esercizio provvisorio


Tribunale di Udine – Esercizio provvisorio – presupposti.

Data di riferimento: 
10/12/2011

Tribunale di Udine, 10 dicembre 2011 - Est. Pellizzoni

L'art. 104 l. fall. prevede l'opportunità, per il tribunale, di disporre con la sentenza dichiarativa di fallimento la continuazione dell'attività d'impresa non più in presenza di esclusivi interessi privati dei creditori al miglior risultato della liquidazione concorsuale ma anche a fronte di interessi generali di natura meramente pubblicistica, quali la tutela dei dipendenti della società ovvero l'espletamento di servizi pubblici, connessi all'attività svolta dalla società fallita. Saranno gli organi della procedura a dover valutare la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla norma: la necessità di evitare un danno grave ( ma non più irreparabile, secondo la precedente formulazione della norma) derivante dall'interruzione dell'attività e l'assenza di pregiudizio per i creditori, intesa quantomeno come risultato neutro della gestione sotto il profilo economico, non essendovi invece necessità che la continuazione dell'attività produca un utile. Ottenuto infatti il parere favorevole del comitato dei creditori alla prosecuzione dell'attività, spetterà al giudice delegato vagliare, tanto sotto il profilo della legittimità , quanto sotto il profilo del merito, la richiesta del curatore; giudice che potrà quindi autorizzare l'esercizio provvisorio e fissarne i limiti temporali, sulla base della relazione del curatore e del piano finanziario dettagliato, con illustrazione altresì delle modalità di conduzione dell'azienda da un punto di vista imprenditoriale. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Trib.Busto Arsizio – Esercizio provvisorio – Contratti pendenti – Non prededucibilità dei crediti maturati prima del fallimento.

Data di riferimento: 
03/12/2010

Tribunale di Busto Arsizio, 03 dicembre 2010 - Pres. Leotta - Est. Maria Eugenia Pupa.

Ai sensi dell'art. 104 LF, comma 9, il momento di decorrenza dell'applicabilità degli artt. 72 ss. LF è individuato nella cessazione dell'esercizio provvisorio. Ne consegue che non è prededucibile il credito relativo al periodo anteriore all'attivazione dell'esercizio provvisorio, maturato nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie, contratti di fornitura di energia elettrica e gas). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Chieti - Esercizio provvisorio - reclamo ex art. 36 l.f. - Liquidazione concorsuale ed interessi tutelati.

Data di riferimento: 
10/08/2010

Tribunale di Chieti, 10 agosto 2010 - Pres., est. Ceccarini.

Il reclamo previsto dall'art. 36 LF è un procedimento fortemente destrutturato, nel quale il curatore interviene personalmente a tutela della procedura e non a tutela di un interesse personale, che non integra uno strumento di impugnazione in senso proprio, ma, piuttosto, uno strumento di controllo da parte del giudice delegato sugli atti del curatore e del comitato dei creditori. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La possibilità per il curatore di partecipare al procedimento ex art. 36 LF senza l'assistenza del difensore si ricava chiaramente dal fatto che la norma in oggetto riserva la discussione sul reclamo al giudice delegato, la qual cosa non potrebbe accadere qualora si ritenesse necessaria l'assistenza del difensore in quanto la costituzione del curatore dovrebbe essere autorizzata dal giudice delegato, il quale ai sensi dell'art. 25 LF, comma 2, purtuttavia poi non potrebbe trattare il reclamo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nell'esercizio provvisorio dell'impresa esercente un'attività sanitaria per la quale sia richiesta l'autorizzazione regionale ed in presenza di accordo tra la Curatela fallimentare e la Regione interessata, è legittima la clausola contenuta nel regolamento di gara per la vendita o l'affitto dell'azienda della società fallita, che limita la partecipazione alla procedura competitiva alle sole imprese che siano già munite dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Bologna - Esercizio provvisorio successivo al fallimento e poteri del tribunale.

Data di riferimento: 
14/08/2009

Tribunale di Bologna, 14 agosto 2009 - Pres. Colonna - Est. Liccardo.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Autorizzazione successiva alla dichiarazione di fallimento - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

Il potere del tribunale di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi del primo comma dell'art. 104 legge fall. persiste anche successivamente alla sentenza di fallimento, qualora emergano elementi che facciano ritenere che nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare non sia stata adeguatamente rappresentata l'esistenza di quel "danno grave" che ne costituisce il presupposto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento senza sentire il parere del comitato dei creditori). (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )