contratti derivati


T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.

Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.

Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.

Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.

L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

Trib. Milano - Int. fin.- Swap ed enti pubblici, mark to market negativo e funzione speculativa.

Data di riferimento: 
14/04/2011

Tribunale Milano, 14 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Est. Ferrari.

Enti Pubblici - Contratti swap non par - Mancato riequilibrio sinallagmatico mediante corrispondente premio (up front) alla sottoscrizio - Nullità causale - Sussiste.

Sono nulli per difetto di causa in concreto i contratti swap sottoscritti da enti pubblici che alla data di sottoscrizione presentino mark to market negativo (c.d. swap non par) ove l'equilibrio sinallagmatico non sia ripristinato mediante erogazione di un premio corrispondente in sede di sottoscrizione del derivato. Il mtm negativo alla sottoscrizione dei contratti, tanto più se non esplicitato, attribuisce ai contratti swap una funzione speculativa in contrasto con la tipologia di contratti derivati rimessi alla possibile stipulazione da parte degli Enti Locali dall'art. 41 co. 1 L. 448/2001 e dall'art. 3 DM 389/2003. La dimensione particolarmente alta del mark to market iniziale (specie se anche superiore al limite posto dall'art. 3 lett. F del DM 389/2003) esclude la possibilità di attribuire a tale squilibrio la funzione causale di corrispettivo dell'intermediario finanziario. L'applicazione da parte dell'intermediario di commissioni non esplicitate è in contrasto con l'art. 61 del Reg. Consob 11522/98. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Int. fin.-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecuzione di contratto derivato.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi

Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.

È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.

Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.

Trib. Pescara- Int. fin.- Enti pubblici e derivati: divieto di uso speculativo e nullità.

Data di riferimento: 
12/04/2010

Tribunale di Pescara, 12 aprile 2010 - Pres. Bozza - Rel. Rossana Villani.
Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella

Enti pubblici - Contratti derivati - Disciplina - Finalità - Copertura dell'indebitamento - Contenimento del rischio.

Enti pubblici - Contratti derivati - Swap e opzioni - Finalità perseguita dalla normativa speciale - Violazione - Nullità.

Enti pubblici - Strumenti finanziari derivati - Swap e opzioni - Controllo del rischio da indebitamento - Violazione - Nullità.

Dalla disciplina che regola l'utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 è possibile enucleare il principio secondo il quale l'utilizzo di detti strumenti, peraltro tassativamente indicati, è ammesso al solo fine di copertura dell'indebitamento ed a condizione che vengano rispettati precisi limiti tesi a contenerne il rischio. (fb) (riproduzione riservata)

Ha natura inderogabile e imperativa il principio per cui gli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 possono far uso dei derivati (swap e opzioni) al solo fine di coprire i rischi collegati all'indebitamento; ne consegue che la violazione di detto principio che ha come scopo la tutela dell'interesse pubblico economico può dar luogo a nullità ex art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Trib. Padova- Int. fin.- Contratto IRS, produzione parziale del contratto quadro e nullità.

Data di riferimento: 
23/03/2010

Tribunale di Padova, 23 marzo 2010 - Pres. Amenduni - Est. Caterina Zambotto.
Segnalazione degli Avv.ti Gian Alberto Tuzzato e Alberto Radin

Contratto di negoziazione in derivati - Parte integrante del contratto quadro - Produzione in giudizio del solo contratto IRS - Mancanza dei requisiti di contenuto - Nullità delle operazioni di investimento - Sussistenza.

Non assolve all'onere di provare la stipula del cd. contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini la produzione in giudizio del solo contratto di investimento in prodotti derivati (nella specie IRS) che sia concepito come parte integrante del contratto quadro e non ne non contenga tutti i requisiti previsti dall'art. 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

T. Catanzaro- Int. fin.- Derivati OTC, media conoscenza dei mercati finanziari e Centrale rischi.

Data di riferimento: 
17/12/2009

Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2009 - Est. Song Damiani.
Segnalazione dell'Avv. Antonella Canino

Processo cautelare - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda del futuro giudizio di merito - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Derivati OTC - Domanda cautelare di sospensione degli effetti del contratto - Omessa informazione sulle caratteristiche dello strumento e dei rischi connessi - Omessa informazione delle conseguenze derivanti dalla menzione dell'esposizione in Centrale rischi.

Nonostante la recente riforma del procedimento cautelare abbia attenuato il nesso di strumentalità della tutela cautelare, la domanda introduttiva del procedimento deve comunque contenere l'indicazione della domanda che il ricorrente intende proporre nel successivo giudizio di merito. (fb) (riproduzione riservata)

Al cliente che dichiari di possedere una conoscenza dei mercati finanziari di livello medio deve essere data l'informazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 16190/2007 con riferimento ai rischi generali e specifici relativi allo strumento oggetto di negoziazione; il cliente deve altresì essere informato delle conseguenze che potrebbero derivargli dalla segnalazione della relativa esposizione alla Centrale rischi. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Bologna- Int. fin.- Swap sottoscritti dai comuni, natura dell’operazione e poteri del dirigente.

Data di riferimento: 
14/12/2009

Tribunale di Bologna, 14 dicembre 2009 - Pres. Est. Melania Bellini.
Segnalazione dell'Avv. Stefania Piacentini - Clifford Change

Contratti di swap - Enti comunali - Natura - Previsione di clausola di up front - Natura di finanziamento - Esclusione - Poteri del dirigente di sottoscrivere i contratti - Sussistenza.

Nell'ambito dei contratti di swap, la clausola up front, concretandosi nella attualizzazione degli interessi con l'ovvio sconto dei tassi dovuto all'anticipazione, non è tale, di per sé sola, da trasformare un contratto che ha la sua specifica funzione economica in un altro tipo di contratto, quale il mutuo, che le parti non hanno voluto. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Trento - Intermediazione finanziaria - Contratti derivati e consulenza tecnica ex art. 669 bis c.p.c.

Data di riferimento: 
22/05/2009

Tribunale di Trento, 22 maggio 2009 - Pres. Est. Giarrusso.
Segnalazione Avv. Mauro Guizzardi

Consulenza tecnica a fini conciliativi - Natura e finalità del procedimento - Strumento di deflazione processuale - Individuazione della competenza - Ricorso ai criteri di cui all'art. 669 quinquies c.p.c. - Esclusione - Collegamento con il luogo di svolgimento delle operazioni del consulente - Necessità - Fattispecie in tema di contratti derivati.

La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis codice di procedura civile può essere chiesta anche ai fini dell'accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni processuali e si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale; proprio in ragione della particolare natura del procedimento, l'individuazione della competenza non può essere effettuata sulla scorta di quanto disposto dall'art. 669 quinquies codice di procedura civile, dovendosi invece avere riguardo alle concrete modalità di attuazione che richiedono un collegamento con il luogo ove il consulente deve effettuare le operazioni. (Nel caso di specie, la consulenza preventiva a fini di conciliazione è stata disposta in ordine alle caratteristiche ed agli effetti di un contratto derivato su tassi di interesse). (fb)

(Provvedimento,titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. Vicenza. Int. fin.- Swap, rinegoziazione e aumento del rischio; limiti della clausola arbitrale.

Data di riferimento: 
29/01/2009

Tribunale di Vicenza, 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Natura aleatoria - Conseguenze (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).

Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Derivati - Rinegoziazione - Natura speculativa - Sussiste (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).

Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Swap - Obblighi informativi - Operatore qualificato - Dichiarazione di possesso dei requisiti - Caratteristiche (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998).

Contratti (in genere) - Intermediazione finanziaria - Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998; artt. 1337, 1338 c.c.).

Contratti (in genere) - Arbitrato - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Clausola compromissoria - Applicabilità agli ordini - Esclusione (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998; art. 808 c.p.c.).

Rapporti bancari - Segnalazione alla Centrale Rischi - Conseguenze - Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente - Modalità (delibera del CICR del 16 maggio 1962, istitutiva della Centrale Rischi).

Contratti in genere - Principi generali - Buona fede e correttezza - Solidarietà - Rilievo costituzionale - Immediata precettività (artt. 2 Cost.; 1337, 1338 c.c.).