presupposti


Trib.Catania - Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento.

Data di riferimento: 
26/03/2010

Tribunale di Catania, 26 marzo 2010 - Pres. Cardaci - Rel. Cariolo.
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

Ente pubblico - Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione - Disciplina del fallimento del concordato preventivo - Esclusione.

Società per azioni in mano pubblica - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale - Soddisfacimento di bisogni collettivi - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo - Esclusione.

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)

E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "necessaria" all'ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Patti - S.p.A. per la raccolta dei rifiuti urbani, G.Lgs.n.22/97, utilizzo di risorse pubbliche e fallimento.

Data di riferimento: 
06/03/2009

Tribunale di Patti, 6 marzo 2009 - Pres. Lanza - Rel. Saija.

Società per azioni a totale partecipazione pubblica - Osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97 - Utilizzo di risorse pubbliche - Soggezione alle norme sull'evidenza pubblica - Disciplina del fallimento - Applicazione - Esclusione.

E' qualificabile ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, e ciò non già su base volontaristica, ma in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/97, che per di più utilizzi risorse pubbliche e sia soggetta alle norme sull'evidenza pubblica. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Salerno - Rigetto dell'istanza di fallimento, accoglimento del reclamo e limiti del tribunale.

Data di riferimento: 
23/07/2010

Tribunale di Salerno, 23 luglio 2010 - Pres. Russo - Rel. Iannicelli.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese

Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo - Accoglimento - Obbligo del tribunale di dichiarare il fallimento - Fatti sopravvenuti - Rilevanza - Limiti.

Fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile - Applicazione del termine annuale di cui all'articolo 147 legge fall. - Esclusione.

Nell'ipotesi cui la corte di appello accolga il reclamo previsto dall'articolo 22, legge fallimentare contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il tribunale è tenuto a dichiarare il fallimento salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari, posto che la dichiarazione automatica di fallimento è esclusa dall'articolo 22 citato esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al decreto di rinvio che determinano il venir meno di alcuni presupposti incontestabilmente accertati dal giudice d'impugnazione. (Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di non poter rimettere in discussione l'accertamento del giudice all'emittente sui presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto). (fb) (riproduzione riservata)

Il termine annuale previsto dall'articolo 147, comma 2, legge fallimentare, in base al quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato solo entro un anno dallo scioglimento del vincolo, non è applicabile alla ipotesi del socio occulto, mancando, in tal caso, le formalità necessarie per rendere noto ai terzi l'evento del quale il termine decorre. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on line www.ilcaso.it . riproduzione riservata).

T. Perugia- Consecuzione della procedura concorsuale, contemporanea pendenza dei procedimenti di fall. e di concordato prev.

Data di riferimento: 
04/11/2009

Tribunale di Perugia, 4 novembre 2009 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Adelmo Cavalaglio

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Principio della consecuzione della procedura concorsuale - Automatica conversione del concordato nel fallimento - Esclusione - Necessaria valutazione del vantaggio conseguibile dai creditori per effetto della procedura di concordato - Condizioni.

Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Lecce - Estensione del fallimento ai soci non occulti, termine annuale e legittimazione del curatore.

Data di riferimento: 
03/03/2010

Corte d'Appello di Lecce, 3 marzo 2010 - Pres. Romano - Est. Lucia Esposito.Segnalazione del Prof. Avv. Vincenzo Farina

Società di persone - Giudizio per dichiarazione di fallimento - Contemporanea pendenza del giudizio per dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Litispendenza - Esclusione - Diversità degli elementi identificativi dell'azione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Audizione del debitore - Attività delegabile al giudice relatore - Legittimità.

Dichiarazione di fallimento della società di persone - Successiva estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non occulti - Legittimazione attiva del curatore - Sussistenza.

Estensione del fallimento al socio non occulto illimitatamente responsabile di società di persone - Dichiarazione successiva al fallimento della società - Decorrenza del termine annuale dal fallimento della società - Preclusione - Sussistenza.

Tra il giudizio per dichiarazione di fallimento della società e quello per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non vi è alcun rapporto di litispendenza diversi essendo gli elementi identificativi dell'azione quali le parti (la società nel primo, i soci nell'altro), il petitum (il fallimento della società a fronte del fallimento dei soci) nonchè la causa petendi (l'insolvenza e le altre condizioni richieste per il fallimento della società nell'un caso e le condizioni per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile nell'altro). (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Soglie di fallibilità, onere della prova e ricavi lordi.

Data di riferimento: 
15/06/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 giugno 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero

Fallimento - Parametri dimensionali - Onere della prova - Produzione delle scritture contabili - Necessità.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva - Ratio.

Fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Rilevanza dei ricavi di ciascun anno - Media dei ricavi - Esclusione - Ratio.

Fallimento - Stato di insolvenza - Mancato pagamento di un debito di modesto importo - Rilevanza - Fattispecie.

La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare ("ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti") assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi ..., in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Fallimento - Requisiti dimensionali dell'imprenditore: onere della prova

Data di riferimento: 
28/05/2010

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010.
Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera)

Secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento; ciò non esclude, ai sensi dell'art. 15, 6° comma, l fall., la verifica d'ufficio dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni utili al completamento del bagaglio istruttorio.

 

Corte di Cassazione - Trasferimento sede: giurisdizione e competenza in ambito CEE per l'apertura della procedura di insolvenza.

Data di riferimento: 
18/05/2009

Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 18 maggio 2009, n. 11398 - Pres. Carbone - Rel. Rordorf.

Giurisdizione civile - Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.

Trib. di Cagliari - Legittimazione del creditore contestato con titolo provvisoriamente esecutivo a richiedere il fallimento.

Data di riferimento: 
04/01/2010

Tribunale di Cagliari, 4 gennaio 2010 - Est. Tamponi.
Segnalazione del Prof. Avv. Dionigi Scano

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione - Creditore - Credito contestato - Titolo provvisoriamente esecutivo - Legittimazione - Esclusione.

Il creditore è legittimato a richiedere il fallimento del proprio debitore solo quando è in grado di fornire la prova certa dell'esistenza del credito vantato, certezza che non può ritenersi sussistente qualora il credito sia contestato ed il creditore sia in possesso di un titolo solo provvisoriamente esecutivo. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

 

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