inadempimento
Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.
Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.
Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin. - Dichiarazione di operatore qualificato e dovere dell'intermediario di verifica della firma.
Tribunale Torino, 13 giugno 2011 - Pres. Giovanna Carla Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Intermediazione finanziaria - Diligenza dell'intermediario - Dichiarazione di operatore qualificato ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di verifica dei poteri - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Omessa sottoscrizione della dichiarazione ex articolo 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Valutazione dell'adeguatezza dell'operazione - Contratti swap - Inadeguatezza - Sussistenza - Volume d'affari della società - Irrilevanza.
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione - Estensione alla fattispecie di negoziazione - Esclusione.
L'intermediario che opera con diligenza deve essere in condizione di verificare (ad esempio mediante gli specimen di firma) i poteri di colui che, in rappresentanza della società, sottoscrive la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Premesso che, in mancanza di valida sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, regolamento Consob n. 11522 del 1998, l'intermediario ha l'onere di valutare di volta in volta l'adeguatezza dell'operazione compiuta dall'investitore, non può ritenersi adeguata la sottoscrizione di swap da parte di un'impresa che non era solita operare sui mercati finanziari, non avendo a tal fine rilevanza l'ammontare del fatturato della stessa (nella specie di circa 5 milioni di euro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
T. Milano - Int. fin.- Operazione inadeguata, contenuto dell’informazione e onere della prova.
Tribunale Milano, 20 maggio 2011 - - Pres., est. Laura Cosentini.
Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.
Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata "... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati"; l'intermediario cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Perugia - Int. fin.- Inadeguatezza dell'operazione posta in essere da dipendente della banca intermediaria.
Tribunale Perugia, 07 maggio 2011 - Pres. Rana - Est. Arianna De Martino.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio - Inadeguatezza dell'operazione - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Precedente acquisto di obbligazioni a rischio - Rilevanza - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Qualifica di bancario da parte dell'investitore - Rilevanza - Esclusione.
Deve considerarsi inadeguato l'investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all'epoca dell'investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
In relazione all'acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l'inadeguatezza dell'operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall'altro rende ancor più grave l'inadempimento del dovere di segnalazione dell'inadeguatezza da parte dell'istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell'operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni argentine e conoscenza da parte delle banche italiane dell'aumentato livello di rischio.
Appello Torino, 04 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.
Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.
Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.
Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.
Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.
La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Roma - Int. fin .- Polizza vita legata alle obbligazioni Lehman Brothers e capitale minimo garantito.
Tribunale Roma, 01 aprile 2011 - - Est. Paola Scorza.
Polizze vita - Rivalutazione del capitale legata all'andamento di obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) - Previsione contrattuale di un capitale minimo garantito - Svalutazione delle obbligazioni di riferimento - Irrilevanza.
Il fatto che una polizza vita sia garantita da una obbligazione (nella specie Lehaman Brothers) al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, non esime la compagnia emittente dal pagamento alla scadenza quanto meno del premio qualora il contratto preveda un capitale minimo garantito costituito da quanto versato dall'assicurato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluca Graziani
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Verona - Int. fin.- Acquisto al grey market e doveri informativi.
Tribunale Verona, 10 marzo 2011 - Pres. dott. V. Rizzo, rel. dott. P.P. Lanni.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Obbligazioni Cirio acquistate nella fase del "grey market" - Mancata informazione circa l'assenza del regolamento di emissione - Risoluzione e restituzione somme.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Investimenti pregressi (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari - Presunzione di conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie di investimento - Esclusione.
La generica indicazione contenuta nell'ordine di acquisto ed il richiamo dell'attenzione dell'investitore sul rischio tipico dei titoli obbligazionari non può certo ritenersi rispondente all'adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di obbligazioni al grey market, particolarmente quando manchino i richiami dell'attenzione dell'investitore circa l'assenza del regolamento di emissione del prestito obbligazionario e circa la provenienza dei titoli da una società di diritto lussemburghese e di riferimenti alle sue condizioni patrimoniali. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata)
T. Casale Monferrato- Int. fin.- Generica dicitura sull'ordine di acquisto e ammissione di rischiosità del titolo negoziato.
Tribunale Casale Monferrato, 04 marzo 2011 - - Pres., est. Patrizia Baici.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Informazioni relative alla singola operazione - Ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato - Fattispecie.
La generica dicitura contenuta sull'ordine di acquisto dalla quale risulta che l'intermediario ha evidenziato la natura e i rischi della singola operazione costituisce di fatto un'ammissione della natura rischiosa del titolo negoziato e comporta la necessità di fornire all'investitore informazioni necessarie ed adeguate a comprendere la rischiosità degli investimenti. L'intermediario ha, infatti, il dovere di fornire specifiche indicazioni sulle caratteristiche dei titoli negoziati ed ai connessi profili di rischio (nella fattispecie, l'intermediario avrebbe dovuto illustrare il rischio specifico inerente le emissioni di obbligazioni argentine illustrando l'andamento del titolo ed informando l'investitore della possibilità di totale perdita del capitale investito). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

