rito
Tribunale di Salerno - Revocatoria ordinaria di quote sociali e rito applicabile.
Tribunale di Salerno, 11 novembre 2008 - Pres. Valitutti - Rel. Scarpa.
Processo societario - Revocatoria ordinaria di atti di donazione di quote sociali - Applicazione del rito ordinario - Esclusione.
Deve essere trattata con il rito societario la domanda di revocatoria ordinaria concernente donazioni ed atti di costituzione di pegno di quote societarie. La previsione dell'art. 1 del d.lgs. n. 5/2003 in ordine al "trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché di ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" deve, infatti, essere letta unitamente alla previsione contenuta nell'art. 12, comma 1, lett. a) della legge delega, la quale si riferisce a tutte le controversie "relative al trasferimento della partecipazione sociale", così che vanno trattate con il rito societario tutte le cause che, in ragione del petitum di domanda incidano direttamente sulla sorte del rapporto societario, ovvero indirettamente incidano sull'organizzazione della società. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Milano - Mutamento del rito e questioni di incostituzionalità.
Tribunale di Milano, Sez. 6° civ. _______ novembre 2008 - Pres. Vanoni, Rel. Carla Romana Raineri.
Processo societario - Mutamento del rito da speciale a ordinario - Minor termine a comparire - Decadenze - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione - dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 5/2003 nella parte in cui, prevedendo il mutamento dal rito speciale al rito ordinario, non consente il recupero del termine a comparire di 90 giorni liberi ex art. 163 bis, comma 1, cod. proc. civ. e nella parte in cui prevede che restino ferme le decadenze maturate. Il minor termine di sessanta giorni rispetto a quello ordinario di novanta, appartiene, infatti, al sistema e si pone come consapevole scelta del legislatore, idonea a consentire un utile esercizio del diritto di difesa. Quanto alle "decadenze maturate", va detto che in una lettura costituzionalmente orientata della norma per tali devono intendersi non già quelle maturate nel rito societario a seguito dell'istanza di fissazione d'udienza, bensì quelle che sarebbero maturate in occasione dell'udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. nel caso in cui fosse stato adottato ab origine il rito corretto e quindi, segnatamente, la proposizione delle eventuali domande riconvenzionali, la eventuale chiamata di terzo e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, eccezioni che il convenuto aveva comunque l'onere di proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ex art. 4 D.Lgs. n. 5/2003 e che, anche in sede di rito ordinario, avrebbe dovuto comunque proporre, sempre a pena di decadenza, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 164, comma 2, cod. proc. civ. (fb)
Trib.Venezia-Declaratoria illegittimità costituz.- Effetti procedimenti pendenti - Rapporti esauriti o consolidati - Esclusione
La declaratoria di incostituzionalità di una norma processuale non incide sui rapporti processuali esauriti o consolidati, intendendosi per tali ultimi quelli che hanno trovato definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato e quelli per i quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio di diritti ad essi relativi. (Il tribunale ha applicato tale principio con riferimento agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 c.p.i. - che disponeva l'applicazione del rito societario anche ai processi in materia industriale - ad un procedimento nell'ambito del quale era stato definito il thema decidendum e il thema probandum per essere state già depositate l'istanza di fissazione dell'udienza e la nota di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 5/2003). (fb)
(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Torino - Mutamento del rito-Omessa riassunzione da parte dell’attore - Istanza del convenuto di fissazione dell’udienza
Disposto il mutamento del rito da ordinario a societario, qualora l'attore non provveda a notificare al convenuto la memoria di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 3/05, il convenuto ha facoltà di notificare l'istanza di fissazione dell'udienza con ciò provvedendo anche alla riassunzione del processo. (fb)
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Trib. Firenze - Opposizione a decreto ingiuntivo-Riduzione termini-Mutamento del rito -Termine per la riassunzione
La disposizione contenuta nell'art. 2, 3° co. del d. lgs. n. 5/03, la quale dispone che in caso di opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. i termini sono ridotti alla metà, deve intendersi riferita non solo al termine a comparire di cui all'art. 163 bis, ma a tutti i termini del procedimento, ivi compreso quindi quello per la riassunzione del processo a seguito di mutamento del rito.
Pertanto, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del nuovo processo societario, il termine per la notifica dell'atto di riassunzione è di quindici giorni decorrenti dall'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. (fb)
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Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica
Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.
Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell'atto deve ritenersi elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notificazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quando la parte si sia difesa nel merito. (fb)
Processo societario - Mutamento del rito - Omessa riassunzione - Notifica della memoria di contro replica - Estinzione del giudizio - Insussistenza.
Qualora venga disposto il mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il fatto che l'attore non abbia notificato al convenuto memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 5/03 non comporta l'estinzione del giudizio ove il convenuto si sia avvalso della facoltà di notificare all'attore memoria di contro replica ai sensi dell'art. 7, 1° co. con la quale, pur eccependo l'estinzione del giudizio abbia precisato nel merito le proprie difese. (fb)
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Milano - Mutamento del rito-Riassunzione del processo - Notifica della memoria di replica.
Ove sia disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, la riassunzione del processo avviene mediante notifica della memoria di replica nei termini di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 5/03 decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza. Detta notifica costituisce infatti al contempo atto di riassunzione e di prosecuzione del processo. (fb)
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Trib.Milano-Mutamento del rito - Cancellazione causa dal ruolo - Prosecuzione con scambio di memorie.
Rientra nell'ambito dei rapporti societari, e deve quindi essere applicato il rito previsto dal d. lgs. n. 5/03, la controversia avente ad oggetto la responsabilità di un amministratore di società per azioni per atti compiuti dopo la cessazione della carica e ciò in quanto le norme sulla opponibilità della cessazione dalla carica e sulla sua iscrizione tutelano l'affidamento dei terzi. (fb)
Nuovo processo societario - Mutamento del rito - Cancellazione della causa dal ruolo - Prosecuzione con scambio di memorie - Differenze - Fattispecie.
Qualora debba disporsi la conversione nel nuovo rito societario previsto dal d. lgs. n. 5/03, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo solo nel caso in cui il provvedimento di conversione venga emesso prima dell'udienza; per il caso, invece, in cui l'ordinanza di conversione del rito venga emessa a seguito di udienza, la prosecuzione del processo avviene mediante lo scambio di memorie che, secondo la disposizione di cui all'art. 1, 5° co., deve proseguire con la decorrenza dei termini ex art. 6 e cioè con la solo notifica della memoria di replica da parte dell'attore, ovvero delle memorie di cui all'art. 7. (fb)
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Trib.Ivrea-Mutamento di rito-Ist.fissaz.udienza - Modificaz.e precisazione di domande ed eccezioni-Decadenza
Nel procedimento ordinario che derivi da un mutamento dal rito societario, l'attore non potrà più modificare e/o precisare domande ed eccezioni, né potrà formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti rispetto a quelli già indicati nell'istanza di fissazione d'udienza. (fb)
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Trib.L'Aquila - Controversie in materia finanziaria - Inesist.contratratto - Rito applicabile
Il legislatore delegato ha inteso individuare l'ambito di applicazione delle materie di cui al d. lgs. n. 58/2003 facendo riferimento non necessariamente alla esistenza di un contratto o, più in generale, di un negozio, tra le parti, ma al più ampio concetto di un rapporto giuridico, ricomprendendo così in detta categoria tutte quelle ipotesi in cui viene in rilievo non un contratto o comunque un atto negoziale, ma in ogni caso una vicenda giuridica di relazione tra soggetti che trova disciplina nel citato d. lgs. (Nella specie, si è ritenuto che la controversia nella quale è stata dedotta, non la nullità, ma l'inesistenza di un contratto di acquisto di un prodotto finanziario e dei relativi servizi accessori dovesse essere assoggettata al rito di cui all'art. 1, 1° co., lett. d) del d. lgs. n. 5/2003 in quanto le parti, nelle proprie prospettazioni, non avevano escluso l'esistenza di un rapporto giuridico relativo a tale fattispecie) (fb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

