citazione
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA - NULLITA' DELLA CITAZIONE
Atto di citazione - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mediante richiamo ad analoghe controversie - Nullità Sussistenza - Integrazione della domanda ex art. 164 cod. proc. civ. - Processo societario - Esclusione.
Non è consentito assolvere all'onere prescritto dall'art. 163, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) mediante il solo richiamo a fattispecie analoghe oggetto di altre controversie riportate in atti prodotti in causa. In detta ipotesi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione e, nell'ambito del processo societario, la nullità non può essere sanata mediante ricorso alla norma di cui all'art. 164, comma 5, cod. proc. civ., essendo l'istituto incompatibile con tale tipo di processo.
(Provvedimento e massime tratti dal sito on line http://www.ilcaso.it/)
Tribunale di Ivrea- Nullità della citazione.
Tribunale di Ivrea - Rel. Dr. Giuseppe Marra, Pres. Dr. Guido Bufadeci - 18 novembre 2004.
Processo societario - Nullità dell'atto di citazione - Rinnovazione ex art. 164 c.p.c. - Inammissibilità - Autosufficienza del nuovo rito.
Le norme del nuovo processo societario non consentono all'attore di sanare l'eventuale nullità dell'atto di citazione qualora il convenuto notifichi istanza di fissazione dell'udienza dopo aver eccepito la nullità della citazione nella propria comparsa di risposta, in tal modo precludendo all'attore la possibilità di presentare una memoria di replica alle eccezioni mosse in comparsa e sanare l'eccepita nullità.
Non si ritiene, infatti, che la disciplina dell'art. 164 c.p.c. (che consente la sanatoria della nullità in questione) sia compatibile con la ratio del nuovo processo societario ove la partecipazione del giudice è prevista in un momento successivo quando le domande delle parti sono ormai cristallizzate.
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

