Tribunale di Udine, inadempimento


Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.

Data di riferimento: 
01/07/2011

Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.

L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.

Data di riferimento: 
05/03/2010

Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.

Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.

L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
17/10/2008

L'obbligo sancito dall'art. 29 del regolamento Consob non appare in alcun modo rispettato, qualora la banca non provi, in occasione del primo acquisto, di aver ricevuto un ordine scritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore ( art. 6, terzo comma, delibera n. 10943 e art. 29, terzo comma, delibera n. 11522).
La banca deve rispondere dei danni da inadempimento contrattuale provocati, qualora non abbia dato la prova , su di lei incombente, di aver puntualmente informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli argentini, al rating della Repubblica Argentina evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali e alle conseguenti implicazioni finanziarie dell'investimento e di aver ottenuto, intendendo l'investitore dare comunque corso all'operazione, l'ordine scritto.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
16/05/2008

Poiché le obbligazioni argentine appartenevano prima dell'acquisto ai c. d. titoli " non investiment grade" , a livello via via decrescente da BB a B- con un grado di rischio elevato, tenuto anche conto che i titoli non erano a breve scadenza, dato che scadevano nel 2004 e dell'elevato rendimento ( prevedendosi in Italia il periodo di scadenza massima, per essere considerati titoli a breve, di 18 mesi), la banca era obbligata a segnalare l'inadeguatezza dell'investimento e ad ottenere pertanto il consenso scritto dei clienti per procedere comunque nell'operazione ( art. 29 regolamento Consob cit.), esplicitando in maniera chiara non solo l'inadeguatezza dell'investimento, ma illustrando anche le caratteristiche dei titoli consigliati, dato l'elevato grado di rischio connesso al loro acquisto. La banca deve pertanto rispondere dei danni da inadempimento precontrattuale provocati, non avendo informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli in questione, al rating della Repubblica Argentina e alla pur remota possibilità di mancato rimborso del capitale investito, evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali. L'intermediario finanziario che sia venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte dalla legge, le informazioni sui rischi cui si esponeva con l'investimento mobilire è infatti responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'investimento.

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