Tribunale di Udine, operatore qualificato


Tribunale di Udine - Int. fin.-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecuzione di contratto derivato.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi

Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.

È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.

Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.

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