curatore
Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
Cassazione civile, sez. 1, 11 aprile 2011, n. 8221 - Pres. Proto, Rel. Mercolino.
Al pari del curatore fallimentare, il commissario giudiziale non può considerarsi un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e le proprie funzioni direttamente dalla legge. La disciplina dettata dalla legge fallimentare prevale, inoltre, quale lex specialis, su quella generale di cui al D.P.R. 115/2002, il quale, nell'indicare gli ausiliari del giudice, non annovera tra gli stessi né il curatore fallimentare né il commissario giudiziale. Ne consegue che non si può applicare la disciplina dell'art. 71 del D.P.R. 115/2002, che prevede un termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni per proporre l'istanza relativa ai compensi per gli ausiliari, bensì si applicano gli artt. 39 e 165 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Concordato fallimentare - Poteri del tribunale e non obbligatorietà della formazione delle classi.
Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 - Pres. Proto . Est. Zanichelli
Concordato fallimentare - Curatore fallimentare - Ruolo processuale del curatore nell'ambito del giudizio di omologazione - Qualità di parte sostanziale - Esclusione - Conseguente carenza di legittimazione del curatore al reclamo contro il decreto che decide sull'omologazione del concordato fallimentare.
Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale - Valutazione di merito sul contenuto della proposta e di convenienza per i creditori - Insussistenza laddove non sia prevista una suddivisione in classi.
Concordato fallimentare - Obbligo di formazione delle classi - Insussistenza.
Nel giudizio di omologazione il ruolo del curatore fallimentare è definito ed è, ferma la funzione di ausiliario del giudice, quello di essere unicamente il necessario contraddittore processuale, in virtù del disposto dell'art. 26 l..f., richiamato dall'art. 129 l.f., del proponente e degli eventuali opponenti nella sua qualità di rappresentante della massa dei creditori o, se si vuole, della procedura; nulla autorizza, per contro, a ritenerlo legittimato all'opposizione neppure nel caso di parere contrario alla proposta dal momento che tale facoltà non gli viene espressamente riconosciuta. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Coadiutore del curatore e determinazione del compenso.
Cassazione civile, sez. VI , 08 febbraio 2011, n. 3066 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso - Prestazioni eseguite in favore di procedura fallimentare - Onorari spettanti ai periti e consulenti tecnici a norma del D.M. 30 maggio 2002 - Perizia in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili - Onorario fisso ex art. 5 della tariffa di cui al citato D.M. - Configurabilità - Fondamento - Incarico avente ad oggetto attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ed operazioni di contabilizzazione - Apprezzamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
Tribunale di Nola – Azione revocatoria ed azione di simulazione esperite dal curatore – Onere probatorio
Tribunale di Nola, 01 febbraio 2011 - Est. Maffei.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria con riguardo agli atti traslativi stipulati dal fallito non può essere di per sé escluso per il solo fatto che un creditore, interamente o parzialmente soddisfatto, sia garantito da privilegio fondiario, sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio per la massa, atteso che tale pregiudizio non può essere negato a priori, ma soltanto in esito al riparto dell'attivo fallimentare, che assicuri il concreto soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati in pari grado. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La pattuizione di un prezzo molto inferiore al valore di mercato della cosa venduta, e però non del tutto privo di valore intrinseco, non può determinare l'insorgenza della questione della nullità del negozio per la mancanza del requisito del prezzo, così come non può rilevare, a tal fine, la circostanza che il prezzo in origine seriamente pattuito non sia stato poi in concreto pagato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Analogamente, non ricorre ipotesi di nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, qualora sia presente una clausola contrattuale in cui il fallito dichiari, in sede di stipulazione del negozio, che parte del prezzo era stata pagata precedentemente, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Appello di Ancona – Azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 LF – Efficacia probatoria della relazione del curatore
Corte di Appello di Ancona, 20 gennaio 2011 - Pres. Castagnoli - Est. Marcelli.
Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, LF, si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio creditorum, che si sostanzi in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore, ossia in un pregiudizio nella sua accezione più vasta; tale situazione non si verifica qualora l'istituto bancario assoggettato ad azione revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o qualora il credito sia rimasto chirografario, senza, pertanto, mutamento di collocazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Quanto riferito nella relazione del curatore ex art. 33 LF ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a, c) di valutazioni del curatore. Nel primo caso si ha una prova legale, poiché la relazione, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso trattasi di prova atipica, la quale ha efficacia probatoria in base al principio del libero convincimento del giudice, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché non aggiri divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali. Nell'ultimo caso è evidente l'irrilevanza delle valutazioni del curatore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.
Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010
Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)
Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)
(Commento alla pronuncia, a cura della dott.ssa Giulia Gabassi, è pubblicato nella rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo 2/2011, p. 126-139)
Tribunale di Udine - Legittimazione del fallito a richiedere la revoca del curatore ex art. 37 l.f. - Insussistenza
Tribunale di UdineDott. Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Mimma Grisafi Giudice
Legittimazione del fallito a richiedere la revoca del curatore ex art. 37 l.f. - Insussistenza
Il fallito non è legittimato ad avanzare istanza di revoca del curatore ai sensi dell'art.37, primo comma, l. fall., essendo legittimati a richiedere tale provvedimento solamente il giudice delegato, il comitato dei creditori, o lo stesso Tribunale d'ufficio, di talché l'interesse del fallito viene tutelato indirettamente, potendo egli sollecitarne la revoca, ma non avendo un diritto soggettivo ad ottenere la sostituzione del curatore, sostituzione che può per contro essere richiesta anche dalla maggioranza dei creditori ammessi, conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 37 bis l. fall, che è stato introdotto con la riforma della legge fallimentare del 2006; (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Lodi - Fallimento dichiarato prima del 16/07/2006 e cancellazione dal registro delle imprese.
Tribunale Lodi, 18 dicembre 2009 - - Est. Rossetti.
Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso successivamente - Cancellazione dal registro delle imprese.
Fallimento - Chiusura della procedura - Omissione della richiesta del curatore di cancellazione dal registro delle imprese - Procedimento di cui all'art. 2190 c.c. - Necessità.
Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 - Cancellazione della società - Onere del conservatore del registro imprese - Sussistenza.
Si applica anche alle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006 la previsione dell'art. 118, comma 2, legge fall., per cui nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., va disposta la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese. (lds) (riproduzione riservata)
In caso di omissione da parte del curatore della richiesta di cancellazione della società fallita dal registro imprese ai sensi dell'art. 118, comma 2, legge fall., per i fallimenti aperti dopo il 16 luglio 2006, deve attivarsi la procedura di cui all'art. 2190 c.c.. (lds) (riproduzione riservata)
Osservazioni sul compenso ai curatori del dott. Giuseppe Rebecca
Riportiamo nella sezione approfondimenti un articolo del dott. Giuseppe Rebecca, commercialista in Vicenza, pubblicato anche sul n. 195/2010 della rivista "Il Commercialista Veneto".

