinzione del giudizio abbia precisato nel merito le proprie difese. (fb)
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

