competenza
Trib. Padova- Int. fin.- Nullità della clausola di deroga alla competenza per territorio e nozione di “collocamento”.
Tribunale Padova, 28 febbraio 2011 - - Est. Caterina Zambotto.
Intermediazione finanziaria - Foro del consumatore - Clausola di deroga della competenza per territorio - Nullità per mancanza di specifica trattativa tra le parti - Applicazione dei principi generali di competenza per territorio nei contratti tra professionista e consumatore.
Intermediazione finanziaria - Art. 30 TUF - Collocamento - Nozione - Trasferimento in genere all'investitore di strumenti finanziari.
Benchè l'art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il termine "collocamento" di cui all'art. 30 del TUF deve intendersi riferito al negozio giuridico con il quale l'operatore o l'intermediario finanziario trasferiscono all'investitore un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Urbino- Int. fin.- Contratto di interest swap rate, pattuizione di foro esclusivo e modifica della competenza.
Tribunale Urbino, 04 novembre 2010 - Pres. Savino - Est. Savino.
Contratto di interest swap rate - Deroga convenzionale della competenza per territorio - Di riduzione della nullità relativa ad altri contratti - Modifica della competenza - Ammissibilità.
La presenza in un contratto di interest swap rate di una clausola di deroga convenzionale della competenza per territorio non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata qualora nel medesimo giudizio sia stata dedotta la nullità per carenza della forma scritta di altri contratti quadro sottoscritti tra le stesse parti. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Liddo
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Torino- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro ed esecuzione da parte della banca.
Tribunale Torino, 29 settembre 2010 - Pres. Maria Dolores Grillo - Est. Maria Dolores Grillo.
Contratto quadro - Forma scritta - Mancata sottoscrizione - Nullità - Principio di esecuzione - Equipollente - Esclusione.
Contratto quadro - Forma scritta - Produzione in giudizio di contratto non sottoscritto dalla banca - Equipollente - Esclusione - Controparte diversa dall'originario contraente - Eccezione di nullità antecedente alla produzione - Revoca implicita - Sussistenza.
Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all'azione nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Oggetto diverso.
Il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; il requisito obbligatorio della forma scritta non esclude tuttavia che la conclusione del contratto quadro possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti, purché esse siano scritte e non orali, con la conseguenza che non può valere come accettazione scritta il principio di esecuzione dato al contratto medesimo dalla banca. (ts) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto quadro da essa non sottoscritto non può valere come equipollente della sottoscrizione del contratto, richiesta dalla legge a pena di nullità, se la controparte del giudizio non è la stessa che aveva già sottoscritto il contratto (nella fattispecie, l'attrice era una dei quattro contraenti originali) e se il consenso prestato con la originaria sottoscrizione sia stato revocato prima della produzione. In tal senso, l'eccezione di nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione della banca, proposta dall'attrice prima della produzione del contratto da parte della convenuta, deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato. (ts) (riproduzione riservata)
Tribunale di Trento - Intermediazione finanziaria - Contratti derivati e consulenza tecnica ex art. 669 bis c.p.c.
Tribunale di Trento, 22 maggio 2009 - Pres. Est. Giarrusso.
Segnalazione Avv. Mauro Guizzardi
Consulenza tecnica a fini conciliativi - Natura e finalità del procedimento - Strumento di deflazione processuale - Individuazione della competenza - Ricorso ai criteri di cui all'art. 669 quinquies c.p.c. - Esclusione - Collegamento con il luogo di svolgimento delle operazioni del consulente - Necessità - Fattispecie in tema di contratti derivati.
La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis codice di procedura civile può essere chiesta anche ai fini dell'accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni processuali e si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale; proprio in ragione della particolare natura del procedimento, l'individuazione della competenza non può essere effettuata sulla scorta di quanto disposto dall'art. 669 quinquies codice di procedura civile, dovendosi invece avere riguardo alle concrete modalità di attuazione che richiedono un collegamento con il luogo ove il consulente deve effettuare le operazioni. (Nel caso di specie, la consulenza preventiva a fini di conciliazione è stata disposta in ordine alle caratteristiche ed agli effetti di un contratto derivato su tassi di interesse). (fb)
(Provvedimento,titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. di Alba- Intermediazione finanziaria- Contratto quadro, foro convenzionale e contratti di swap.
Tribunale di Alba, 18 aprile 2009 - Pres. Bochicchio - Est. Luisa Avanzino.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Azione di nullità o annullamento di contratti di swap - Clausola di deroga alla competenza territoriale - Efficacia.
La clausola, contenuta nel contratto quadro, di elezione di un foro convenzionale esclusivo è idonea a derogare alla competenza territoriale del giudice adito dall'investitore al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento di singoli contratti di swap. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Vicenza. Int. fin.- Swap, rinegoziazione e aumento del rischio; limiti della clausola arbitrale.
Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Natura aleatoria - Conseguenze (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Derivati - Rinegoziazione - Natura speculativa - Sussiste (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Obblighi informativi - Operatore qualificato - Dichiarazione di possesso dei requisiti - Caratteristiche (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998; artt. 1337, 1338 c.c.).
Contratti (in genere) - Arbitrato - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Clausola compromissoria - Applicabilità agli ordini - Esclusione (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998; art. 808 c.p.c.).
Rapporti bancari - Segnalazione alla Centrale Rischi - Conseguenze - Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente - Modalità (delibera del CICR del 16 maggio 1962, istitutiva della Centrale Rischi).
Contratti in genere - Principi generali - Buona fede e correttezza - Solidarietà - Rilievo costituzionale - Immediata precettività (artt. 2 Cost.; 1337, 1338 c.c.).

