fallimento
Trib. Cagliari – Polizze vita index linked, assenza del c.d. rischio demografico e pagamento al Fallimento.
Tribunale di Cagliari, 02 novembre 2010 - Est. dott.ssa M. T. Spanu
L'esistenza del c.d. rischio demografico è elemento costitutivo del contratto di assicurazione sulla vita; pertanto ove manchi nel contratto di assicurazione sulla vita index linked il c.d. rischio demografico ( perché ad esempio l'assicuratore incassa il premio interamente all'atto della sottoscrizione e si obbliga al pagamento nel caso di "morte a vita intera", cioè ad evento certo) la fattispecie è inquadrabile nello schema di acquisto di prodotti finanziari (assicurativi). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L'acquisto di prodotti finanziari assicurativi da parte del fallito in bonis è sottoposto alla disciplina fallimentare ed in particolare allo scioglimento del contratto e al concorso formale dei creditori, non essendo invece applicabile l'art. 1923 c.c., con l'effetto di obbligare la società assicurativa a pagare il c.d. "valore di riscatto" al fallimento. Né tale conclusione può essere esclusa dalla circostanza che tale importo sia costituito in pegno da un terzo, poiché la soddisfazione dei creditori muniti di pegno presuppone innanzitutto l'ammissione al passivo con prelazione nonché l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 53 l.f. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Irragionevole durata del fallimento ed equa riparazione per il creditore insinuato al passivo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza n. 10659 del 3 maggio 2010
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo. GF - Riproduzione riservata-
Corte di Cassazione - Irragionevole durata del fallimento ed equa riparazione per il creditore insinuato al passivo.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza n. 9607 del 22 aprile 2010
Dott. SALME' Giuseppe Presidente
Dott. ZANICHELLI Vittorio rel. Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano Consigliere
Dott. SALVATO Luigi Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto Consigliere
La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento. GF - riproduzione riservata.
Per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare "i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza -nella maggioranza dei casi- di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all'accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell'attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori. GF - riproduzione riservata.
Indagine ISTAT 2007 - Numeri - Durata - Dati medi per procedura - Compensi dei curatori per regione.
Riportiamo un'indagine del dott. Giuseppe Rebecca e della dott.ssa Elisa Pillon che ha costituito la base per un intervento ne "Il Sole 24 Ore" di lunedì 7 dicembre 2009.

