prededuzione
Tribunale di Udine – Crediti derivanti da canoni di affitto di azienda.
Tribunale di Udine, 14 luglio 2011 - Pres. Alessandra Bottan Griselli - Rel. Mimma Grisafi. Giudice Francesco Venier.
Opposizione a stato passivo - Fondamento della domanda -Nullità del ricorso fondato su più titoli in alternativa fra loro - Insussistenza.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Obbligo del curatore - Prededucibilità.
Contratto di affitto di azienda - Canoni - Privilegio ex art. 2764 c.c. - Insussistenza.
E' del tutto legittimo che il ricorrente in opposizione allo stato passivo prospetti a fondamento della pretesa svolta nei confronti della curatela diversi titoli, tra loro alternativi; di conseguenza, è infondata la relativa eccezione di nullità presentata per incertezza sulla domanda così proposta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La curatela non è liberata dall'obbligo di corrispondere eventuali canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile in via analogica all'affitto di azienda, anche per il periodo successivo alla cessione dell'azienda e sino alla liberazione dei locali. La curatela, infatti, al momento della scadenza del contratto ha l'obbligo contrattuale di restituire la cosa locata, libera da cose e persone e, qualora tale restituzione non avvenga, la stessa è obbligata a pagare i relativi canoni. Il credito per tali canoni va senz'altro ammesso in via di prededuzione, trattandosi di obbligo sorto in occasione, oltre che in funzione, della procedura concorsuale.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib.Terni: privilegio del credito del professionista attestatore e di quello del professionista che assiste il debitore. -
Tribunale Terni, 13 giugno 2011 - - Est. Paola Vella.
Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Prededucibilità - Crediti sorti in occasione - Crediti sorti in funzione - Prededuzione in tema di nuova prededucibilità.
Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Ampliamento dell'area della prededucibilità - Professionisti non nominati dal Tribunale.
Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori.
Fallimento - Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori - Significato del controllo giudiziale dell'art. 182 quater - Autorizzazione scritta del G.D..
Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Credito del Professionista - Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - difetto di indicazione del titolo - Ammissione.
Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Estensione.
L'art. 182 quater, l. fall., che pone una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione e che rievoca i sintagmi "in occasione" e "in funzione" dell'art. 111, 2 comma, l.fall., prevede che la disciplina della prededucibilità segua de plano ai crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e richieda, al contrario, un preventivo vaglio giudiziale per quelli sorti in funzione delle stesse. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Tribunale di Terni – Prededucibilità dei crediti maturati dalle figure di nomina giudiziale.
Tribunale di Terni, 13 giugno 2011 - Est. Paola Vella.
La novella del 2010 ha svolto una funzione di specificazione ed integrazione della regola posta dall'art. 111, comma 2, LF, contribuendo a chiarire la portata indubbiamente generica dell'espressione "crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali" e ponendo regole più certe quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive generate da procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, in ordine alle quali non sembra allo stato ipotizzabile una prospettiva ermeneutica diversa da quella esplicitata dalla norma, la quale pone invero una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione ("in occasione") delle suddette procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione ("in funzione"), pretendendo nel secondo caso uno specifico vaglio giudiziale, quale è l'espressa disposizione contenuta nel provvedimento del tribunale che accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero che omologa l'accordo di ristrutturazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Se il credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore pare pacificamente ammissibile con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore) sembra meritevole del duplice privilegio potiore per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib.Milano – Non prededucibilità dei crediti dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di concordato prev.
Tribunale di Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.
Limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario e, soprattutto, condizionando tale possibilità al fatto che la prededuzione sia riconosciuta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, la nuova disciplina dell'art. 182 quater, comma 4, LF, in conformità al principio sancito dal novellato art. 111, comma 2, LF, esclude la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 111, comma 3, LF, la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.
Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.
Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione
Tribunale di Varese – Crediti antecedenti alla domanda di concordato preventivo
Tribunale di Varese, 11 aprile 2011 - Pres. Santangelo, Est. Cosentino.
Deve ritenersi inammissibile, in quantoin violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei creditori, la proposta di concordato preventivo che attribuisce ai crediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato un trattamento peculiare, qualificandoli come crediti prededucibili e sottraendoli alle falcidie previste per i crediti di uguale natura, privi di tale qualità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Al concordato preventivo non possono applicarsi le norme dettate dagli artt. 72 ss. LF in tema di rapporti pendenti; tali norme, infatti, presuppongono lo spossessamento del fallito e la cristallizzazione dell'attivo fallimentare, che nel concordato preventivo difettano (l'imprenditore continua a poter disporre dei propri beni, con alcune restrizioni non sovrapponibili a quelle fallimentari). Ne consegue che nel concordato preventivo la prosecuzione dei rapporti pendenti e la loro integrale esecuzione costituisce la regola e non ammette l'inserimento degli eccezionali poteri di scelta del curatore fallimentare. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini)
La prededucibilità di ragioni di credito sorte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato può trovare giustificazione solo ed esclusivamente in speciali norme di legge che sono state introdotte, ad esempio, con l'art. 182 quater LF proprio per affermare la prededucibilità di peculiari posizioni creditorie (in particolare, quelle relative a finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, dunque, prima di essa) che, altrimenti, sarebbero state collocate in via concorsuale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Prestazione professionale ante fallimento e non prededucibilità dell'IVA in rivalsa.
Cassazione Civile, sez. I, 11 aprile 2011 n. 8222 - Pres. Proto - Rel. Mercolino - P.M. Carestia
Studio legale Afferni Crispo & C. contro Fallimento Co.ve.s. S.c.a r.l.
La rivalsa dell'Iva sul corrispettivo di una prestazione professionale, resa in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non è qualificabile come credito di massa e pertanto non è da soddisfare in prededuzione, quand'anche la fattura venga emessa in costanza di fallimento. L'emissione della fattura al momento del pagamento, anziché all'atto della prestazione, non posticipa il momento genetico del credito di rivalsa e, comunque, non lo trasforma in credito di massa. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.
Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon
Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib.Busto Arsizio – Esercizio provvisorio – Contratti pendenti – Non prededucibilità dei crediti maturati prima del fallimento.
Tribunale di Busto Arsizio, 03 dicembre 2010 - Pres. Leotta - Est. Maria Eugenia Pupa.
Ai sensi dell'art. 104 LF, comma 9, il momento di decorrenza dell'applicabilità degli artt. 72 ss. LF è individuato nella cessazione dell'esercizio provvisorio. Ne consegue che non è prededucibile il credito relativo al periodo anteriore all'attivazione dell'esercizio provvisorio, maturato nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie, contratti di fornitura di energia elettrica e gas). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Liquidazione coatta amministrativa - prededucibilità dell'indennità sostitutiva di preavviso.
Cassazione civile, sez. I , 18 giugno 2010, n. 14758 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Crediti di lavoro - Impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Diritto del dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso - Presupposti - Soddisfacimento in prededuzione - Limiti e condizioni.
Il credito per l'indennità di preavviso del dirigente di impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa non nasce né dall'amministrazione del fallimento né dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa che sia stato eventualmente autorizzato, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738. Solo qualora sia stata autorizzata la suddetta continuazione dell'esercizio dell'impresa e il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti, maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, sono qualificabili per l'impresa in liquidazione come debiti contratti per la prosecuzione dell'attività e sono, perciò, prededucibili ai sensi dell'art. 111 della legge fall.. (massima ufficiale)

