Tribunale di Udine, rapporti pendenti
Tribunale di Udine - Leasing e ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - Pres. Bottan, rel. Pellizzoni.
E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione.(dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente ( ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Recesso dal contratto di agenzia e diritto alle indennità.
Tribunale di Udine, 24 febbraio 2012 - Dott. Alessandra Bottan - Presidente, Dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice rel., Dott.Francesco Venier - Giudice
Nell'ipotesi in cui l'agente abbia comunicato il recesso del contratto per giusta causa in data anteriore alla dichiarazione di fallimento per mancato pagamento delle provvigioni maturate ed abbia anche avviato la conseguente azione giudiziale per l'accertamento della risoluzione del contratto e il pagamento delle indennità dovute, e detto recesso appaia giustificato e sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo (nel caso specifico il gravissimo inadempimento del preponente), all'agente spettano entrambe le indennità di mancato preavviso e sostitutiva di clientela in quanto, in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine – Leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento e art. 72 quater l.f.
Tribunale di Udine, 10 febbraio 2012 - Pres. dott.ssa Bottan, rel. dott.ssa Grisafi
L'art. 72 quater l.f. ( spec. commi II e III), che disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing ancora pendente alla data del fallimento, dev'essere applicato in via analogica anche ove il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani
Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.
Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.
Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione
Tribunale di Udine - Leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento e riconvenzionale per l'equo indennizzo.
Tribunale di Udine, 17 settembre 2010
dott. Alessandra Bottan Presidente
dott. Gianfranco Pelizzoni Giudice Rel.
dott. Francesco Venier Giudice
In un contratto di leasing traslativo, ove il bene concesso in godimento sia un immobile, atto a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ( atteso che normalmente nel contratto di leasing immobiliare il valore del bene al termine della locazione finanziaria è più alto rispetto a quello iniziale, ma comunque sul punto v. anche ctu in atti), é applicabile in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, in via analogica l'art. 1526, secondo comma, cod. civ. con conseguente necessità di restituzione dei canoni versati, dedotto l'equo indennizzo per l'utilizzo del bene da parte della società fallita fino alla data di fallimento. (Francesco Gabassi. - Riproduzione riservata)
Trib. di Udine - Locazione finanziaria (leasing) - Sorte dei canoni maturati dopo il fallimento.
Tribunale di Udine - 10.07.2009 - Presidente. Dott. Alessandra Bottan Griselli - Giudice dott. Francesco Venier - Giudice rel. dott. Mimma Grisafi.
Nell'ipotesi in cui la curatela dichiari di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, si determina nella sostanza una risoluzione ex tunc del rapporto pendente ed, alla luce di quanto dispone il secondo comma dell'art. 72 quater l.f., si deve escludere che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene.
Gli importi inerenti crediti per l'occupazione dell'immobile non ancora maturati al momento della decisione del giudice delegato vanno, se dovuti, eventualmente liquidati previa domanda tardiva di insinuazione al passivo da presentare al momento della loro definitiva maturazione. (FG)


