prededuzione, Tribunale di Terni


Trib.Terni: privilegio del credito del professionista attestatore e di quello del professionista che assiste il debitore. -

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale Terni, 13 giugno 2011 - - Est. Paola Vella.

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Prededucibilità - Crediti sorti in occasione - Crediti sorti in funzione - Prededuzione in tema di nuova prededucibilità.

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Ampliamento dell'area della prededucibilità - Professionisti non nominati dal Tribunale.

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori.

Fallimento - Prededucibilità in tema di procedure concorsuali minori - Significato del controllo giudiziale dell'art. 182 quater - Autorizzazione scritta del G.D..

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Credito del Professionista - Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - difetto di indicazione del titolo - Ammissione.

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Estensione.

L'art. 182 quater, l. fall., che pone una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione e che rievoca i sintagmi "in occasione" e "in funzione" dell'art. 111, 2 comma, l.fall., prevede che la disciplina della prededucibilità segua de plano ai crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali minori e richieda, al contrario, un preventivo vaglio giudiziale per quelli sorti in funzione delle stesse. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Tribunale di Terni – Prededucibilità dei crediti maturati dalle figure di nomina giudiziale.

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale di Terni, 13 giugno 2011 - Est. Paola Vella.

La novella del 2010 ha svolto una funzione di specificazione ed integrazione della regola posta dall'art. 111, comma 2, LF, contribuendo a chiarire la portata indubbiamente generica dell'espressione "crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali" e ponendo regole più certe quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive generate da procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, in ordine alle quali non sembra allo stato ipotizzabile una prospettiva ermeneutica diversa da quella esplicitata dalla norma, la quale pone invero una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione ("in occasione") delle suddette procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione ("in funzione"), pretendendo nel secondo caso uno specifico vaglio giudiziale, quale è l'espressa disposizione contenuta nel provvedimento del tribunale che accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero che omologa l'accordo di ristrutturazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Se il credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore pare pacificamente ammissibile con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore) sembra meritevole del duplice privilegio potiore per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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