rapporti pendenti
Tribunale di Prato - Contratti pendenti, rapporto di agenzia e indennità di cessato rapporto e mancato preavviso.
Tribunale Prato, 18 gennaio 2012 - Pres. Genovese - Est. Marinella Acerbi.
Fallimento - Contratti pendenti - Contratto di agenzia - Scioglimento ope legis - Indennità per cessato rapporto del mancato preavviso - Esclusione.
Non è applicabile al contratto di agenzia, in ragione del carattere fiduciario del rapporto, la nuova disciplina introdotta all'articolo 72, legge fallimentare, secondo la quale il contratto in corso di esecuzione al momento del fallimento, per il quale non sia prevista una peculiare disciplina, non si scioglie e rimane sospeso fin tanto che il curatore non opti per la cessazione ovvero per la prosecuzione. Deve, quindi, essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale che afferma lo scioglimento di detto contratto per cause indipendenti dalla volontà delle parti, con esclusione del diritto dell'agente alla corresponsione delle indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani
Trib. Torino -Preliminare trascritto ex art. 2932 c.c. prima del fallimento e facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto.
Tribunale Torino, 07 settembre 2011 - - Est. Paola Demaria.
Fallimento - Contratti pendenti - Facoltà del curatore di subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto - Contratto preliminare - Domanda ex art.2932 trasferita prima del fallimento - Opponibilità al fallimento - Esclusione - Preliminare trascritto ex art. 2645 bis c.c. - Eccezione.
La regola generale dettata dall'articolo 72, comma 1, legge fallimentare - secondo la quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino a quando il curatore dichiari di volere subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo - deve ritenersi operante ed applicabile anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita per il quale sia stata proposta domanda ex articolo 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento. A detta regola fa eccezione l'ipotesi, espressamente prevista dalla legge (articolo 72 bis, legge fallimentare) di contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib. Roma - Recesso dall'affitto di azienda , natura recettizia della comunicazione e perentorietà del termine di 60 giorni.
Tribunale Roma, 07 luglio 2011 - - Est. De Palo.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda comunicazione di recesso del curatore - Atto negoziale recettizio.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda - Termine per la comunicazione di recesso - Perentorietà.
Poiché l'atto negoziale con il quale il curatore, ai sensi dell'articolo 79, legge fallimentare, comunica il recesso dal contratto di affitto di azienda ha indiscutibilmente natura recettizia, la comunicazione deve pervenire al destinatario nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ha natura perentoria il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 79, legge fallimentare, concesso al curatore per recedere dal contratto di affitto di azienda pendente alla data di dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.
Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.
Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione
Tribunale di Prato – Recesso anticipato del curatore/locatore dal contratto di locazione e determinazione dell’equo indennizzo.
Tribunale Prato, 05 maggio 2011 - - Est. Raffaella Brogi.
La determinazione dell'equo indennizzo da corrispondere al conduttore nell'ipotesi prevista dall'art. 80 l. f. (durata del contratto superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, esercizio della facoltà entro un anno dalla dichiarazione di fallimento), in mancanza di accordo tra le parti, deve essere rimessa al giudice delegato, così come disposto dall'art. 80, legge fallimentare e non dal giudice che emette la sentenza di accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Trib. Roma - Facoltà di scelta del curatore nei rapporti pendenti e assegnazione di alloggio di società cooperative edilizia.
Tribunale Roma, 04 maggio 2011 - - Est. Di Marzio.
Fallimento - Effetti sui contratti pendenti - Assegnazione di alloggio di società cooperativa edilizia - Esenzione di cui al comma 8 dell'articolo 72, L.F. - Applicabilità.
La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 72, legge fallimentare, la quale esclude dall'applicazione della regola generale enunciata nel primo comma i contratti preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, è applicabile anche al contratto preliminare che contenga un'obbligazione di assegnazione dell'alloggio di società cooperative edilizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Varese – Crediti antecedenti alla domanda di concordato preventivo
Tribunale di Varese, 11 aprile 2011 - Pres. Santangelo, Est. Cosentino.
Deve ritenersi inammissibile, in quantoin violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei creditori, la proposta di concordato preventivo che attribuisce ai crediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato un trattamento peculiare, qualificandoli come crediti prededucibili e sottraendoli alle falcidie previste per i crediti di uguale natura, privi di tale qualità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Al concordato preventivo non possono applicarsi le norme dettate dagli artt. 72 ss. LF in tema di rapporti pendenti; tali norme, infatti, presuppongono lo spossessamento del fallito e la cristallizzazione dell'attivo fallimentare, che nel concordato preventivo difettano (l'imprenditore continua a poter disporre dei propri beni, con alcune restrizioni non sovrapponibili a quelle fallimentari). Ne consegue che nel concordato preventivo la prosecuzione dei rapporti pendenti e la loro integrale esecuzione costituisce la regola e non ammette l'inserimento degli eccezionali poteri di scelta del curatore fallimentare. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini)
La prededucibilità di ragioni di credito sorte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato può trovare giustificazione solo ed esclusivamente in speciali norme di legge che sono state introdotte, ad esempio, con l'art. 182 quater LF proprio per affermare la prededucibilità di peculiari posizioni creditorie (in particolare, quelle relative a finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, dunque, prima di essa) che, altrimenti, sarebbero state collocate in via concorsuale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di cassazione - Fallimento del promissario acquirente e caparra confirmatoria.
Cassazione Civile, sez. II, 3 - 15 febbraio 2011 n. 3728 - Pres. Triola - Rel. Giusti -
In caso di preliminare di compravendita, se il promittente venditore ha comunicato la volontà di recedere dal contratto e di incamerare la caparra confirmatoria e ha promosso domanda giudiziale di accertamento della legittimità dell'autotutela per reagire all'altrui inadempimento, prima del fallimento del promissario acquirente inadempiente, sopravvenuto il fallimento di quest'ultimo, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 comma 2 legge fallimentare non paralizza la domanda volta ad ottenere l'accertamento della intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali, con sentenza opponibile alla massa dei creditori e con efficacia ex tunc. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
Tribunale Di Terni – Subentro nel contratto da parte del curatore – Rispetto della causola compromissoria
Tribunale di Terni, 07 febbraio 2011, Pres. Est. Montanaro
Dalla norma dell'articolo 83-bis della Legge Fallimentare è possibile dedurre un principio generale di compatibilità tra fallimento e procedura arbitrale, talchè anche in caso di subentro nel contratto in cui é prevista una clausola compromissoria, il Curatore è tenuto a rispettare la stessa, al pari di qualsiasi altra clausola di tale contratto. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)
Sebbene la norma dell'articolo 83-bis della Legge Fallimentare affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa, vale a dire quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del Curatore ai sensi dell' art. 72 della Legge Fallimentare, sulla scorta di tale previsione si deve pervenire alla conclusione che nell'ipotesi di subentro nel contratto da parte del Curatore il patto compromissorio conservi piena efficacia anche nei confronti del Curatore subentrante: diversamente opinando si consentirebbe al Curatore di sciogliersi da singole clausole del rapporto sostanziale in cui subentri. (Avv. Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

