ordine di negoziazione
T. Firenze- Int. fin.- Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale.
Tribunale Firenze, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Zazzeri.
Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Conseguenze - Nullità del contratto di intermediazione - Nullità delle operazioni di negoziazione.
Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite - Infondatezza.
Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)
Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.
Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.
Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.
Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.
La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.
Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.
Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.
Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.
Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin.- Contratto quadro firmato solo dall’investitore, nullità relativa di protezione e carenza di interesse.
Tribunale Torino, 21 gennaio 2011 - - Est. Liberati.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Interesse di protezione ugualmente raggiunto - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa per difetto di interesse.
Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.
Intermediazione finanziaria - Mancata segnalazione di inadeguatezza - Risarcimento del danno - Voci deducibili nella liquidazione del danno.
Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ("di protezione") ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d'interesse l'azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l'investitore della particolare importanza dell'atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall'investitore quanto dall'intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Non è prevista nullità per un ordine d'acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.
Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.
Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Non comporta difetto di legittimazione attiva l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere dall'intermediario. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Il contratto quadro, quale contratto di durata, deve essere adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena la nullità sopravvenuta dello stesso. Per questo motivo, anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti in assenza di un contratto quadro che, per effetto di norme sopravvenute, avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto e avrebbe dovuto contenere determinate informazioni, a pena di nullità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.
Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone
L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Non si può fare applicazione di norme sopravvenute, quali il reg. Consob n. 16190/2007 emanato in attuazione della direttiva c.d. Mifid, al fine di interpretare gli obblighi informativi imposti dall'art. 21 T.U.F. in correlazione con il reg. Consob n. 11522/98. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Con l'adesione al Consorzio PattiChiari, gli istituti di credito assumono nei confronti dei propri clienti ( con le tempistiche e modalità previste dal Regolamento del Consorzio) specifici obblighi informativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, che si estendono all'obbligo di informazione continuativa sulle variazioni significative del livello di rischio subite dal titolo dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Benché l'ordine di negoziazione costituisca atto esecutivo a valle del precedente contratto-quadro e si configuri quale mero atto unilaterale del cliente, possono essere apposte ad esso clausole pattizie, che, se firmate da entrambe le parti, hanno l'effetto di produrre obblighi di natura contrattuale in capo alle stesse. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Torino - Int. fin.- Mancato adeguamento della documentazione contrattuale e nullità sopravvenuta.
Tribunale Torino, 15 dicembre 2010 - Pres. Toscano - Est. Rossana Zappasodi.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro di negoziazione - Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob - Nullità sopravvenuta - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.
Intermediazione finanziaria - Esonero dall'osservanza di alcune regole nei confronti di operatori qualificati - Fattispecie di operatore qualificato.
La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall'eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
La forma scritta ‘ad substantiam' è stabilita unicamente per la stipulazione del contratto quadro di negoziazione, non anche per i singoli ordini che hanno natura esecutiva dello stesso. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)
T. Mondovì - Int. fin.- Contratto quadro e sottoscrizione di entrambe le parti.
Tribunale Mondovì, 09 novembre 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magri.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva - Clausola Vessatoria.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. (pf) (riproduzione riservata)
Trib. Mantova - Int. fin.- Obbligazioni Argentina, obblighi informativi e adeguatezza.
Tribunale Mantova, 2 novembre 2010 - - Pres. est. Bernardi.
La forma scritta ad substantiam è richiesta solo per il contratto quadro: non è pertanto nullo l'ordine di negoziazione non impartito per iscritto. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98 impone all'intermediario di informare il cliente anche circa le ragioni per le quali l'operazione è da considerarsi inadeguata, non essendo invece sufficiente un avvertimento generico ed espresso in termini di mera eventualità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Qualora il ciente rifiuti di fornire informazioni sul suo profilo di rischio, l'intermediario è comunque tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione, attendendosi ad un profilo minimo di rischio. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Al fine di adempiere agli obblighi informativi su di lui gravanti, l'intermediario deve fornire al cliente informazioni sullo specifico strumento finanziario, non essendo invero sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/98. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La mancata adesione del cliente all'offerta pubblica di scambio volontario offerta dallo Stato argentino agli investitori non costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 1225 e 1227 c.c. e non comporta pertanto la diminuzione del risarcimento. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Alba- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca.
Tribunale Alba, 02 novembre 2010 - Pres. Bochicchio - Rel. Martinat.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Sigla illeggibile per convalida firme - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio. Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La sigla illeggibile attribuita alla banca ed apposta in un riquadro in cui compare l'indicazione "convalida firme" ha la funzione di certificare la provenienza della proposta contrattuale e l'autenticità delle sottoscrizioni degli investitori, non valendo invece quale manifestazione di volontà ed accettazione della proposta da parte della banca. (pf) (riproduzione riservata)
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)

