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T. Torino- Int. fin.- Contratto quadro, mancato adeguamento e automatica sostituzione delle clausole difformi.

Data di riferimento: 
26/05/2010

Tribunale di Torino, 26 maggio 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone

Contratto quadro - Consegna di copia cliente - Omissione - Nullità - Esclusione - Semplice onere della consegna su richiesta.

Contratto quadro - Adeguamento alle entrate in vigore del regolamento Consob - Omissione - Nullità - Esclusione - Automatica sostituzione delle clausole difformi.

Conflitto di interessi - Produzione in giudizio della relativa avvertenza - Necessità.

Non è motivo di nullità la mancata consegna al cliente di una copia del contratto quadro, posto che la consegna è semplicemente un onere che l'intermediario è tenuto ad assolvere in caso di richiesta da parte dell'investitore. (fb) (riproduzione riservata)

Il mancato adeguamento del contratto quadro all'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza e del regolamento Consob 11522/1998 non comporta la nullità del contratto medesimo; nessuna norma prevede, infatti, la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa regolamentazione, le cui diverse clausole peraltro sostituiscono ex lege quelle difformi ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ove sia accertata una potenziale situazione di conflitto di interessi, l'intermediario ha l'onere di dimostrare, mediante produzione in giudizio di copia dell'ordine di negoziazione, di avere informato il cliente di tale conflitto. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Firenze- Int. fin.- Avvertenza di non facile liquidabilità e adeguatezza dell’informazione.

Data di riferimento: 
01/03/2010

Tribunale di Firenze, 1 marzo 2010 - Est. Zazzeri.
Segnalazione dell'Avv. Vieri Romagnoli

Intermediazione finanziaria - Avvertenza relativa alla non facile liquidabilità dei titoli - Adeguatezza dell'informazione in rapporto al profilo di rischio - Sussistenza - Fattispecie.

La dicitura "titoli di non facile liquidabilità" apposta sull'ordine di acquisto non può indurre l'investitore a ritenere come sicuro ed esente da rischi di perdita del capitale l'investimento in obbligazioni argentine, tanto più ove dal profilo di rischio sottoscritto risulti un livello medio di esperienza in strumenti finanziari, una elevata propensione al rischio e come obiettivo di investimento la "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività", profilo, questo, che ha peraltro trovato conferma nella esecuzione di varie operazioni poste in essere anche per importi considerevoli riguardo a titoli con analogo livello di rischio quali obbligazioni emesse dalla Turchia al 9,625% e dalla Russia al 9%. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. di Reggio Emilia- Profilo di rischio del cliente e adeguamento alla nuova normativa ex art. 70 reg. Consob n. 11522/98.

Data di riferimento: 
14/07/2009

Tribunale di Reggio Emilia, 14 luglio 2009 - Est. Varotti.
Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti

Intermediazione finanziaria - Raccolta di informazioni relative al profilo di rischio del cliente - Omesso adeguamento della documentazione all'entrata in vigore della nuova normativa - Irrilevanza.

Qualora l'intermediario sia in grado di ricavare le informazioni relative al profilo di rischio del cliente sulla scorta di altri rapporti con lo stesso instaurati, diviene irrilevante il mancato tempestivo adeguamento all'entrata in vigore della nuova normativa prescritto dall'art. 70 del reg. Consob n. 11522/98, tanto più ove l'operazione impugnata non appaia inadeguata. (fb)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

T. Ancona- Int. fin.- Alta propensione al rischio e doveri informativi.

Data di riferimento: 
09/07/2009

Tribunale di Ancona, 9 luglio 2009 - Pres. Mogotta - Est. Melucci.
Segnalazione dell'Avv. Guido Pianosi

Intermediazione finanziaria - Alta propensione al rischio del cliente - Inadeguatezza dell'operazione - Obblighi informativi - Sussistenza.

Il fatto che il cliente abbia dichiarato di possedere un'alta propensione al rischio non esonera la banca dal dare l'avvertimento di cui all'art. 29 reg. Consob n. 11522/98 relativo alla inadeguatezza dell'operazione, posto che l'esenzione dagli obblighi informativi ricorre solo nei riguardi degli operatori qualificati. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. di Forlì- Intermediazione finanziaria-Doveri informativi sulla specifica operazione e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
21/03/2009

Tribunale di Forlì, 21 marzo 2009 - Est. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla specifica operazione - Onere della prova - Violazione - Risoluzione del contratto - Conseguenze.

L'intermediario ha l'onere di provare di aver fornito all'investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole; l'inadempimento a tale dovere informativo costituisce grave inadempimento all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 58/1998 ed è causa di risoluzione del contratto quadro, alla quale consegue la restituzione della somma versata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole incassate, e di restituzione all'intermediario dei titoli medesimi. (fb)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Tribunale di Prato - Intermediazione finanziaria - Piano 4you e nullità della clausola di recesso.

Data di riferimento: 
05/03/2009

Tribunale di Prato, 5 marzo 2009 - Pres. Genovese - Rel. Palazzo.
Segnalazione dell'Avv. Cristian Ventisette

Piano finanziario 4you - Complessità della struttura - Investitore di media diligenza ed esperienza - Comprensibilità - Vizi del consenso - Esclusione.

Piano finanziario 4you - Diritto di recesso - Comprensibilità della clausola - Esclusione - Nullità - Sussistenza.

Il piano finanziario denominato 4you, pur avendo una struttura complessa, ha caratteristiche tali da poter essere compreso da un investitore di media diligenza ed attenzione, per cui devono essere disattese le domande di annullabilità del contratto per vizio del consenso determinato da dolo o errore essenziale ove le stesse siano basate sul contenuto del contratto. (fb)

È vessatoria, e deve pertanto essere dichiarata inefficacie, la clausola contenuta nel contratto del piano finanziario denominato 4you che regola l'onere a carico del cliente in caso di recesso anticipato; detta clausola è infatti caratterizzata da proposizioni assolutamente oscure e criptiche non solo per il risparmiatore medio ma per la quasi totalità dei risparmiatori che non siano operatori qualificati e la formula che determina l'importo dovuto alla banca è comprensibile solo da economisti esperti in matematica finanziaria. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Trib. di Taranto-Intermediazione finanziaria – Mancata comprensione del contratto- Annullamento per errore.

Data di riferimento: 
01/07/2008

Tribunale di Taranto 1 luglio 2008 - Pres. Morca, Est. Annamaria Fasano.

Segnalazione dell'Avv. Michele Di Campo

Intermediazione finanziaria - Circostanze che rivelano la mancata comprensione del contratto - Annullamento per errore.

Circostanze quali la sottoscrizione della documentazione "in bianco", il fatto che l'operazione di sottoscrizione del piano 4you costituiva il primo investimento di parte attrice, la dimensione eccessiva dell'importo finanziato e della rata mensile pari a lire 3.300.000, da pagarsi in trent'anni, maggiorata di interessi, con un reddito mensile di livello impiegatizio, sono fattori che rivelano una notevole mancanza di consapevolezza da parte dell'investitore, il quale, se avesse compreso le informazioni dovute al momento della contrattazione e ne avesse compreso il significato, non avrebbe stipulato il contratto, il quale può pertanto essere annullato per errore sulla identità dello stesso ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione intesa come conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato. 

(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

 

Tribunale di Chiavari - Intermediazione finanziaria - Incapacità a testimoniare del funzionario e presunzioni.

Data di riferimento: 
11/03/2008

Tribunale di Chiavari 11 marzo 2008 - Pres. Amisano, est. Grasso.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Vanti

Intermediazione finanziaria - Testimonianza del funzionario dell'intermediario - Incapacità di cui all'art. 246 cod. proc. civ. - Sussistenza.

Operazione inadeguata - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Presunzione in ordine alla diversa scelta dell'investitore - Sussistenza.

Risoluzione per inadempimento - Indebito oggettivo - Presunzione di buona fede - Interessi con decorrenza dalla domanda.

E' incapace a testimoniare il funzionario dell'intermediario che si è occupato dell'acquisto impugnato dal cliente avendo lo stesso quell'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa di incapacità dall'art. 246 c.p.c. (fb)

Quando un'operazione è inadeguata alle caratteristiche e al profilo di rischio del cliente, si deve presumere che in presenza di una informazione corretta ed esaustiva l'investitore non avrebbe compiuto l'operazione medesima. (fb)

In presenza di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) è presunta la buona fede del soggetto inadempiente per cui gli interessi della parte inadempiente dovranno decorrere dalla data della domanda. (fb)

(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Bologna - Intermediazione finanziaria – Annullabilità del contratto d’acquisto per vizio del consenso.

Data di riferimento: 
08/01/2008

Tribunale di Bologna 8 gennaio 2008
dott. Bruno Berlettano - Presidente;
dott. Chiara Graziosi - Giudice;
dott. Anna Maria Rossi - Giudice rel.
(Provvedimento segnalato dall'avv. Alessandra Pascolo)

Intermediazione finanziaria - obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - annullabilità del contratto per violazione degli obblighi comportamentali.

Un contratto d'acquisto concluso per un errore essenziale sull'identità dell'oggetto della prestazione, ovvero su una qualità determinante del consenso, è annullabile.

L'errore deve ritenersi riconoscibile quando é il frutto diretto della disinformazione che l'istituto di credito ha mantenuto in capo ai risparmiatori.

 

Trib.di Forlì- Incasso delle cedole- Convalida del contratto annullabile.

Data di riferimento: 
28/11/2007

Tribunale di Forlì 28 novembre 2007 - Pres. A. Pazzi, Est. M. De Paoli
Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni - Annullabilità del contratto per vizio del consenso - Incasso delle cedole - Tacita convalida del contratto annullabile - Sussistenza.

L'esecuzione del contratto di acquisto di obbligazioni, costituita dall'incasso delle cedole, rappresenta in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio eventualmente annullabile ex art. 1444 cod. civ. 

( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it