Tribunale di Udine, adeguatezza
Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.
Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.
L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Udine – Int. Fin. – Polizze index linked, nullità e responsabilità del promotore.
Tribunale di Udine, 24 giugno 2011(data dec.) - Pres. dott. Pellizzoni, rel. dott.ssa Grisafi.
Sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in un giudizio vertente sull'accertamento della nullità di ordini di negoziazione, ove tale accertamento sia funzionale non a richiedere la ripetizione dell'indebito, bensì a fondare la responsabilità dell'intermediario stesso per la violazione degli obblighi su esso gravanti. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La mancanza di sottoscrizione delle polizze vita index linked, che dà luogo a nullità delle stesse ai sensi dell'art. 30 TUF, non può essere sanata dall'approvazione degli estratti conto in cui risultano gli addebiti derivanti dalla stipulazione delle suddette polizze. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Le disposizioni concernenti gli obblighi informativi e le "operazioni non adeguate" trovano applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi operatore che non sia un operatore qualificato, anche quando il servizio prestato consista nella mera esecuzione degli ordini dell'investitore. Il promotore finanziario deve, pertanto, offrire la prova di aver fornito una completa informazione circa i rischi connessi a ciascuna operazione, specificando anche quali informazioni sono state fornite. Tale obbligo informativo non può ritenersi ovviato dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Int. fin.-Istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecuzione di contratto derivato.
Tribunale di Udine, 13 aprile 2010- Dott.ssa Mimma Grisafi
Intermediazione finanziaria- Procedimento ex art. 700 c.p.c.- Ammissibilità- Sospensione-Contratto derivato.
È ammissibile l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c. contro la banca dal cliente al fine di sospendere l'esecuzione dell'operazione in derivati, in quanto il contratto derivato è caratterizzato dall'esecuzione continuata e differita rispetto al momento della conclusione; al contrario non è ammissibile la richiesta di sospendere il contratto quadro, poiché costituisce un mero contratto normativo il cui fine è esclusivamente quello di regolare la conclusione di futuri contratti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria- Ricorso ex art. 700 c.p.c.- Periculum in mora- Diritto di credito.
Il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. può essere attivato anche per la tutela di un bene fungibile, quale il diritto di credito, ogniqualvolta il periculum sia ravvisabile non nella perdita economica in sé e per sé considerata, ma nell'insieme dei riflessi negativi che un determinato evento patrimoniale può proiettare nella sfera del soggetto agente. (Il tribunale ha ritenuto sussistente il periculum poiché trattavasi di piccola società artigiana che, a causa dell'esecuzione del contratto, aveva subito, in pochi mesi, un'ingente perdita che l'aveva costretta a ricorrere al credito per soddisfare obbligazioni correnti, quali il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e gli acconti sulle imposte, con il rischio concreto di vedersi, nel caso di ulteriori addebiti, oggetto di segnalazione alla Centrale rischi). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria- Adeguatezza dell'operazione-Derivati over the counter e a scopo speculativo.
Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.
Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi
Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.
Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.
L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine
La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non esaurisce gli obblighi dell'intermediario, che deve fornire al cliente tutte le informazioni utili affinché egli possa operare consapevolmente le sue scelte. In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del regolamento Consob, tali informazioni devono riguardare la natura, i rischi e le implicazioni delle specifiche operazioni che gli vengono richieste.
Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine
Poiché le obbligazioni argentine appartenevano prima dell'acquisto ai c. d. titoli " non investiment grade" , a livello via via decrescente da BB a B- con un grado di rischio elevato, tenuto anche conto che i titoli non erano a breve scadenza, dato che scadevano nel 2004 e dell'elevato rendimento ( prevedendosi in Italia il periodo di scadenza massima, per essere considerati titoli a breve, di 18 mesi), la banca era obbligata a segnalare l'inadeguatezza dell'investimento e ad ottenere pertanto il consenso scritto dei clienti per procedere comunque nell'operazione ( art. 29 regolamento Consob cit.), esplicitando in maniera chiara non solo l'inadeguatezza dell'investimento, ma illustrando anche le caratteristiche dei titoli consigliati, dato l'elevato grado di rischio connesso al loro acquisto. La banca deve pertanto rispondere dei danni da inadempimento precontrattuale provocati, non avendo informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli in questione, al rating della Repubblica Argentina e alla pur remota possibilità di mancato rimborso del capitale investito, evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali. L'intermediario finanziario che sia venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte dalla legge, le informazioni sui rischi cui si esponeva con l'investimento mobilire è infatti responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'investimento.


